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Document 32014R0833

Misure restrittive dell’Unione europea a fronte dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

Misure restrittive dell’Unione europea a fronte dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

 

SINTESI DI:

Decisione 2014/119/PESC concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

Regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

Decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

Regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

Decisione 2014/512/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Decisione (PESC) 2022/266 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione e all’annessione illegali da parte della Russia di determinate zone ucraine non controllate dal governo

Regolamento (UE) 2022/263 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione e all’annessione illegali da parte della Russia di determinate zone ucraine non controllate dal governo

QUAL È L’OBIETTIVO DELLE DECISIONI E DEI REGOLAMENTI?

  • Essi mettono in atto collettivamente misure restrittive dell’Unione europea (Unione) quali divieti di viaggio, congelamento dei beni e restrizioni commerciali in risposta alla guerra russa di aggressione nei confronti dell’Ucraina.
  • Le misure più recenti avevano obiettivi più specifici, in particolare:
    • ridurre ingenti fonti di entrate, allo scopo di attenuare la capacità della Russia di finanziare e proseguire la guerra;
    • imporre costi economici e politici rilevanti sulla classe politica russa, responsabile dell’invasione;
    • contrastare l’elusione delle sanzioni rafforzando la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e fornendo loro assistenza tecnica.

PUNTI CHIAVE

  • Le sanzioni originali alla Russia, risalenti al 2014, sono state modificate più volte, ad esempio per aggiornare gli elenchi di persone o per prorogare le sanzioni.
  • Alla luce della decisione della Russia, nel febbraio 2022, di riconoscere le zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo come entità indipendenti e della sua successiva invasione dell’Ucraina, l’Unione ha adottato il più grande pacchetto di misure restrittive mai adottato, in una serie di decisioni composte da undici pacchetti e mirata a diversi settori dell’economia russa e alle persone che sostengono la guerra di aggressione della Russia.

Sanzioni mirate

L’Unione ha messo in atto diversi tipi di sanzioni con obiettivi differenti. Tra questi figurano:

sanzioni individuali nei confronti di persone, entità e organismi che hanno, tra gli altri aspetti, commesso azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Tali sanzioni comprendono:

  • il congelamento dei beni detenuti nell’Unione;
  • il divieto ai cittadini e alle imprese dell’Unione di mettere a disposizione fondi;
  • il divieto di viaggio a persone, impedendo loro l’ingresso o il transito nel territorio dell’Unione;
  • un criterio di classificazione unico riguardante persone o entità di paesi terzi che agevolano le violazioni del divieto contro l’elusione di sanzioni dell’Unione da parte di persone o entità.

Gli elenchi di persone, organismi ed entità vengono aggiornati regolarmente. Sono stati inoltre ampliati per includere alcune entità controllate dalla Russia con sede in Crimea e Sebastopoli annesse illegalmente.

Le sanzioni economiche con obiettivi specifici comprendono quanto segue.

