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Controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione europea e i paesi terzi

Controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione europea e i paesi terzi

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 111/2005 — norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento distingue tra sostanze classificate e non classificate* .

  • Sono presenti 4 categorie di sostanze classificate nell’allegato I del regolamento.
    • Categoria 1: le sostanze più sensibili, dalle quali è possibile produrre più facilmente droghe illecite (ad esempio 1-fenil-2-propanone, piperonale).
    • Categoria 2: sostanze meno sensibili (sottocategoria 2A: anidride acetica; sottocategoria 2B: acido fenilacetico, acido antranilico, piperidina e permanganato di potassio).
    • Categoria 3: prodotti chimici di base che possono avere diversi tipi di usi nel processo di fabbricazione (ad esempio acetone, acido cloridrico).
    • Categoria 4: a partire da dicembre 2013, le sostanze relative a medicinali per uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina.

Obblighi degli operatori

  • Gli operatori devono documentare l’importazione, l’esportazione e il transito di una sostanza classificata in modo tale da comunicare:
    • il nome della sostanza,
    • il quantitativo e il peso, e
    • il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore, del distributore e del destinatario finale.
  • Gli operatori devono tenere dei registri di tutte le transazioni per un periodo di tre anni.

Licenza per sostanze di categoria 1

  • Gli operatori con sede nell’Unione (eccetto gli agenti doganali e i trasportatori) che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie di sostanze classificate nella categoria 1 devono ottenere una licenza rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito.
  • Prima di rilasciare la licenza, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente.
  • La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.

Registrazione per sostanze di categoria 2 e categoria 3

  • Gli operatori stabiliti nell’Unione (eccetto gli agenti doganali e i trasportatori) che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie riguardanti sostanze classificate nella categoria 2 o nell’esportazione di sostanze di categoria 3 devono ottenere una registrazione da parte dell’autorità competente del paese dell’Unione in cui l’operatore ha sede.

Comunicazioni alle autorità

  • Gli operatori devono:
    • informare immediatamente le autorità competenti di qualsiasi circostanza, come ordini o transazioni insolite che suggeriscono che le sostanze destinate all’importazione, all’esportazione o ad attività intermedie, potrebbero essere destinate alla produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
    • fornire alle autorità tutte le informazioni che consentono alle autorità competenti di verificate la legittimità degli ordini pertinenti o delle transazioni di cui sopra;
    • fornire alle autorità informazioni pertinenti sulle loro transazioni che interessino le sostanze classificate, in forma sintetica.

Notifica preventiva dell’esportazione

  • Tutte le esportazioni di sostanze di categoria 1 e 4 e tutte le esportazioni di sostanze di categoria 2 e 3 verso determinati paesi di destinazione richiedono una notifica preventiva trasmessa dalle autorità competenti dell’Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità con la convenzione delle Nazioni Unite.
  • Il paese di destinazione dispone di un periodo di 15 giorni lavorativi per rispondere, alla cui scadenza l’esportazione può essere autorizzata dalle competenti autorità del paese dell’Unione di esportazione. Ciò a condizione che non abbiano ricevuto un avviso dalle competenti autorità del paese di destinazione indicante che l’esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
  • Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all’esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate.

Autorizzazione di esportazione

  • Le esportazioni di sostanze classificate che richiedono una dichiarazione in dogana devono ricevere un’autorizzazione di esportazione.
  • È necessaria un’autorizzazione se le sostanze classificate vengono riesportate entro 10 giorni dalla data di vincolo ad un regime sospensivo o dal deposito in una zona franca sottoposta a controlli.
  • Le sostanze classificate nella categoria 3 sono subordinate a un’autorizzazione solo nel caso sia necessaria una notificazione preventiva dell’esportazione.
  • Il regolamento elenca i dettagli che devono comparire nella richiesta.

