Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Offrire una maggiore protezione alle vittime di violenza

Offrire una maggiore protezione alle vittime di violenza

Le vittime di violenza, in particolare violenza domestica e stalking, godono della stessa protezione dai molestatori in qualunque paese dell’Unione europea (UE).

ATTO

Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

SINTESI

Le vittime di violenza, in particolare violenza domestica e stalking, godono della stessa protezione dai molestatori in qualunque paese dell’Unione europea (UE).

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento introduce un semplice processo di certificazione che consente il riconoscimento in tutta l’Unione, in modo rapido e semplice, delle interdizioni e degli ordini restrittivi o di protezione emessi in uno dei paesi UE.

Il regolamento funziona in congiunzione con la direttiva 2011/99/UE, che stabilisce un meccanismo che consente a chi beneficia di un ordine di protezione in un paese UE di richiedere un ordine di protezione europeo e ottenere così protezione in tutta l’Unione.

PUNTI CHIAVE

Ogni persona protetta che desideri ricevere protezione in un altro paese dell’Unione deve fornire all’autorità competente di quel paese UE i seguenti documenti:

  • una copia valida della misura di protezione;
  • il certificato rilasciato nel paese UE d’origine;
  • una traduzione del certificato, laddove necessario, fornita dal paese UE d’origine usando il modello standard multilingue.

La validità del certificato in altri paesi dell’UE è pari a 12 mesi dalla data di emissione, anche nel caso in cui la durata dell’ordine di protezione sia superiore.

Se possibile, la persona che determina il rischio deve essere stata informata in merito all’ordine di protezione, affinché il certificato sia rilasciato in conformità con la legge del paese UE d’origine. Deve inoltre essere messa al corrente del rilascio del certificato e degli effetti di quest’ultimo.

Qualora risulti necessario adeguare gli elementi fattuali del certificato per dare pieno effetto all’ordine nel paese UE richiesto, ciò avverrà in conformità con le leggi di tale paese. La persona che determina il rischio deve essere informata in merito a tali adeguamenti.

Il riconoscimento o l’attuazione possono essere rifiutati dietro richiesta della persona che determina il rischio se:

  • contrari all’ordine pubblico del paese UE in cui è stata presentata la richiesta;
  • inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto in tale paese UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dall’11 gennaio 2015.

Per maggiori informazioni, si vedano:

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 606/2013

19.7.2013

-

GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4-12

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2-18)

Ultimo aggiornamento: 10.06.2015

Top