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Frontiere intelligenti: sistema di ingressi/uscite dell’Unione europea

Frontiere intelligenti: sistema di ingressi/uscite dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’Unione europea

Regolamento (UE) 2017/2225 che modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2017/2226 intende migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen mediante la creazione di un sistema di ingressi/uscite (EES) centralizzato per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea (Unione) che ne attraversano le frontiere esterne per un soggiorno di breve durata.

L’EES consisterà in un sistema informatico automatizzato per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da paesi terzi presso le frontiere esterne. Si applicherà alle persone che hanno bisogno di un visto di soggiorno di breve durata e a quelle provenienti da paesi terzi esenti dall’obbligo del visto.

L’EES sostituirà l’attuale sistema dispendioso in termini di tempo che prevede l’apposizione manuale di timbri sui passaporti, che non fornisce né dati attendibili sull’attraversamento delle frontiere né rileva in maniera efficace i soggiorni fuoritermine. Il sistema contribuirà inoltre alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi.

Il regolamento (UE) 2017/2226 modifica diverse normative dell’Unione:

La modifica del codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite è un atto legislativo distinto, il regolamento (UE) 2017/2225.

PUNTI CHIAVE

Oggetto

Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce l’EES, un sistema elettronico comune che:

  • registra e conserva la data, l’ora e il luogo d’ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere dell’Unione;
  • calcola automaticamente la durata del soggiorno autorizzato di tali cittadini di paesi terzi e genera segnalazioni destinate agli Stati membri dell’Unione allo scadere del soggiorno autorizzato.

Il sistema sostituisce l’obbligo di apporre timbri sui passaporti dei cittadini di paesi terzi, che è applicabile a tutti gli Stati membri.

Ambito di applicazione

Il sistema EES:

  • si applica ai viaggiatori che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen e sono soggetti all’obbligo di visto, compresi quelli esenti da tale obbligo e ammessi per un soggiorno di breve durata di un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
  • registrerà inoltre i dati dei cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata;
  • sarà operativo presso le frontiere esterne degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen e presso le frontiere degli Stati membri che, al momento in cui il sistema entrerà in funzione, non avranno ancora applicato integralmente l’acquis di Schengen, ma avranno completato con successo la procedura di valutazione Schengen e ottenuto l’accesso passivo al VIS e l’accesso completo al sistema di informazione Schengen.

Conservazione e accessibilità dei dati

L’EES conserverà i dati sull’identità, sui documenti di viaggio e quelli biometrici.

Tali dati saranno:

  • conservati per tre anni nel caso di viaggiatori che rispettano le norme di durata del soggiorno breve e per cinque anni per quelli che hanno superato lo scadere del periodo di soggiorno autorizzato;
  • accessibili alle autorità di frontiera, alle autorità incaricate del rilascio dei visti e alle autorità responsabili di monitorare se i cittadini di paesi terzi soddisfano le condizioni di ingresso o di soggiorno.

Al fine di prevenire, rilevare o condurre indagini riguardo a reati di terrorismo o altri reati gravi, apposite autorità preposte all’applicazione della legge e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) possono richiedere di consultare i dati del sistema EES.

Architettura tecnica

Il sistema EES comprende:

  • un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici (un insieme di lettere e numeri);
  • un’interfaccia uniforme nazionale in ciascun paese partecipante;
  • un canale di comunicazione sicuro tra i sistemi centrali dell’EES e del VIS;
  • un’infrastruttura di comunicazione sicura e criptata tra il sistema centrale dell’EES e le interfacce uniformi nazionali (interfacce identiche per tutti gli Stati membri collegano le proprie infrastrutture di frontiera al sistema centrale dell’EES);
  • un archivio di dati al fine di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili;
  • un servizio web al fine di consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare i giorni rimanenti al proprio soggiorno autorizzato.

eu-LISA è responsabile dello sviluppo e della gestione del sistema, nonché di attuare gli adeguamenti al VIS al fine di garantire l’interoperabilità tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS.