Autorizzazione di importazione

  • Le importazioni di sostanze classificate nella categoria 1 sono soggette a un’autorizzazione di importazione.
  • Tale autorizzazione è rilasciata solo agli operatori con sede nell’Unione.
  • L’autorizzazione viene rilasciata dalle autorità competenti del paese dell’Unione nel quale l’importatore ha sede.
  • Il regolamento elenca i dettagli che devono essere inseriti nella richiesta di autorizzazione.
  • L’autorizzazione di importazione accompagna la spedizione dal punto di ingresso nel territorio doganale dell’Unione fino ai locali dell’importatore o del destinatario ultimo.

Autorità competenti dei paesi dell’Unione: poteri e obblighi

I paesi dell’Unione:

  • vietano l’introduzione di sostanze classificate e le spedizioni di sostanze non classificate i nel territorio doganale dell’Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  • trattengono o sospendono l’immissione in libera pratica delle sostanze classificate per il tempo necessario a verificare la loro identità o il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
  • adottano i provvedimenti necessari a consentire alle autorità competenti:
    • di ottenere informazioni su eventuali ordini di sostanze classificate o operazioni riguardanti sostanze classificate
    • di avere accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere le prove di irregolarità
    • di stabilire che ha avuto luogo una diversione o tentata diversione di sostanze classificate;
  • garantiscono alle autorità competenti il rispetto di informazioni industriali riservate;
  • stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Banca dati europea

  • La banca dati europea sui precursori di droghe, istituita con il regolamento (CE) n. 273/2004, deve essere utilizzata per:
    • semplificare la procedura di segnalazione da parte dei paesi dell’Unione di sequestri e spedizioni intercettate;
    • tenere un elenco degli operatori e degli utilizzatori dell’Unione con licenza o registrati che commercializzano o utilizzano legalmente i precursori di droghe;
    • consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro attività di esportazione, importazione o intermedie, in forma sintetica.

Atti di esecuzione e delegati

  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 stabilisce norme in materia di licenze e registrazione degli operatori e degli utilizzatori e della loro iscrizione nella banca dati europea sui precursori di droghe, la fornitura da parte degli operatori delle informazioni necessarie per monitorare il commercio e l’autorizzazione delle esportazioni e delle importazioni nel settore dei precursori di droghe.
  • Il regolamento delegato (UE) 2015/1011:
    • reca le condizioni per la concessione di licenze e registrazioni;
    • determina i casi in cui non è richiesta una licenza o una registrazione;
    • stabilisce i criteri per dimostrare lo scopo legale/lecito di una transazione e per determinare procedure semplificate per le notifiche preventive all’esportazione e per le autorizzazioni di esportazione;
    • determina le informazioni richieste per monitorare il commercio; e
    • specifica i requisiti riguardanti le informazioni da fornire sull’attuazione delle misure di monitoraggio per quanto riguarda il commercio di precursori di droghe.
  • Il regolamento delegato (UE) 2016/1443 e il regolamento delegato (UE) 2018/729 estendono l’elenco delle sostanze della categoria 1.

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 3677/90.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 111/2005 si applica dal 18 agosto 2005.
  • Il regolamento di modifica (UE) n. 1259/2013 si applica dal 30 dicembre 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Precursori di droghe: sostanze chimiche utilizzate principalmente per la produzione legittima (legale) di una vasta gamma di prodotti, tra cui medicinali, materie plastiche e cosmetici. Tali sostanze possono essere utilizzate anche in modo improprio per scopi illegali/illeciti, come la produzione di metanfetamine, eroina o cocaina.
Sostanza classificata: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I al regolamento (CE) n. 111/2005 che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono però escluse le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici: medicinali per uso umano come definiti nella direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE.
Utilizzatore: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore (consultare la voce successiva) che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo.
Operatore: una persona fisica o giuridica impegnata nell’immissione sul mercato di sostanze classificate.
Sostanza non classificata: qualsiasi sostanza che, sebbene non elencata nell’allegato I del presente regolamento, sia identificata come utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 111/2005 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante norme relative al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio di precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).

Regolamento (UE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sui precursori di droghe (GU L 47 18.2.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità Economica Europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

Ultimo aggiornamento: 20.02.2023

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