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Unmanned aircraft — operating rules and procedures
Aeromobili senza equipaggio: norme e procedure di esercizio
Aeromobili senza equipaggio: norme e procedure di esercizio
Intende garantire che il crescente traffico di droni in tutta l’Unione europea (Unione) sia sicuro e protetto per le persone a terra e in aria.
Il regolamento di esecuzione stabilisce le norme per l’esercizio di droni (termine con cui ci si riferisce a un aeromobile senza equipaggio e alle apparecchiature per controllarlo) e per il personale, compresi i piloti remoti e le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.
Autorizzazione all’esercizio
Il regolamento definisce tre categorie di operazioni con i droni.
Il regolamento stabilisce i requisiti per le operazioni in ciascuna categoria; le norme e procedure per le categorie di operazioni aperte e specifiche sono stabilite nell’allegato A.
Piloti remoti
Norme e procedure di esercizio
Il regolamento contiene norme e procedure su una serie di aspetti, fra cui:
Il regolamento è in vigore dal 31 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).
Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/947 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 02.12.2021