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Norme dell’Unione europea sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (dal 2022)

Norme dell’Unione europea sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (dal 2022)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2018/848 — norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento si prefigge di rivedere e rafforzare le regole dell’Unione europea (Unione) sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici con riferimento a:

  • sistemi di controllo;
  • regimi di scambio;
  • norme di produzione;

In tal modo mira a:

  • creare condizioni di parità per gli operatori del settore;
  • armonizzare e semplificare la normativa;
  • aumentare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e nel logo UE riservato alla produzione biologica.

Abroga e sostituisce la legislazione precedente [regolamento (CE) n. 834/2007] a partire dal 1o gennaio 2022.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento si basa su, e amplia, l’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione sulla produzione e l’etichettatura di prodotti biologici includendo anche prodotti strettamente legati all’agricoltura quali il sughero, il sale, gli oli essenziali, il cotone e la lana.
  • Armonizza le regole applicabili agli operatori biologici degli Stati membri dell’Unione e di paesi terzi tramite l’introduzione del sistema di controllo della conformità.
  • Semplifica l’accesso al regime per i piccoli operatori.
  • Il regolamento inoltre riesamina le norme sulla produzione animale biologica e introduce regole per le nuove specie come ad esempio i conigli.

Principi

La produzione biologica si propone di:

  • rispettare i sistemi e i cicli naturali;
  • mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
  • preservare elementi del paesaggio naturale;
  • assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali;
  • produrre un’ampia varietà di prodotti di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori;
  • garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
  • escludere l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti ottenuti da o tramite OGM*, con l’eccezione di medicinali per uso veterinario;
  • limitare l’uso di fattori di produzione esterni;
  • progettare e gestire i processi biologici usando metodi basati sulla valutazione del rischio e l’uso di misure cautelative e preventive;
  • escludere la clonazione di animali;
  • garantire un elevato livello di benessere degli animali.

Requisiti

Tra l’altro, l’agricoltura biologica deve:

  • mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità;
  • utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;
  • nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie;
  • scegliere le razze animali tenendo conto di un elevato grado di diversità genetica, del valore di riproduzione, dell’adattabilità, della longevità, della vitalità e della resistenza alle malattie e ai problemi sanitari;
  • praticare una produzione animale adatta al luogo e legata alla terra;

Produzione

Al fine di evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute di animali e piante, i produttori devono:

  • adottare misure adeguate per:
    • preservare la biodiversità e la fertilità del suolo;
    • prevenire l’evenienza di organismi nocivi e malattie;
    • contribuire a un elevato benessere degli animali e a un ambiente non nocivo;
  • adottare misure precauzionali proporzionate in ogni fase della produzione, della preparazione e della distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

Periodo di conversione

  • Quando un’azienda agricola intende passare alla produzione di prodotti biologici, deve affrontare un periodo di conversione durante il quale l’intera azienda agricola viene gestita secondo le norme di produzione biologica anche se i suoi prodotti in questa fase non sono considerati biologici. Può immettere sul mercato i suoi prodotti come biologici solo al termine del periodo di conversione e dopo i relativi controlli.
  • Tuttavia, gli alimenti e i mangimi di origine vegetale aventi un solo ingrediente agricolo vegetale possono essere commercializzati come prodotti in conversione, a condizione che vi sia stato un periodo di conversione di 12 mesi prima del raccolto. Questa regola ora si applica anche al materiale riproduttivo vegetale (comprese le sementi e le piante in qualsiasi stadio di crescita utilizzate per produrre piante complete).
  • In seguito al periodo di conversione, le aziende agricole dell’Unione che intendono passare alla produzione biologica devono venire interamente gestite secondo i requisiti della produzione biologica.
  • Il regolamento permette altresì alle aziende agricole con produzione sia biologica che non biologica, a condizione che le loro attività siano separate in termini di unità di produzione (non biologiche, in fase di conversione e biologiche) siano chiaramente e correttamente separate.

Certificazione

  • Gli operatori (produttori, trasformatori e distributori) devono segnalare le proprie attività alle autorità competenti per ottenere la certificazione ufficiale che ne attesti la conformità alle regole di produzione biologica e di etichettatura.
  • Il regolamento introduce un nuovo sistema di certificazione di gruppo* per piccole aziende agricole, rendendo più semplice il passaggio all’agricoltura biologica.

