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Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale

Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

Regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (UE) n. 748/2012 stabilisce requisiti tecnici comuni e procedure amministrative per garantire la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.
  • Il regolamento (UE) n. 1321/2014 stabilisce requisiti tecnici comuni e procedure amministrative per garantire il mantenimento della navigabilità di un aeromobile e dei suoi componenti.
  • Entrambi i regolamenti trattano certificati, approvazioni, licenze, autorizzazioni, attestazioni o altri documenti emessi a seguito di una certificazione attestante la conformità ai requisiti applicabili. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, istituita ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139, elabora specifiche di certificazione* che garantiscono l’applicazione uniforme di requisiti tecnici comuni nel campo dell’aeronavigabilità iniziale* di parti e pertinenze aeronautiche.

PUNTI CHIAVE

Regolamento (UE) n. 748/2012

Il regolamento (UE) n. 748/2012 stabilisce le regole per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, comprese le condizioni per:

  • certificati di omologazione;
  • certificati di aeronavigabilità, permessi di volo e certificati di messa in servizio;
  • approvazioni della concezione di una modifica;
  • conformità con i requisiti di protezione dell’ambiente;
  • certificati acustici;
  • identificazione di prodotti, parti e pertinenze;
  • certificazione di talune parti e pertinenze;
  • certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
  • direttive relative all’aeronavigabilità.

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è stato modificato diverse volte. Molte di queste modifiche sono state integrate nella sua versione consolidata. Dalla pubblicazione della versione consolidata, nell’estate del 2023, il regolamento ha subito ulteriori modifiche in virtù dei seguenti atti delegati.

  • Il regolamento delegato (UE) 2024/1108 modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio (droni) soggetti a certificazione e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio e gli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (si veda la sintesi). Il regolamento (UE) n. 2024/1108 sarà in vigore dal 1° maggio 2025.
  • Il regolamento delegato (UE) 2022/1645 stabilisce le norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 (si veda sopra) concernente i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza dell’aviazione per le organizzazioni di cui al regolamento (UE) n. 748/2012. Tali norme riguardano le imprese di progettazione e di produzione (diverse da quelle coinvolte esclusivamente nella progettazione e/o nella produzione di aeromobili leggeri europei ELA2) e saranno applicate a partire dal 16 ottobre 2025.

Regolamento (UE) n. 1321/2014

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 definisce le norme tecniche e le procedure volte a garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione. Tali norme riguardano aeromobili che sono:

  • registrati in uno stato membro dell’Unione europea (Unione), a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata a un paese terzo e non siano utilizzati da un operatore dell’Unione; oppure
  • registrati in un paese terzo e utilizzati da un operatore dell’Unione, quando la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata a uno stato membro; oppure
  • registrati in un paese terzo e per i quali la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi non sia stata delegata a un Stato membro, che sono presi a noleggio a scafo nudo (dry lease) da un vettore aereo titolare di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 (si veda la sintesi).

Con norme dettagliate definite negli allegati, il regolamento copre i requisiti e le procedure per:

  • il mantenimento dell’aeronavigabilità, che comprende le regole relative alle pertinenti organizzazioni di sorveglianza assegnate dagli Stati membri;
  • la manutenzione* approvazione delle organizzazioni;
  • la certificazione delle qualifiche del personale e dei requisiti di licenza;
  • approvazioni delle organizzazioni di addestramento, anche per addestramenti di base, addestramenti sul tipo, effettuare esami e rilasciare certificati di addestramento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (UE) n. 748/2012 è in vigore dal 10 settembre 2012. Tale regolamento ha rivisto e sostituito il regolamento (CE) n. 1702/2003 e i successivi emendamenti.
  • Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è in vigore dal 6 gennaio 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Specifiche di certificazione. Parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai requisiti fondamentali del regolamento (UE) 2018/1139.
Aeronavigabilità iniziale. Tutti i processi che garantiscono, in qualsiasi momento del loro ciclo operativo, la conformità dell’aeromobile alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza.
Manutenzione. Una combinazione delle seguenti operazioni o una sola di esse, ovvero revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento della Commissione (UE) n. 748/2012, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 748/2012 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio e gli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 2024/1108 del 23.5.2024).

Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18).

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.07.2024

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