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Acquisto di immobili residenziali: norme sui mutui

Acquisto di immobili residenziali: norme sui mutui

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/17/UE: norme sui mutui per l’acquisto di immobili residenziali

Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Nota come la direttiva sul credito ipotecario, la direttiva 2014/17/UE intende garantire che tutti i consumatori che sottoscrivono un mutuo per l’acquisto di un immobile siano adeguatamente informati e protetti dai rischi.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva si applica a tutti i mutui concessi ai consumatori allo scopo di acquistare una casa, compresi i mutui garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga.
  • Offre migliori informazioni ai consumatori sui prodotti ipotecari disponibili, tra cui:
    • l’obbligo per i soggetti eroganti di fornire ai consumatori un prospetto informativo standardizzato (il prospetto informativo europeo standardizzato) che consenta loro di valutare le offerte per individuare il prodotto giusto;
    • l’inserimento nel prospetto informativo europeo standardizzato degli scenari peggiori per quanto riguarda l’interesse variabile e i prestiti in valuta estera, per avvisare i consumatori delle potenziali variazioni dei tassi di interesse;
    • un periodo di riflessione garantito (prima della conclusione del contratto di credito) o un diritto di recesso (dopo la conclusione del contratto di credito) per i debitori;
    • l’obbligo per i soggetti eroganti di condurre una valutazione approfondita e documentata del merito creditizio dei debitori, per assicurarsi che possano rispettare i loro obblighi di rimborso.
  • La direttiva stabilisce norme di comportamento nell’attività di erogazione dei prestiti:
    • tali norme garantiscono che i soggetti eroganti e gli intermediari del credito (ossia persone o aziende che forniscono informazioni e assistenza ai consumatori alla ricerca di un mutuo ipotecario) agiscano con onestà e trasparenza nell’interesse dei consumatori;
    • i soggetti eroganti e gli intermediari del credito devono garantire che il loro personale abbia conoscenze aggiornate sui contratti di prestito e che i consumatori siano in possesso di tutte le informazioni necessarie prima di firmare qualsiasi accordo.
  • I consumatori hanno diritto al rimborso anticipato del loro prestito, per beneficiare di una riduzione del costo totale restante del mutuo. In questi casi, gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono prevedere che i soggetti eroganti abbiano diritto a un indennizzo equo per gli eventuali costi direttamente ed esclusivamente connessi al rimborso anticipato.
  • La direttiva istituisce un regime di passaporto europeo per gli intermediari del credito. Ciò significa che, in linea di principio, una volta autorizzato in uno Stato membro, un intermediario del credito è autorizzato a fornire servizi in tutta l’Unione.

Direttiva (UE) 2021/2167 che modifica la direttiva 2014/17/UE

  • Per garantire che il livello di protezione dei consumatori non venga compromesso qualora i diritti del creditore nell’ambito di un contratto di credito ipotecario o il contratto stesso siano trasferiti a un terzo (acquirente del credito), la direttiva di modifica (UE) 2021/2167 (che armonizza le norme per i gestori di crediti e gli acquirenti di crediti per quanto riguarda i crediti deteriorati — si veda la relativa sintesi) aggiunge un nuovo articolo alla direttiva 2014/17/UE che conferisce al consumatore il diritto, in caso di trasferimento del credito, di far valere nei confronti dell’acquirente del credito gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario e di essere informato del trasferimento.
  • La direttiva di modifica (UE) 2021/2167 aggiunge anche un articolo che stabilisce norme relative alle informazioni che il creditore deve comunicare al consumatore prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito.
  • La direttiva di modifica introduce inoltre l’obbligo per i creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate che consentano loro di esercitare una ragionevole tolleranza prima dell’avvio di una procedura di pignoramento, se del caso e tenendo conto della situazione dei consumatori. La direttiva di modifica stabilisce un elenco non esaustivo di possibili misure di tolleranza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva sul credito ipotecario è in vigore dal 20 marzo 2014 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 21 marzo 2016. Si applica ai contratti di credito ipotecario conclusi a partire dal 21 marzo 2016.

La direttiva di modifica (UE) 2021/2167 deve diventare legge negli Stati membri entro il 29 dicembre 2023. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le norme della direttiva a partire dal 30 dicembre 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/17/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell’8.12.2021, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 22.02.2022

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