Controlli ufficiali ed etichettatura

  • Il sistema di controllo viene rafforzato attraverso misure precauzionali più stringenti e controlli della catena della fornitura più robusti e basati su valutazioni di rischio. In linea di principio, una volta l’anno vengono eseguiti i controlli in loco sugli operatori. Tuttavia, tale periodo può essere esteso fino a due anni in cui i controlli precedenti non hanno mostrato alcun caso di non conformità nei tre anni precedenti e gli operatori interessati presentano un basso rischio di non conformità.
  • Se un organismo di controllo sospetta che un operatore stia tentando di immettere sul mercato un prodotto come «biologico» senza la necessaria autorizzazione, deve svolgere un indagine formale e vietare temporaneamente il rilascio sul mercato di quel prodotto in attesa dell’esito dell’indagine. Nel caso di gravi o ripetute violazioni, l’operatore può essere interdetto dalla vendita di prodotti definiti biologici per un dato periodo di tempo, o gli può venire ritirato il certificato.
  • I controlli specifici sulle aziende agricole biologiche sono integrati dalle norme generali sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare dell’Unione [regolamento (UE) 2017/625, si veda la sintesi].

Importazioni

Un prodotto importato da un paese non membro può venire venduto nell’UE come prodotto biologico se sono soddisfatte alcune condizioni. Il prodotto deve:

  • essere conforme a regole di produzione e di controllo del paese terzo che siano riconosciute da un accordo internazionale come equivalenti a quelle in vigore nell’Unione;
  • avere un certificato emesso dall’autorità o dall’organismo di controllo pertinenti nei paesi terzi che confermi la conformità del prodotto agli standard dell’Unione.

Atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato i seguenti atti giuridici:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 riguardo:
    • ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione;
    • alla produzione di prodotti biologici;
    • alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 che stabilisce le norme per:
    • controlli ufficiali nei casi di sospetto di non conformità;
    • la dimensione di un gruppo di operatori e la documentazione del sistema di controlli interni;
    • i requisiti minimi dei controlli;
    • i cataloghi nazionali delle misure nei casi di non conformità;
    • lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, che autorizza ed elenca taluni prodotti e sostanze destinati alla produzione biologica, successivamente corretto e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/121.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 che fissa le norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723, che prevede l’uso del sistema informativo sull’agricoltura biologica per la presentazione di informazioni e dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati, e che ha introdotto modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 che stabilisce le norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

Atti delegati

La Commissione europea ha adottato diversi atti delegati che modificano il regolamento (UE) 2018/848 o i suoi allegati.

  • Il regolamento delegato (UE) 2020/427 modifica l’allegato II al regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici. Esso è stato a sua volta modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/269.
  • Il regolamento delegato (UE) 2020/1794 modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/642 modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/715 modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/716 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/1006 modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/1691 del 12 luglio 2021 modifica l’allegato II al regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/1697 modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento.
  • Il regolamento delegato (UE) 2023/207 modifica il regolamento (UE) 2018/848 sostituendone l’allegato VI, ossia il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica.

Inoltre, altri regolamenti delegati completano il regolamento (UE) 2018/848.

  • Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri, successivamente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2305.
  • Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, successivamente modificato dai regolamenti delegati (UE) 2020/2190 e (UE) 2021/2305.
  • Regolamento delegato (UE) 2020/2146 per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/771 che definisce condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/1189 per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/1342 riguardante le norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 per le importazioni di prodotti biologici e le misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 riguardante gli obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/2304 riguardante le norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/2305 sulle norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/2306 sulle norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione.
  • Il regolamento delegato (UE) 2022/1450 per quanto riguarda l’uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1o gennaio 2022; la sua applicazione è stata posticipata di un anno dal regolamento (UE) 2020/1693 a causa della pandemia COVID-19 e della relativa crisi sanitaria pubblica.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prodotti ottenuti da o tramite OGM. (a) prodotti derivati in tutto o in parte da OGM, ma che in sé non contengono né sono OGM (ad esempio patate prodotte da semi OGM);

(b) prodotti che usano un OGM come l’ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma che in sé non contengono né sono OGM, né sono prodotti a partire da un OGM (ad esempio lo zucchero e gli amidi prodotti a partire da un vegetale OGM).

Certificazione di gruppo. Un sistema di certificazione identifica gli operatori che producono, preparano, distribuiscono o conservano prodotti biologici o in conversione, importano o esportano tali prodotti o commercializzano tali prodotti conformi alle norme che disciplinano la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Poiché le piccole aziende agricole fanno fronte singolarmente a costi di ispezione e oneri amministrativi piuttosto elevati legati alla certificazione biologica, è stato introdotto e definito un sistema di certificazione di gruppo che rispecchia le esigenze e la capacità delle risorse di tali aziende.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/848 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica (GU L 29 del 1.2.2023, pag. 6).

Regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione, del 27 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (GU L 228 del 2.9.2022, pag. 8).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2021/2304 della Commissione, del 18 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 2).

Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1o dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17).

Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6).

Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 25).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.03.2023

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