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Sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione europea

Sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Il regolamento mira a rafforzare la sicurezza energetica dell’Unione europea (Unione), aiutando a prevenire interruzioni potenziali dell’approvvigionamento e a rispondervi quando si verificano, per garantire ai nuclei familiari e ad altri consumatori vulnerabili una fornitura constante.
  • Il regolamento fa parte del pacchetto Unione dell’energia, che intende rendere l’energia sicura, accessibile e sostenibile attraverso una cooperazione più stretta fra gli Stati membri dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è una responsabilità condivisa da imprese di gas naturale, Stati membri e Commissione Europea. I componenti principali del regolamento sono i seguenti:

  • un migliore coordinamento e cooperazione fra i gruppi regionali degli Stati membri per valutare i rischi comuni dell’approvvigionamento e sviluppare e mettersi d’accordo per stabilire misure preventive comuni;
  • l’introduzione di un meccanismo di solidarietà mediante il quale gli Stati membri devono aiutarsi a vicenda al fine di garantire sempre l’approvvigionamento di gas ai consumatori più vulnerabili, persino in situazioni gravi di approvvigionamento di gas, stabilendo delle condizioni per l’equa compensazione dallo Stato membro che riceve gli aiuti;
  • il miglioramento della trasparenza, obbligando le imprese di gas a notificare alle rispettive autorità nazionali i loro principali contratti di fornitura di gas a lungo termine che possono essere rilevanti per la sicurezza dell’approvvigionamento;
  • la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione eseguirà ogni quattro anni una simulazione di situazioni di interruzione dell’approvvigionamento di gas o dell'operatività delle rispettive infrastrutture;
  • gli Stati membri hanno obblighi specifici verso la Comunità dell’energia, con la Commissione che coordina le norme giuridiche.
  • Alla luce dell’escalation dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e dell’esigenza di garantire le riserve di gas, il regolamento di modifica (UE) 2022/1032 richiede il riempimento fino almeno l’80 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sul territorio degli Stati membri prima dell’inverno 2022/2023 e del 90 % prima delle stagioni invernali successive. L’obiettivo è che l’Unione riempia collettivamente l’85 % della capacità totale di stoccaggio sotterraneo del gas nel 2022.

L’atto modificatore riconosce inoltre le variazioni nelle capacità di stoccaggio del gas e nelle situazioni nazionali.

  • Esso permette agli Stati membri di raggiungere in parte l’obiettivo di stoccaggio, calcolando le riserve di gas naturale liquefatto o di combustibili alternativi.
  • Per gli Stati membri che dispongono di notevoli capacità di stoccaggio rispetto al consumo interno di gas, l’obbligo di riempimento delle riserve sotterranee sarà limitato a un volume corrispondente al 35 % del consumo annuo medio di gas negli ultimi cinque anni.
  • Per rafforzarne la sicurezza di approvvigionamento, gli Stati membri senza impianti di stoccaggio devono stoccare il 15 % del proprio consumo annuo di gas in riserve situate in altri Stati membri e potervi accedere. Viene concessa un’eccezione a Cipro, Irlanda e Malta purché non siano direttamente interconnesse con il sistema del gas degli altri Stati membri.

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA QUESTO REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o novembre 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2017/1938 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM (2015) 80 final del 25.2.2015].

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 31.10.2022

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