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Migliore gestione delle denunce presentate alla Commissione in merito all’applicazione del diritto dell’UE nei paesi

Migliore gestione delle denunce presentate alla Commissione in merito all’applicazione del diritto dell’UE nei paesi

I cittadini dell’Unione europea (UE) possono presentare denunce riguardanti il modo in cui i paesi applicano il diritto dell’Unione. Un documento dell’aprile 2012 delinea procedure perfezionate che regolano le relazioni con gli autori di denunce in tale processo.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell’Unione» [COM(2012) 154 final del 2.4.2012, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

SINTESI

Nella comunicazione«Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell’Unione» , la Commissione europea illustra le misure amministrative a favore dell’autore della denuncia, che essa si impegna a rispettare nel trattamento delle denunce e nell’esame della presunta violazione.

L’Unione europea si basa sul rispetto della legge. Questa legge deve venire applicata dagli Stati membri affinché possano avere successo gli obiettivi principali dell’UE, come enunciati nei trattati e nella legislazione. Tutti i cittadini che ritengono che il diritto dell’Unione non venga applicato correttamente da uno Stato membro possono presentare denuncia alla Commissione europea.

La Commissione riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli autori di denunce nel contribuire a rilevare le infrazioni del diritto dell’Unione. Per rendere il processo ancora più semplice ed efficiente, dal 2002 la Commissione ha effettuato alcune modifiche (2002/C 244/03).

Per gli autori di denunce, il più evidente miglioramento è stato il CHAP (Complaint handling/Accueil des plaintes). Creato nel settembre 2009, questo strumento informatico consente alla Commissione di rispondere più direttamente agli interessi dei cittadini, delle imprese e della società civile.

La comunicazione afferma che gli autori di denunce dovrebbero sempre tenere conto di presentare denuncia prima a livello nazionale per far valere i propri diritti di persona e in modo più diretto.

La comunicazione definisce che cosa si intende per «denuncia», «autore di denunce» e «procedura d’infrazione». Evidenzia inoltre che l’approccio riguarda solo le denunce relative all’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea: le istituzioni dell’Unione europea e la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le informazioni contenute nella comunicazione sono raggruppate nel seguente modo:

  • principi generali;
  • registrazione, avviso di ricevimento delle denunce;
  • protezione dell’autore della denuncia e dei dati personali;
  • comunicazione con gli autori di denunce;
  • termine per l’esame delle denunce;
  • esito dell’esame delle denunce;
  • archiviazione;
  • pubblicità delle decisioni in materia di infrazioni;
  • accesso ai documenti relativi ai casi d’infrazione;
  • denuncia al Mediatore europeo.

I punti chiave della comunicazione comprendono:

  • chiunque può presentare una denuncia presso la Commissione, senza dover sostenere alcuna spesa, contro misure, omissioni o prassi imputabili allo Stato membro e ritenute contrarie al diritto dell’Unione;
  • le denunce possono essere presentate tramite lettera, fax o e-mail in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE;
  • la Commissione valuta in modo discrezionale se dare o non dare seguito alla denuncia;
  • le denunce vengono registrate nella «richiesta» con un numero di registrazione, accusando ricezione entro 15 giorni lavorativi;
  • come regola generale, il termine dell’esame delle denunce è di un anno dalla data di registrazione;
  • esito dell’esame delle denunce: comunicazione formale agli Stati membri o chiusura definitiva del caso. Gli autori di denunce sono inoltre informati per iscritto.

ATTI COLLEGATI

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE): articolo 258

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002) 141 final) (il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 166 del 12.07.2002)

Vedere anche: Esercitare i vostri diritti di cittadini europei

Ultimo aggiornamento: 11.03.2014

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