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Regolamento sull’attuazione del Trattato di Marrakech nell’UE

Regolamento sull’attuazione del Trattato di Marrakech nell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/1563 relativo alla scambio transfrontaliero tra i paesi dell’UE e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme sul modo in cui opere e altro materiale* in copie in formato accessibile* sono condivisi tra i paesi dell’Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e senza che sia necessario il permesso del detentore del copyright.

PUNTI CHIAVE

Trattato di Marrakech

Il Trattato di Marrakech prevede che le parti contraenti adottino leggi nazionali per promuovere la produzione libraria in formati accessibili, ad esempio, Braille, e-book, audiolibri o stampa a grandi caratteri, destinati alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Tali leggi dovrebbero facilitare la condivisione di questi articoli al di là delle frontiere nazionali senza bisogno dell’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. Il trattato è stato firmato nel 2013 e ratificato dall’UE il 1 ottobre 2018. L’Unione è diventata parte del trattato il 1 gennaio 2019.

Il presente regolamento

Una entità autorizzata* da un paese dell’Unione può mettere a disposizione di beneficiari*, o di entità autorizzate in paesi non-UE che sono parti del trattato, versioni accessibili di libri o di altro materiale consentite dalla direttiva (UE) 2017/1564, direttiva per l’attuazione del trattato di Marrakech nell’UE, e tali oggetti possono anche essere importati e usati da tali persone o entità.

Un’entità autorizzata deve:

  • prevenire la riproduzione e la distribuzione non autorizzate al pubblico delle copie in formato accessibile;
  • registrare tutte le operazioni effettuate con le opere e le copie in formato accessibile;
  • pubblicare informazioni sul modo in cui essa rispetta gli obblighi;
  • rispettare le regole di trattamento di dati personali dei beneficiari;
  • fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, a qualsiasi beneficiario, altre entità autorizzate o titolari dei diritti:
    • l’elenco delle opere per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e
    • i contatti delle entità autorizzate coinvolte nello scambio di copie in formato accessibile.

Revisione

Entro l’11 ottobre 2023, la Commissione europea valuterà il funzionamento del regolamento e ne renderà conto al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, con eventuali proposte di modifica del regolamento.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 12 ottobre 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Opera o altro materiale: opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri generi di pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d’autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico.
Copia in formato accessibile: copia di un’opera o di altro materiale realizzata in una maniera o formato che consenta al beneficiario di accedervi in maniera agevole, come una persona che non abbia alcuna delle menomazioni né disabilità contemplate dal regolamento.
Entità autorizzata: un’entità che è autorizzata o riconosciuta da un paese per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.
Beneficiario: una persona non vedente, che soffre di una disabilità visiva o di una disabilità percettiva o di lettura e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, o che non è in grado di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo alla scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 48 del 21.2.2018, pag. 1).

Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 48 del 21.2.2018, pag. 3).

Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).

Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 21.03.2019

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