Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Sharing information on energy infrastructure investment projects in the European Union
Condivisione delle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea
Condivisione delle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.
Condivisione delle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea
La legge istituisce le regole secondo le quali i paesi dell’Unione europea (UE) devono comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture per l’energia nell’Unione europea in un ampio spettro di settori energetici.
ATTO
Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio.
SINTESI
A decorrere dal 1o gennaio 2015 e successivamente ogni due anni, i paesi dell’UE dovranno comunicare alla Commissione europea riguardo a progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nei seguenti settori:
— |
petrolio;
|
— |
gas naturale;
|
— |
energia elettrica (compresa l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, l’energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile);
|
— |
produzione di biocarburanti;
|
— |
cattura, trasporto e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori.
|
Il regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i qualisono stati avviati i lavori di costruzione o disattivazione’investimento o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento.
I dati aiuteranno la Commissione a ottenere un quadro generale dello sviluppo degli investimenti in infrastrutture per l’energia nell’UE. La disponibilità di dati e informazioni regolari e aggiornati permetterà alla Commissione di effettuare paragoni e valutazioni o di proporre misure pertinenti.
In base all’articolo 5, il tipo di informazioni che verranno comunicate alla Commissione sarà:
— |
il volume della capacità programmata o in costruzione;
|
— |
il tipo e le caratteristiche principali dell’infrastruttura o la capacità programmata o in costruzione, compresa l’ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;
|
— |
l’anno probabile di attivazione;
|
— |
il tipo di fonti di energia utilizzate;
|
— |
gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e
|
— |
l’installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
|
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 256/2014 |
9.4.2014 |
- |
GU L 84 del 20.3.2014 |
Ultima modifica: 08.08.2014