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Regole dell’UE sulle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

Regole dell’UE sulle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • È volta a ridurre i rischi per la salute e l’impatto ambientale dell’inquinamento atmosferico stabilendo impegni nazionali per la riduzione delle emissioni*.
  • La direttiva allinea inoltre gli impegni per la riduzione delle emissioni previsti dalla legislazione dell’UE con gli impegni internazionali (in seguito alla revisione del protocollo di Göteborg nel 2012).

La legislazione è stata proposta come parte del pacchetto della politica europea per l’aria pulita del 2013, che comprendeva un programma Aria pulita per l’Europa.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda cinque inquinanti atmosferici:

  • anidride solforosa;
  • ossidi di azoto;
  • composti organici volatili non metanici;
  • ammoniaca;
  • particolato fine.

Impegni per la riduzione delle emissioni

  • La direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per inquinante per ciascun paese dell’UE, da raggiungere entro il 2020 e il 2030.
  • Gli impegni di riduzione delle emissioni per ciascun inquinante che si applicheranno ogni anno dal 2020 al 2029 sono gli stessi che i paesi dell’UE sono già impegnati a rispettare in base al protocollo di Göteborg riveduto.
  • Dal 2030 in poi sono state concordate nuove e più severe riduzioni.

Impegni per la riduzione delle emissioni

  • Per ciascun paese dell’UE verranno identificati livelli indicativi di emissioni per il 2025.
  • Essi saranno calcolati sulla base di una traiettoria di riduzione lineare, cioè le emissioni verranno ridotte di una percentuale costante ogni anno, nella direzione degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030.
  • Tuttavia, i paesi dell’UE possono seguire una traiettoria non lineare, se ciò dovesse dimostrarsi più efficiente.

Se un paese dell’UE si discosta dalla traiettoria pianificata, deve fornire le proprie ragioni e spiegare le azioni che intende intraprendere per rimettersi in linea.

Flessibilità

  • La direttiva consente una certa flessibilità per quanto riguarda il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni in determinate circostanze, ad esempio:
    • gli inventari delle emissioni possono essere adeguati in base a determinate condizioni in modo da tenere conto dei progressi delle conoscenze scientifiche;
    • in caso di un inverno eccezionalmente rigido o di un’estate eccezionalmente secca, il paese interessato può adempiere agli impegni previsti dalla direttiva calcolando la media delle sue emissioni nazionali annuali per l’anno in questione, l’anno precedente e l’anno successivo.

Programmi nazionali

  • La direttiva richiede che i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico siano stabiliti entro il 1 aprile 2019.
  • I paesi dell’UE devono aggiornare i loro programmi almeno ogni 4 anni e prendere in considerazione le misure applicabili a tutti i settori pertinenti per limitare le emissioni, tra cui:
    • agricoltura;
    • energia;
    • industria;
    • trasporto stradale;
    • navigazione interna;
    • riscaldamento domestico;
    • utilizzo di macchine mobili non stradali; e
    • solventi.

Forum europeo «Aria pulita»

  • La direttiva richiede che la Commissione europea istituisca un Forum europeo «Aria pulita» per lo scambio di esperienze e di buone prassi, anche in materia di riduzione delle emissioni provenienti dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale, che possano informare e rafforzare i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e la loro attuazione.

Abrogazione

La direttiva (UE) 2016/2284 abroga la direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici a partire dal 1° luglio 2018. Tuttavia, i limiti stabiliti nella direttiva 2001/81/CE continueranno comunque a essere applicabili fino all’entrata in vigore dei nuovi impegni di riduzione stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/2284, a partire dal 1° gennaio 2020.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 31 dicembre 2016 e doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro il 1o luglio 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Impegni nazionali per la riduzione delle emissioni: Obblighi dei paesi UE a ridurre le emissioni di una sostanza; gli impegni specificano le riduzioni minime delle emissioni che devono essere conseguite nell’anno civile fissato come obiettivo, come percentuale del totale delle emissioni rilasciate durante l’anno di riferimento (2005).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

DOCUMENTO CORRELATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un programma «Aria pulita» per l’Europa [COM(2013) 918 final del 18.12.2013].

Ultimo aggiornamento: 29.08.2019

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