Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dati sul debito pubblico su base trimestrale

Dati sul debito pubblico su base trimestrale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1222/2004 relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce che i paesi membri devono elaborare e comunicare alla Commissione europea (Eurostat) dati sul debito pubblico su base trimestrale*. In precedenza, i dati coprivano solamente il debito pubblico su base annuale.

PUNTI CHIAVE

I paesi membri devono trasmettere questi dati alla Commissione europea al più tardi entro tre mesi dalla fine del relativo trimestre.

I dati riguardano le seguenti passività delle amministrazioni pubbliche:

  • biglietti, monete e depositi;
  • titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, e i prestiti.

A seconda del tipo di passività (indicizzate o denominate in valuta nazionale o estera) vanno applicate regole specifiche.

La scadenza per la trasmissione dei primi dati, comprendenti i dati dal 1o gennaio 2000, era il 31 dicembre 2004.

Nel caso della Croazia, la richiesta era di inviare i dati relativi al primo trimestre 2012 entro il 1o ottobre 2013 e i dati precedenti dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2011 entro la fine di dicembre 2015.

La Commissione ha facoltà di dare a un paese membro fino a un anno per la trasmissione dei primi dati se si rendessero necessari cambiamenti importanti al suo sistema statistico nazionale.

I governi dell’Unione europea devono inoltre fornire alla Commissione i dati trimestrali relativi a:

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 22 luglio 2004.

CONTESTO

Avere dati trimestrali aggiornati sulla finanza pubblica è essenziale per poter seguire e analizzare le tendenze economiche e monetarie. Il debito pubblico è uno dei criteri di convergenza previsti nel trattato di Maastricht per il monitoraggio della situazione economica di un paese.

All’interno della procedura per i disavanzi eccessivi del Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea, i paesi della zona euro devono dimostrare di avere una solida finanza pubblica e soddisfare due criteri. Uno di questi sancisce che il debito pubblico non deve eccedere il 60% del prodotto interno lordo.

Il Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, ha definito il debito pubblico in essere alla fine dell’anno. Ha inoltre definito le scadenze originali entro le quali i paesi membri devono fornire i dati alla Commissione. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito con il Regolamento (CE) n. 479/2009. Esso richiede ai paesi membri di dare comunicazione alla Commissione del loro disavanzo pubblico effettivo e previsto due volte all’anno (entro il 1o aprile e entro il 1o ottobre).

TERMINI CHIAVE

Debito pubblico su base trimestrale: il valore nominale di tutte le passività in essere alla fine di ciascun trimestre. «Pubblico», in quest’ambito, si riferisce agli enti di governo generale, centrale, statale e locale e ai fondi di sicurezza sociale.
Statistiche congiunturali della finanza pubblica: dati statistici congiunturali per le seguenti categorie di risorse e impieghi delle amministrazioni pubbliche:
  • nella sezione delle risorse:
    • imposte sulla produzione e sulle importazioni, e
    • contributi sociali effettivi;
  • nella sezione degli impieghi:
    • prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1222/2004 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata

Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata

Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata

Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).

Ultimo aggiornamento: 29.06.2018

Top