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Document 32016R1627

Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1627 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo del regolamento consiste nel raggiungimento di una biomassa* di tonno rosso corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2022 con una probabilità di raggiungere tale obiettivo pari almeno al 60 %.

Ciascuno Stato membro dell’Unione deve:

  • garantire che lo sforzo di pesca delle proprie navi da cattura e tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso [totale ammissibile di catture assegnato in base al regolamento (UE) n. 1380/2013la politica comune della pesca dell’Unione] a esso concesso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
  • presentare alla Commissione europea un piano di pesca annuale per le proprie navi e tonnare e piani di gestione annuale della capacità di pesca e dell’allevamento per garantire che la sua capacità di pesca sia commisurata al contingente a esso assegnato.

Il regolamento comprende norme per quanto concerne:

  • la taglia minima di riferimento per la conservazione (generalmente, 30 kg o 115 cm di lunghezza alla forca, inferiori per alcuni tipi di pesca);
  • le catture accidentali (parti della cattura che non sono mirate), fino a un massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm;
  • l’utilizzo (vietato) di mezzi aerei, tra cui aeromobili, per la ricerca del tonno rosso;
  • i registri delle navi da pesca, navi diverse dalle navi da cattura e delle tonnare: gli Stati membri devono trasmetterli ogni anno alla Commissione;
  • i requisiti in materia di registrazione: le navi devono utilizzare il giornale di bordo per registrare le informazioni (allegato II, parte A);
  • i porti designati per le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso: ogni anno, ciascuno Stato membro deve trasmettere un elenco di tali porti alla Commissione;
  • le operazioni di ingabbiamento, la loro autorizzazione e ispezione;
  • il monitoraggio e la sorveglianza: sorveglianza delle navi, programmi con osservatori nazionali, programma con osservatori regionali dell’ICCAT;
  • le ispezioni e i controlli incrociati: il programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT e i piani di ispezione degli Stati membri;
  • la commercializzazione: sono vietati il commercio, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, l’ingabbiamento ai fini dell’ingrasso o dell’allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso nell’Unione che non siano corredati da una documentazione precisa, completa e convalidata come stabilito nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 640/2010 e nel regolamento (CE) n. 1936/2001 (si veda la sintesi);
  • le catture in contesti di pesca sportiva o ricreativa:
    • non è consentito catturare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per nave;
    • ogni esemplare di tonno rosso sbarcato deve essere intero, senza visceri né branchie;
    • sono presenti misure da introdurre negli Stati membri per garantire il rilascio di tonni rossi, in particolare del novellame, catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa;
    • è vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di attività di pesca sportiva e ricreativa.

Regolamento di modifica (UE) 2019/833

Il regolamento (UE) 2019/833 modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e richiede agli Stati membri:

  • di redigere un piano di gestione annuale della capacità di pesca per adeguare il numero di pescherecci, al fine di dimostrare che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi nel periodo di tempo pertinente;
  • aventi un contingente di tonno rosso, di trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno un piano di gestione annuale dell’allevamento che la Commissione in seguito compila e integra nel piano dell’Unione da trasmettere al segretariato ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione da parte dell’ICCAT;
  • di dimostrare nel proprio piano di gestione annuale dell’allevamento che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento sono commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l’allevamento;
  • di prevedere catture accessorie di tonno rosso nell’ambito del proprio contingente e di informare la Commissione in merito al momento della trasmissione dei propri piani di pesca annuali.

Il regolamento di modifica stabilisce altresì le nuove norme per le campagne di pesca per diversi tipi di navi e riguardo al livello di catture accessorie di tonno rosso, che non deve superare il 20 % delle catture complessive a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca. La metodologia adottata per il calcolo delle suddette catture accessorie, in relazione alla cattura complessiva a bordo, deve essere chiaramente descritta nei piani di pesca annuali degli Stati membri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 6 ottobre 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Biomassa: la massa di tonno in un dato corpo d’acqua in un dato momento.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2016/1627 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) 1954/2003 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso Thunnus thynnus e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 29.10.2021

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