Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Produzione di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Statistiche europee sulle imprese' for an updated information about the subject.

Produzione di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) No 716/2007 relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il Regolamento mira alla produzione di standard statistici comuni per la produzione sistematica di statistiche comparabili sulla struttura e sull’attività di consociate estere*.

PUNTI CHIAVE

Definizioni

  • Le statistiche sulle consociate estere (FATS) quantificano la presenza commerciale attraverso consociate nei mercati esteri.
  • Inward FATS descrive l’attività complessiva di consociate estere aventi sede legale nel Paese di compilazione (cfr. Allegato I del Regolamento).
  • Outward FATS descrive l’attività complessiva delle consociate estere controllate da residenti del Paese di compilazione, ad esempio quanti dipendenti lavorano in consociate con sede legale al di fuori dell’UE e controllate da imprese europee (cfr. Allegato II del Regolamento).
  • I dati FATS sono compilati secondo l’ ultimo concetto di unità istituzionale di controllo. Ciò si riferisce a un’unità istituzionale (impresa, filiale o persona fisica) controllata da una consociata estera e non da un’altra unità istituzionale.

Ambito

I Paesi dell’UE si fanno carico di presentare alla Commissione europea (Eurostat) dati sulle consociate estere in merito alle loro caratteristiche, alle attività economiche e alla distribuzione geografica (cfr. l’Allegato III del Regolamento).

I Paesi raccolgono dati su 11 caratteristiche, quali:

  • numero di imprese a controllo estero (ad esempio un’impresa in un Paese controllato da un’impresa avente sede legale in un altro Paese);
  • fatturato;
  • valore di produzione;
  • valore aggiunto;
  • acquisti complessivi di beni e servizi;
  • costi per il personale;
  • investimento lordo in beni materiali;
  • numero di persone occupate;
  • spesa totale per attività di ricerca e sviluppo in loco (R&S); e
  • numero totale del personale R&S.

Fonti di dati

I Paesi dell’UE devono raccogliere le informazioni richieste utilizzando fonti pertinenti e appropriate. Registri delle imprese, indagini statistiche o dati già esistenti da fonti amministrative sono le fonti principali per le statistiche FATS (cfr. riepilogo delle statistiche sulle imprese). Laddove i dati richiesti non possono essere raccolti a un costo ragionevole, è possibile trasmettere a Eurostat le migliori stime, compresi i valori zero.

Standard e rapporti di qualità

I Paesi dell’UE devono garantire che la qualità dei dati trasmessi a Eurostat soddisfi standard di qualità comuni. La Commissione europea (Eurostat) definisce gli standard di qualità da rispettare e il contenuto e la frequenza delle relazioni sulla qualità da inoltrare.

Manuale di raccomandazioni

In stretta cooperazione con i Paesi dell’UE, Eurostat prepara un manuale contenente le definizioni pertinenti e gli orientamenti supplementari in merito alla produzione di FATS.

Calendario

Un calendario per la compilazione dei dati è specificato negli Allegati I e II del Regolamento.

Comitati

La Commissione (Eurostat) è assistita e coadiuvata dal Comitato del sistema statistico europeo, un comitato dei Paesi dell’UE. Nell’attuare il presente regolamento, la Commissione può anche richiedere il parere del Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti su tutte le questioni che sono di competenza del Comitato stesso, in particolare sulle misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici relativi alla raccolta e al trattamento statistico dei dati e all’elaborazione e alla trasmissione dei risultati.

Rapporto di attuazione

Nel 2012 la Commissione si era fatta carico di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del Regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il Regolamento è in vigore dal 19 luglio 2007.

CONTESTO GENERALE

Sebbene le statistiche sugli investimenti diretti esteri registrino l’importo totale del capitale investito da società straniere nell’UE, i dati FATS forniscono informazioni più dettagliate sull’impatto economico di tali investimenti in termini di creazione di posti di lavoro, R&S ecc.

Per ulteriori informazioni, consultare:

PAROLE CHIAVE

Consociata estera: impresa avente sede legale in un Paese che è sotto il controllo di un’unità istituzionale non ivi residente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 sulle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 171, 29.6.2007, pag. 17).

Le successive modifiche al Regolamento (EC) n. 716/2007 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha solo valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere, COM(2012) 249 final del 31.5.2012.

Regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, dell’11 settembre 2009, che attua il Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle affiliate estere, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità (GU L 241 del 12.9.2009, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (riformulazione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che attua il Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione di statistiche sulle consociate estere e sulle deroghe da concedere agli Stati membri (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 14).

Regolamento (CE) n. 747/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle affiliate estere, per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e l’attuazione della NACE, Rev. 2 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 20).

Ultimo aggiornamento: 13.11.2017

Top