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Accordi interistituzionali

Accordi interistituzionali

 

SINTESI DI:

Articolo 295 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

CHE COSA STABILISCONO I TRATTATI UE RIGUARDO AGLI ACCORDI INTERISTITUZIONALI?

  • I trattati costitutivi dell’Unione europea (UE) permettono di concludere accordi interistituzionali tra le istituzioni dell’Unione.
  • Gli accordi interistituzionali disciplinano alcuni aspetti della consultazione e della collaborazione tra le istituzioni dell’UE e sono il prodotto del consenso tra di esse (ossia costituiscono una forma di regolamento di procedura congiunto).

PUNTI CHIAVE

  • Gli accordi interistituzionali mirano a organizzare e facilitare la cooperazione tra le istituzioni dell’Unione, in particolare la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE.
  • Questo tipo di accordo è il risultato della prassi istituzionale, sancita dai trattati costitutivi dell’UE con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. L’articolo 295 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce l’esistenza degli accordi interistituzionali e specifica il fatto che possono essere vincolanti. In tal caso, la natura vincolante dell’accordo dipende dalla volontà degli autori dell’atto.
  • Inoltre, gli accordi interistituzionali possono, ad esempio, assumere la forma di codici di condotta, linee guida o dichiarazioni.

Esempi di accordi interistituzionali includono:

Esistono anche accordi interistituzionali che non si basano sull’articolo 295: ad esempio, vi è un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea (BCE) sulla responsabilità e la trasparenza in materia di vigilanza bancaria europea.

La conclusione di questo accordo è sancita nell’articolo 20, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sui compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

ATTO

Articolo 295 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 175)

Ultimo aggiornamento: 16.08.2016

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