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Ensuring the safety and performance of medical devices
Garantire la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi medici
Garantire la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi medici
Oltre ai dispositivi medici, il regolamento riguarda anche alcuni gruppi di prodotti che non hanno destinazione d’uso medica. Essi comprendono le lenti a contatto colorate (cioè lenti che non correggono la vista) e le apparecchiature per la liposuzione. L’allegato XVI del regolamento contiene un elenco di tali prodotti.
I dispositivi medici sono suddivisi in funzione della destinazione d’uso prevista dei dispositivi e dei rischi che comporta (nelle classi I, IIa, IIb e III — per maggiori dettagli si veda l’allegato VIII del regolamento).
Il regolamento introduce un sistema per la registrazione dei dispositivi e dei fabbricanti, importatori e mandatari per garantire la tracciabilità dei dispositivi lungo tutta la catena di fornitura per mezzo di un sistema di identificazione unica del dispositivo. Ciò assicurerà la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di problemi.
Questi dispositivi possono essere sottoposti a ricondizionamento (pulizia, disinfezione, ripristino della sicurezza tecnica e funzionale e sterilizzazione) solo se consentito dalla legislazione nazionale e se soddisfano determinate condizioni stabilite dal regolamento. Qualsiasi persona fisica o giuridica che ricondiziona un dispositivo monouso per renderlo adatto a un ulteriore utilizzo assume gli obblighi imposti ai fabbricanti. In alcuni casi, gli Stati membri possono stabilire deroghe alle norme generali qualora i dispositivi monouso siano ricondizionati e utilizzati all’interno di un’istituzione sanitaria, purché sia garantita la conformità a determinati requisiti stabiliti nel regolamento.
Oltre all’obbligo per i fabbricanti di segnalare gli incidenti gravi e le tendenze di incidenti non gravi, il regolamento introduce l’obbligo gli Stati membri di incoraggiare e consentire agli operatori sanitari, agli utenti e ai pazienti di segnalare qualsiasi sospetto di incidente a livello nazionale utilizzando formati armonizzati.
Le autorità competenti dell’Unione hanno la responsabilità di garantire che qualsiasi dispositivo non sicuro o non conforme non sia immesso sul mercato, o sia ritirato dal mercato nel caso in cui risultasse non sicuro dopo essere stato immesso sul mercato.
Viene creato un sistema centralizzato, chiamato Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) per mettere a disposizione degli Stati membri, degli operatori economici, dei pazienti, degli operatori sanitari e dei cittadini le informazioni sui dispositivi medici disponibili nell’Unione.
Nel caso di dispositivi impiantabili, i fabbricanti devono fornire ai pazienti unitamente al dispositivo alcune informazioni chiave indicate su una tessera per il portatore di impianto tra cui:
È possibile accedere all’elenco completo degli atti di esecuzione del regolamento (UE) 2017/745 qui.
Il regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE a partire dal , stabilendo norme transitorie specifiche e alcune eccezioni definite negli articoli 120 e 122.
Il regolamento è entrato in vigore il e, a seguito del regolamento di modifica (UE) 2020/561, si applica dal , un anno dopo rispetto a quanto originariamente previsto. Tuttavia, le date di applicazione di alcune norme del regolamento variano e sono descritte in dettaglio negli articoli 120, 122 e 123, come modificati.
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/745 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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