Modifica del codice frontiere Schengen

Il regolamento (UE) 2017/2225 modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso dell’EES presso le frontiere esterne dell’Unione come segue:

  • l’ingresso e l’uscita dei cittadini di paesi terzi vengono registrati direttamente nell’EES;
  • ove espressamente previsto dalla sua normativa nazionale, uno Stato membro può continuare ad apporre timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi qualora siano titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per un soggiorno di lunga durata emesso dallo stesso Stato membro;
  • i cittadini di paesi terzi devono fornire dati biometrici per creare il proprio fascicolo EES individuale o per effettuare verifiche di frontiera;
  • vengono verificate l’identità e la nazionalità di cittadini di paesi terzi, così come l’autenticità e la validità del rispettivo documento di viaggio per l’attraversamento delle frontiere;
  • gli Stati membri possono istituire programmi nazionali di facilitazione dell’ingresso su base volontaria per cittadini di paesi terzi sottoposti a controlli preventivi;
  • gli Stati membri possono decidere se e in quale misura utilizzare tecnologie quali i sistemi self-service per i cittadini di paesi terzi per il pre-inserimento o l’aggiornamento dei dati nell’EES, nei varchi automatici e nei sistemi di controllo di frontiera automatizzati, fintanto che sia garantito un appropriato livello di sicurezza, che il loro uso sia sottoposto a vigilanza e che le guardie di frontiera abbiano accesso al risultato di tali verifiche di frontiera.

Atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato una serie di atti che rendono esecutivo il regolamento (UE) 2017/2226:

  • la decisione (UE) 2018/1547 che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema EES e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l’elaborazione di statistiche sull’accesso ai dati dell’EES a fini di contrasto;
  • la decisione (UE) 2018/1548 che stabilisce misure per la creazione dell’elenco delle persone identificate come soggiornanti fuoritermine nel sistema EES e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri;
  • la decisione (UE) 2019/326 che stabilisce le misure relative all’inserimento dei dati nel sistema EES;
  • la decisione (UE) 2019/327 che stabilisce le misure relative all’accesso ai dati nel sistema EES;
  • la decisione (UE) 2019/328 che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all’interno del sistema EES;
  • la decisione (UE) 2019/329 che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel sistema EES;
  • la decisione (UE) 2022/1337 che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema EES;
  • il regolamento (UE) 2022/1409 relativo alle condizioni per il funzionamento del servizio web previsto dal regolamento (UE) 2017/2226, nonché alle misure per il suo sviluppo e la sua realizzazione tecnica del servizio web.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2017/2226 è in vigore dal 29 dicembre 2017, a eccezione delle norme relative alla data di inizio delle operazioni che deve essere decisa dalla Commissione europea. A partire da tale data il regolamento (UE) 2017/2225 entrerà in vigore.

CONTESTO

Il sistema EES dell’Unione è un’iniziativa prioritaria volta a modernizzare la gestione delle frontiere esterne dell’Unione e alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi, accanto ad altre importanti questioni di sicurezza e gestione delle frontiere.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2226 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione, del 18 agosto 2022, relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 (GU L 216 del 19.8.2022, pag. 3).

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 della Commissione, del 28 luglio 2022, che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite (GU L 201 dell’1.8.2022, pag. 48).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/326 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative all’inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019, pag. 5).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/327 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative all’accesso ai dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019, pag. 10).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/328 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all’interno del sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L57 del 26.2.2019, pag. 14).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019, pag. 18).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 della Commissione, del 15 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l’elaborazione di statistiche sull’accesso ai dati dell’EES a fini di contrasto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 35).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 della Commissione, del 15 ottobre 2018, che stabilisce misure per la creazione dell’elenco delle persone identificate come soggiornanti fuori termine nel sistema di ingressi/uscite e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 39).

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

Acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

Ultimo aggiornamento: 31.08.2022

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