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Conti economici ambientali europei

Conti economici ambientali europei

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 691/2011 sui conti economici ambientali europei

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Lo scopo del regolamento (UE) No 691/2011 è facilitare il confronto dei conti economici ambientali degli Stati membri dell’Unione europea (UE), richiedendo dati relativi all’ambiente che siano comprensibili e accessibili.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento istituisce un quadro giuridico dell’UE per l’elaborazione di conti economici ambientali europei armonizzati. I conti ambientali mostrano i legami, sia positivi che negativi, tra l’ambiente e l’economia. Essi forniscono un quadro integrato di statistiche e analisi per orientare la politica europea in materia di efficienza delle risorse, sviluppo sostenibile e crescita verde.

Nel 2011, il regolamento ha istituito moduli statistici sui conti delle emissioni atmosferiche, sulle tasse ambientali e sui conti dei flussi materiali (il contributo all’economia delle materie prime, dei minerali e delle biomasse, ecc.).

Nel 2014, un regolamento modificativo (regolamento (UE) n. 538/2014) ha elaborato ulteriormente il regolamento del 2011 introducendo tre moduli aggiuntivi:

  • i conti sulle spese per la protezione dell’ambiente (le risorse economiche stanziate per la tutela dell’ambiente);
  • i conti nel settore dei beni e servizi ambientali (le attività produttive di un paese che creano beni e servizi ambientali);
  • i conti energetici (rapporti sui flussi fisici di energia come l’energia elettrica, espressa in terajoule, nell’ambito di un’economia e degli output verso altre economie o verso l’ambiente).

Nel 2024, il regolamento (UE) 2024/3024 ha ulteriormente ampliato il regolamento introducendo tre moduli aggiuntivi:

  • conti forestali, che comprendono dati sulle risorse forestali e sull’attività economica nel settore forestale e del disboscamento;
  • conti delle sovvenzioni ambientali e dei trasferimenti simili, che registrano i trasferimenti finanziari destinati a sostenere la protezione dell’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse naturali;
  • conti dell’ecosistema, che forniscono informazioni sulla portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, compreso il loro contributo all’economia e al benessere umano.

Questi moduli sono conformi agli standard statistici internazionali, in particolare al quadro centrale SEEA e alla contabilità degli ecosistemi SEEA. Essi rafforzano la capacità delle statistiche dell’UE di monitorare la biodiversità, valutare l’adattamento ai cambiamenti climatici e monitorare l’utilizzo del sostegno pubblico per la transizione verde.

Atti delegati

Il regolamento delegato (UE) 2016/172 ha stabilito l’elenco dei prodotti energetici da utilizzare nei conti dei flussi fisici di energia [allegato VI del regolamento (UE) n. 691/2011].

Nel 2025, il regolamento delegato (UE) 2025/1131 ha introdotto ulteriori miglioramenti nei seguenti modi:

  • richiedendo dati sugli investimenti in attività a lungo termine (formazione lorda di capitale fisso) e sull’uso di beni e servizi (consumo finale) legati alla mitigazione dei cambiamenti climatici, suddivisi per settore istituzionale [società, governi, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (NPISH)]; e
  • aggiornando la classificazione utilizzata in diversi moduli della Classificazione degli obiettivi ambientali (CEP), approvata dalle Nazioni Unite, che consente un monitoraggio più dettagliato e coerente degli obiettivi ambientali quali la qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti, la biodiversità e le energie rinnovabili.

Al fine di agevolare l’applicazione uniforme dell’allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011, regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 ha istituito un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso è in vigore dall’.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del , pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 691/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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