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Monitoraggio del commercio di precursori di droghe nell’Unione europea

Monitoraggio del commercio di precursori di droghe nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

  • Il Regolamento distingue tra sostanze classificate e non classificate* .
  • Sono presenti tre categorie di sostanze classificate nell’allegato I del regolamento:
    • categoria 1: le sostanze più sensibili, dalle quali è possibile produrre più facilmente droghe illecite (ad esempio 1-fenil-2-propanone, efedrina, piperonale);
    • categoria 2: sostanze meno sensibili (ad esempio sottocategoria 2A: anidride acetica; sottocategoria 2B: acido fenilacetico, acido antranilico, piperidina e permanganato di potassio);
    • categoria 3: prodotti chimici di base che possono avere diversi tipi di usi nel processo di fabbricazione (ad esempio acetone, acido cloridrico).

Obblighi degli operatori

  • Gli operatori che intendono immettere sul mercato le sostanze di categoria 1 e 2 devono:
    • nominare un funzionario responsabile del commercio di sostanze classificate;
    • informare o aggiornare le autorità competenti nazionali in merito agli estremi del funzionario.
  • Devono documentare e contrassegnare tutte le transazioni e conservare i registri per tre anni.

Licenza per sostanze di categoria 1

  • Gli operatori e gli utilizzatori devono ottenere una licenza dalle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione in cui sono stabiliti prima di possedere o immettere sul mercato sostanze della categoria 1. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate.
  • Un operatore titolare di una licenza può fornire sostanze di categoria 1 solo a operatori o utilizzatori che sono anche titolari di una licenza e hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente (vedere di seguito).
  • Prima di rilasciare una licenza, le autorità competenti devono verificare la competenza e l’integrità del richiedente.
  • La licenza può essere sospesa o revocata dalle autorità laddove sussistano fondati motivi per ritenere che il titolare non sia più una persona adatta a detenere una licenza, o che le condizioni alle quali è stata rilasciata la licenza non siano più soddisfatte.

Registrazione per sostanze di categoria 2

  • Gli operatori devono ottenere la registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti prima di immettere sul mercato sostanze di categoria 2.
  • A decorrere dal 1o luglio 2015, gli utilizzatori devono essere registrati presso le autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti prima di possedere sostanze della sottocategoria 2A. Le autorità competenti possono concedere registrazioni speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate.
  • Qualsiasi operatore registrato può fornire sostanze della sottocategoria 2A solo a operatori o utilizzatori che sono a loro volta registrati e hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente (vedere di seguito).

Le norme dettagliate sull’assegnazione di licenze e registrazioni sono stabilite nel regolamento (UE) 2015/1011.

Dichiarazione dell’acquirente

  • Tutti gli operatori che forniscono a un cliente una sostanza di categoria 1 o 2 devono ottenere una dichiarazione dall’acquirente che riporti l’uso o gli usi specifici delle sostanze classificate. È richiesta una dichiarazione distinta per ciascuna sostanza classificata.
  • Un operatore che fornisce sostanze di categoria 1 deve timbrare e datare una copia della dichiarazione, attestando che si tratta di una copia conforme all’originale. Questa copia deve sempre accompagnare le sostanze che vengono trasportate all’interno dell’Unione ed essere presentata su richiesta alle autorità.

Comunicazione alle autorità

Gli operatori devono:

  • informare immediatamente le autorità competenti di qualsiasi circostanza, tra cui ordini o transazioni insolite, che suggerisce che le sostanze potrebbero essere destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  • fornire alle autorità competenti, in forma sintetica, le informazioni relative alle loro transazioni riguardanti sostanze classificate;
  • non rivelare alcun dato personale raccolto, eccetto che alle autorità competenti.

Autorità competenti degli Stati membri: poteri e obblighi

  • Gli Stati membri devono adottare misure per consentire alle autorità competenti di svolgere i propri compiti di controllo e monitoraggio. Possono inoltre adottare misure per permettere alle loro autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette riguardanti sostanze non classificate. In particolare, queste misure dovrebbero comprendere:
    • il reperimento di informazioni su eventuali ordini oppure operazioni riguardanti sostanze classificate e non classificate;
    • l’accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere prove di irregolarità;
    • la detenzione o il sequestro, all’occorrenza, delle spedizioni non conformi a questo regolamento o la prevenzione dell’uso di sostanze non classificate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
  • Devono garantire che le autorità competenti rispettino le informazioni commerciali riservate e introducano e applichino sanzioni in caso di violazione delle norme.

Banca dati europea

Il regolamento crea una banca dati europea sui precursori di droghe, che ha la funzione di:

  • semplificare la procedura di segnalazione da parte degli Stati membri di sequestri e spedizioni intercettate;
  • tenere un elenco degli operatori e degli utilizzatori dell’Unione con licenza o registrati che commercializzano o utilizzano legalmente i precursori di droghe;
  • consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni in forma sintetica sulle loro transazioni riguardanti sostanze classificate.

Atti di esecuzione e delegati

  • Il regolamento (UE) 2015/1013 stabilisce norme in materia di licenze e registrazione degli operatori e degli utilizzatori e della loro iscrizione nella banca dati europea sui precursori di droghe, la fornitura da parte degli operatori delle informazioni necessarie per monitorare il commercio e l’autorizzazione delle esportazioni e delle importazioni nel settore dei precursori di droghe.
  • Il regolamento (UE) 2015/1011:
    • reca le condizioni per la concessione di licenze e registrazioni;
    • definisce i casi in cui non è richiesta una licenza o una registrazione;
    • stabilisce i criteri per dimostrare lo scopo giuridico di una transazione;
    • delinea le informazioni richieste per monitorare il commercio;
    • specifica i requisiti riguardanti le informazioni da fornire sull’attuazione delle misure di monitoraggio per quanto riguarda il commercio di precursori di droghe.
  • I regolamenti (UE) 2016/1443, (UE) 2018/729 e (UE) 2020/1737 ampliano l’elenco delle sostanze della categoria 1.

Abrogazione

Il regolamento abroga la direttiva 92/109/CEE, le direttive 93/46/CEE, 2001/8/CE e 2003/101/CE e i regolamenti (CE) n. 1485/96 e (CE) n. 1533/2000.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 273/2004 è in vigore dal 18 agosto 2005.
  • Il regolamento di modifica (UE) n. 1258/2013 è in vigore dal 30 dicembre 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Precursore di droghe: sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Sostanza classificata: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I di tale regolamento e identificata come utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
Utilizzatore: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore (si veda la voce successiva) che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo.
Operatore: una persona fisica o giuridica impegnata nell’immissione sul mercato di sostanze classificate.
Sostanza non classificata: qualsiasi sostanza che, sebbene non elencata nell’allegato I di questo regolamento, è identificata come utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 273/2004 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio di precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).

Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

Ultimo aggiornamento: 20.02.2023

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