EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Garanzia dell’Unione europea per progetti realizzati dalla Banca europea per gli investimenti al di fuori dell’Unione europea

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Europa globale — strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale' for an updated information about the subject.

Garanzia dell’Unione europea per progetti realizzati dalla Banca europea per gli investimenti al di fuori dell’Unione europea

 

SINTESI DELLA:

Decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

Fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia dell’Unione in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione.

È stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412 che ha aumentato di 5,3 miliardi di euro i prestiti della BEI sotto garanzia della UE. Di questo importo, 3,7 miliardi di euro sono destinati a progetti nei settori pubblico (1,4 miliardi di euro) e privato (2,3 miliardi di euro) rivolti ad affrontare le cause di fondo della migrazione.

PUNTI CHIAVE

La garanzia:

  • si applica ai prestiti, alle garanzie sui prestiti e agli strumenti del mercato del capitale di debito* finalizzati a progetti di investimento in paesi ammissibili;
  • impone alle attività di finanziamento della BEI di aderire ai principi della sana prassi bancaria;
  • copre le operazioni della BEI sottoscritte nel periodo dal 1° aprile 2014 e il 31 dicembre 2020. Può essere automaticamente prorogata di altri sei mesi se non viene pattuita una nuova garanzia;
  • copre fino al 65 % dell’importo dei finanziamenti totali;
  • non può superare 32,3 miliardi di euro;
  • prevede:
    • 3,7 miliardi di euro ai progetti del settore pubblico o privato rivolti ad affrontare le cause e le conseguenze della migrazione;
    • almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
    • massimali per le diverse regioni geografiche e paesi;
  • costituisce una «garanzia globale» (che copre tutti i mancati pagamenti alla BEI) e una «garanzia per i rischi politici» (che copre tutti i mancati pagamenti dovuti ma non ricevuti a causa di non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici o disordini civili, violazioni di contratto).

Per essere ammissibili alla garanzia dell’UE, le attività di finanziamento devono fornire valore aggiunto e sostegno a:

  • sviluppo del settore privato locale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI);
  • infrastrutture economiche e sociali, compresi trasporti, energia e ambiente nonché tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici;
  • resilienza economica a lungo termine dei profughi, dei migranti e delle loro comunità d’accoglienza e di transito;
  • interessi generali dell’Unione, come le politiche in materia di azione per il clima e l’ambiente;
  • integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l’integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione e i beneficiari, i paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato e l’Unione;
  • paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà incentivando la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile;
  • principi dell’uguaglianza di genere, della trasparenza retributiva e parità salariale.

Gli allegati identificano i paesi potenzialmente ammissibili e quelli ammissibili, ai finanziamenti della BEI garantiti dall’Unione.

La Commissione europea:

  • aggiorna, in concertazione con la BEI, gli orientamenti tecnici regionali in essere entro un anno dall’entrata in vigore della decisione;
  • riferisce una volta l’anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI nell’ambito della decisione;
  • presenta una relazione di valutazione entro il 30 giugno 2019. Tale relazione comprende gli elementi di valutazione per una possibile proroga della garanzia della Unione ed è seguita da una relazione successiva entro il 31 dicembre 2021;
  • ha il potere, dall’8 aprile 2018, di adottare atti delegati.

La BEI:

  • coopera con:
    • la Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna al fine di massimizzare le sinergie fra le sue politiche di finanziamento e le risorse di bilancio dell’Unione;
    • altre istituzioni finanziarie europee e internazionali per aumentare l’efficienza, condividere i rischi e evitare eventuali duplicazioni.
  • valuta e sorveglia i progetti d’investimento, esercitando la diligenza dovuta, in particolare riguardo alle norme ambientali, sociali e sui diritti umani;
  • mette a disposizione del pubblico sul suo sito web le informazioni su tutte le sue operazioni di finanziamento;
  • rifiuta i progetti che coinvolgano il rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, elusione, frode o evasione fiscale;
  • notifica prontamente all’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, se sospetta possibile frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altre attività illecite.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

Viene applicata a partire dall’11 maggio 2014.

CONTESTO

  • La garanzia dell’Unione permette alla BEI di fornire finanziamenti a lungo termine a condizioni vantaggiose per progetti al di fuori dell’Unione che non sarebbero altrimenti compatibili con la propensione al rischio della BEI, nel contempo evitando che i rischi compromettano il merito creditizio della BEI. Questo consente alla banca di mantenere i suoi tassi di interesse attivi al livello più basso possibile.
  • La garanzia proveniente dal bilancio UE è fornita dal mandato per i prestiti esterni (ELM) tra la Commissione e la BEI. Ciò sostiene l’attività della BEI nei paesi in fase di preadesione, nei paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, in Asia, America Latina e Sud Africa.
  • Per il periodo ELM in corso, l’Unione aveva garantito inizialmente 27 miliardi di euro di operazione dalla BEI. Nel marzo 2018 questo è stato aumentato di 5,3 miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi di euro sono destinati ai progetti pubblici e privati per affrontare la migrazione.
  • Tale aumento aiuta a implementare il Piano per gli investimenti esterni (PIE), che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

TERMINI CHIAVE

Strumenti del mercato del capitale di debito: un mercato dove i governi e le imprese possono reperire mezzi finanziari tramite lo scambio di titoli di debito, inclusi titoli di aziende primarie o di Stato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione (GU L 135 del 8.5.2014, pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione n. 466/2014/UE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività esterna della BEI nel 2016 con una garanzia a carico del bilancio dell’UE [COM(2017) 767 final del 15.12.2017].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività esterna della BEI nel 2016 con la garanzia a carico del bilancio dell’UE» [SWD(2017) 460 final del 15.12.2017].

Ultimo aggiornamento: 03.12.2019

Top