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Document 32019R0631

Riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

Riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/631 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Punta a rendere più pulito il trasporto su strada, per soddisfare gli obiettivi dell’Unione europea (Unione) sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (si veda la sintesi) per il 2030 e oltre, contribuendo agli obiettivi dell’accordo di Parigi.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (ovvero furgoncini).
  • Il regolamento (UE) 2023/851 modifica il regolamento (UE) 2019/631, allineando gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell’Unione per autovetture e furgoni nuovi con gli obiettivi climatici rivisti dell’Unione, stabiliti nella normativa europea sul clima [regolamento (UE) 2021/1119]. L’Unione si è pertanto impegnata a un obiettivo di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e a raggiungere la neutralità clima entro il 2050.
  • Tali requisiti contribuiranno altresì al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre del 40 % rispetto ai livelli del 2005 le emissioni di gas a effetto serra per i settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni entro il 2030.

Obiettivi di riduzione delle emissioni

  • Rispetto all’obiettivo del 2021. il regolamento richiede per le emissioni medie annuali di CO2 del parco veicoli dell’Unione di autovetture nuove e furgoncini nuovi una riduzione:
    • del 15 % per il periodo 2025-2029;
    • del 55 % per le autovetture nuove e del 50 % per i furgoncini nuovi per il periodo 2030-2034.
    • del 100 % a partire dal 1o gennaio 2035.
  • Ogni anno, la Commissione europea stabilisce in un atto di esecuzione l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 per ogni costruttore. Determina inoltre le loro emissioni medie nell’anno precedente al fine di valutare le prestazioni nel conformarsi a tali obiettivi [per il 2020, si veda la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087].
  • I costruttori che superano il loro obiettivo specifico per le emissioni dovranno versare un’indennità pari a 95 EUR per le emissioni in eccesso per ciascun veicolo di nuova immatricolazione.

Incentivi per la quota di veicoli a zero e a basse emissioni

  • Dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, si applica un parametro di riferimento per i veicoli a zero e a basse emissioni (ZLEV), in base al quale l’obiettivo specifico di emissione di CO2 per costruttore viene ridotto se la sua quota di ZLEV (veicoli con emissioni da 0 a 50 g/km) immatricolato in un determinato anno supera i seguenti livelli: il 25 % per le autovetture e il 17 % per i furgoni.
  • Per il calcolo della quota ZLEV nel parco veicoli di un costruttore, si applica una regola contabile. Essa assegna un peso maggiore agli ZLEV con minori emissioni di CO2.

Raggruppamento, deroghe ed ecoinnovazioni

  • Sono misure che rendono più facile per i costruttori raggiungere i loro obiettivi.
  • I costruttori possono costituire un raggruppamento, nel qual caso un obiettivo comune si applica all’intero raggruppamento.
  • I costruttori che immatricolano annualmente meno di 1 000 autovetture nuove o furgoni nuovi sono esenti dal raggiungimento degli obiettivi per le emissioni specifiche, a meno che non presentino domanda di deroga.
  • I costruttori che immatricolano meno di 10 000 autovetture o 22 000 furgoni possono richiedere una deroga per «costruttori di piccoli volumi». La deroga cessa di esistere a partire dal 2036 in poi.
  • I costruttori che immatricolano tra 10 000 e 300 000 autovetture possono richiedere una «deroga di nicchia». Tale deroga cessa di esistere a partire dal 2029.
  • I costruttori possono inoltre ricevere crediti di «ecoinnovazione» per tecnologie innovative. Il tetto massimo per tali crediti sarà gradualmente ridotto a partire dal 2025.

Dati validi sulle emissioni

Si applicano norme per garantire la validità e la rappresentatività delle condizioni reali dei dati registrati sulle emissioni, che richiedono:

  • alle autorità di verificare che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli registrati dai costruttori nei certificati di conformità che accompagnano i veicoli corrispondano ai valori di tali veicoli in servizio.
  • alla Commissione di monitorare i dati delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o energia dei veicoli in condizioni reali [si veda il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392].

Emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita

  • Entro il 2025 la Commissione presenterà una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita di autovetture e furgoni venduti sul mercato dell’Unione.
  • A decorrere dal 1o giugno 2026, i costruttori possono iniziare a presentare relazioni sulla base di questa metodologia comune dell’Unione per le emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita.

Relazione sullo stato di avanzamento

Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni due anni, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea sullo stato di avanzamento relativo alla mobilità stradale a zero emissioni. La relazione deve in particolare monitorare e valutare la necessità di possibili misure supplementari per facilitare una transizione giusta, anche attraverso mezzi finanziari. Nella relazione, la Commissione considererà tutti i fattori che contribuiscono a un avanzamento efficiente dal punto di vista dei costi verso la neutralità climatica entro il 2050.

Insieme alla prima relazione sullo stato di avanzamento, la Commissione deve presentare un’analisi per individuare eventuali lacune di finanziamento nel garantire una transizione giusta nella filiera del settore automobilistico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle regioni più colpite dalla transizione. Ciò sarà accompagnato, se del caso, da proposte di misure finanziarie adeguate per rispondere alle esigenze individuate.

Riesame

Nel 2026 la Commissione riesaminerà l’efficacia e l’impatto del regolamento e presenterà una relazione al Parlamento e al Consiglio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2020.

Il regolamento (CE) 2019/631 ha emendato e sostituito i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (CE) n. 510/2011 e le successive modifiche.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/631 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e che abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 23.04.2023

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