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Utilizzo, stoccaggio e commercio del mercurio

Utilizzo, stoccaggio e commercio del mercurio

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/852 — proteggere la salute umana e l’ambiente dall’esposizione al mercurio e ai suoi composti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (regolamento sul mercurio) punta a tutelare la salute umana e l’ambiente istituendo misure e condizioni riguardanti:

  • l’uso, lo stoccaggio e il commercio di mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio;
  • la produzione, l’uso e il commercio di prodotti con aggiunta di mercurio (ad es. prodotti ai quali il mercurio viene aggiunto intenzionalmente per svolgere la funzione ala quale il prodotto è destinato);
  • l’uso del mercurio e dei composti del mercurio in processi di fabbricazione;
  • la gestione dei rifiuti di mercurio.

PUNTI CHIAVE

Commercio, fabbricazione e stoccaggio di composti del mercurio e miscele di mercurio

Il regolamento vieta:

  • le esportazioni di mercurio a partire dal 1 gennaio 2018 (le esportazioni erano già state vietate dal 15 marzo 2011 dal precedente regolamento (CE) n. 1102/2008);
  • le esportazioni di miscele di mercurio e composti del mercurio elencati nell’allegato I a decorrere dal 1° gennaio 2018 o dal 1 gennaio 2020 (a seconda del composto in questione);
  • le importazioni di mercurio e miscele di mercurio elencati nell’allegato I, proveniente dal settore dei cloro-alcali, per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti.

La commercializzazione, la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio

Il regolamento vieta:

  • l’esportazione, importazione e produzione nell’Unione europea (Unione) dei prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell’allegato II a partire dal 31 dicembre 2018 o dal 31 dicembre 2020, a seconda del prodotto in questione;
  • la produzione e l’immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio*, a meno che non sia stato dimostrato che sono in grado di apportare benefici significativi per l’ambiente o la salute a meno che non siano stati autorizzati dalla Commissione europea per mezzo di un atto di esecuzione.

Amalgama dentale

  • Dal 1 luglio 2018, l’amalgama dentale non può più essere utilizzata per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento.
  • Gli Stati membri dell’Unione devono elaborare un piano d’azione nazionale sulle misure che adotteranno per la graduale eliminazione dell’uso dell’amalgama dentale.
  • Gli operatori degli studi odontoiatrici devono garantire che i loro rifiuti di amalgama (particelle, residui e otturazioni) siano raccolti e conferiti a un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.

Utilizzo del mercurio nei processi di fabbricazione

Il regolamento vieta:

  • l’uso del mercurio e dei composti del mercurio in processi di fabbricazione in cui:
    • il mercurio o i composti del mercurio sono utilizzati come catalizzatore* (dal 1 gennaio 2018), compresa la produzione di poliuretano,
    • il mercurio è utilizzato come elettrodo* (dal 1° gennaio 2022);
  • nuovi processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo del mercurio o dei suoi composti*, a meno che non sia stato dimostrato che apporta benefici significativi per l’ambiente o la salute a meno che non sia stato autorizzato dalla Commissione.

Uso del mercurio in attività di estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala

Le attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all’amalgamazione del mercurio per l’estrazione dell’oro dal minerale sono vietate a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Gestione dei rifiuti

  • Gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti possono effettuare lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in forma liquida, in attesa dello smaltimento definitivo, purché siano rispettati i requisiti specifici e tale stoccaggio sia effettuato in strutture in superficie destinate e attrezzate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.
  • Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida non sarà più consentito a decorrere dal 1 gennaio 2026 (regolamento delegato (UE) 2022/2526).
  • Il regolamento introduce un sistema per garantire la tracciabilità lungo tutta la catena di gestione dei rifiuti di mercurio. I produttori di rifiuti e gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro informativo.

Relazioni

Entro il 1 gennaio 2020 e successivamente a intervalli adeguati, gli Stati membri elaborano, forniscono alla Commissione e rendono disponibile al pubblico una relazione contenente:

  • informazioni riguardanti l’attuazione del presente regolamento;
  • informazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’Unione ai sensi della convenzione di Minamata;
  • una sintesi delle informazioni fornite annualmente dagli operatori economici di fonti specifiche (ad esempio purificazione del gas naturale, operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi) alle autorità nazionali competenti in merito alla gestione dei loro rifiuti di mercurio;
  • informazioni sui siti in cui sono depositate grandi quantità di mercurio (oltre 50 tonnellate metriche di mercurio) sul loro territorio;

Revisione

  • La Commissione deve riferire entro il martedì 30 giugno 2020 sull’esito della sua valutazione per quanto concerne la necessità di una regolamentazione per le emissioni di mercurio dai crematori, alla fattibilità di una graduale eliminazione dell’amalgama dentale per tutti i membri della popolazione e di vietare l’esportazione, l’importazione e la produzione di altri prodotti con aggiunta di mercurio di cui è già vietata l’immissione sul mercato interno.
  • Entro il 2024 essa riferisce sull’attuazione del presente regolamento. Entrambe le relazioni possono essere accompagnate da una proposta legislativa di revisione del regolamento.

Diritto nazionale

Gli Stati membri possono applicare disposizioni più severe di quelle previste dal presente regolamento.

La convenzione di Minamata

Il regolamento consente all’Unione europea e agli Stati membri di approvare e attuare la Convenzione di Minamata 2013 sul mercurio firmata dall’Unione europea e dagli Stati membri, e garantisce che il diritto dell’Unione sia allineato con la convenzione.

Abrogazione

Esso abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2018, tranne il punto (d) della Parte I dell’Allegato III (relativo alla produzioni di cloro-alcali in cui il mercurio viene usato come elettrodo) che si applica a decorrere dall’11 dicembre 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio. Prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1 gennaio 2018
Nuovo processo di fabbricazione che comporta l’utilizzo del mercurio o dei suoi composti. Processo produttivo che non era utilizzato prima del 1 gennaio 2018.
Catalizzatore. Sostanza che aumenta la velocità di una reazione chimica senza subire cambiamenti chimici permanenti.
Elettrodo. Conduttore attraverso il quale una corrente elettrica entra in o esce da un oggetto, una sostanza o una regione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il Regolamento (UE) n. 1102/2008 (GU L 137, del 24.5.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/852 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 66).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1752 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 23.10.2019, pag. 5).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione, dell’8 dicembre 2017, che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio (GU L 328, del 12.12.2017, pag. 118).

Ultimo aggiornamento: 16.01.2023

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