  • Il settore finanziario, tra cui:
    • restrizioni significative sull’accesso della Russia al mercato dei capitali e ai servizi dell’Unione;
    • lo scollegamento delle principali banche russe dal sistema SWIFT (Scienza per le telecomunicazioni finanziarie tra le banche a livello mondiale);
    • il divieto di fornire servizi di rating del credito, cripto-attività, consulenza sui trust e l’assistenza finanziaria per il commercio o gli investimenti, e un totale divieto di operazioni imposto a importanti banche russe;
    • il divieto per i cittadini dell’Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone giuridiche, entità o organismi russi di proprietà o controllati dallo Stato con sede in Russia;
    • il divieto per i cittadini russi o alle persone fisiche residenti in Russia di ricoprire cariche negli organi direttivi di proprietari/operatori di infrastrutture critiche*, infrastrutture critiche europee* ed entità critiche.
  • Il settore dell’energia, compresi i divieti:
    • sul carbone russo e altri combustibili fossili solidi;
    • sull’importazione, l’acquisto e il trasferimento dalla Russia di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, al di sopra di un prezzo fisso noto come tetto sui prezzi del petrolio (con eccezioni temporanee limitate per alcuni Stati membri dell’Unione fortemente dipendenti);
    • sull’esportazione di carboturbi verso la Russia;
    • di nuovi investimenti nel settore estrattivo russo;
    • alla fornitura di capacità di stoccaggio del gas ai cittadini russi, a una persona fisica residente in Russia o a una persona giuridica, entità o organismo con sede in Russia.
  • Spazio aereo, trasporto marittimo e su strada, che comprende:
    • il divieto di esportare, vendere, fornire o trasferire tutti gli aeromobili, le loro parti e attrezzature, insieme alle merci utilizzate nel settore dell’aviazione, alla Russia;
    • la chiusura dello spazio aereo dell’Unione a tutti gli aeromobili di proprietà russa, immatricolati o controllati, compresi i jet privati di oligarchi;
    • il divieto di esportazione verso la Russia di merci per la navigazione marittima e tecnologie di comunicazione radio;
    • il divieto per le navi russe di accedere ai porti o alle chiuse dell’Unione;
    • il divieto per i trasportatori su strada russi o bielorussi di entrare nell’Unione;
    • il divieto delle operazioni con il registro navale russo;
    • il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione per gli aeromobili russi con e senza equipaggio;
    • il divieto di esportazioni dirette di motori per droni verso la Russia;
    • l’obbligo per gli operatori di aeromobili di segnalare alle proprie autorità competenti i voli non programmati tra la Russia e l’Unione, che hanno operato direttamente o tramite un paese terzo, nonché tutte le informazioni pertinenti relative al volo prima della loro operazione e almeno 48 ore prima.
  • Controllo delle esportazioni e finanziamento delle esportazioni, che comprendono:
    • ampie restrizioni sull’esportazione di apparecchiature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia in Russia (con alcune eccezioni);
    • una restrizione sulle esportazioni di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro;
    • una restrizione sui prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico e dei settori della difesa e della sicurezza della Russia.
  • Embargo sulle armi:
    • il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo verso la Russia;
    • divieti di esportazione di armi da fuoco civili;
    • il divieto di transito attraverso il territorio russo di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni essenziali esportati dall’Unione.
  • Prodotti a duplice uso e prodotti tecnologici avanzati:
    • divieti all’esportazione di beni a duplice uso e di altri beni e tecnologie avanzati, che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico della Russia nel settore della difesa e della sicurezza;
    • un elenco ampliato di prodotti soggetti a restrizioni: motori di droni, ulteriori apparecchiature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici, generatori, droni giocattolo, laptop, hard drive, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, videocamere, lenti, terre rare e composti, circuiti elettronici integrati e termocamere;
    • l’undicesimo pacchetto di misure restrittive economiche e individuali dell’Unione, adottato il 23 giugno 2023, ha ulteriormente esteso l’elenco a elementi che potrebbero contribuire a migliorare tecnologicamente il settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tale elenco ora riguarda i componenti elettronici, i materiali per semiconduttori, le apparecchiature di produzione e collaudo per circuiti elettronici integrati e schede elettroniche di circuiti stampati, i precursori dei materiali energetici e i precursori delle armi chimiche, i componenti ottici, gli strumenti di navigazione, i metalli utilizzati nel settore della difesa e le apparecchiature marine;
    • il divieto di transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso esportati dall’Unione al fine di ridurre al minimo il rischio che le sanzioni dell’Unione siano eluse, nonché di beni e tecnologie che possano contribuire al miglioramento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza, dei beni e della tecnologia adatti per l’uso nel settore aeronautico o spaziale, e degli additivi per i carboturbi e i carburanti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
    • il pacchetto del giugno 2023 ha inoltre aggiunto 87 entità all’elenco di coloro che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina: l’elenco ora include entità in paesi terzi che producono ed esportano droni in Russia, insieme ad altre coinvolte nell’elusione delle sanzioni e nella fornitura di componenti elettronici alla Russia.
  • Restrizioni commerciali e divieti su merci tra cui ferro, acciaio, carbone, cemento, bitume e asfalto, carbonio e caucciù sintetici, prodotti ittici, oro russo e altri prodotti di lusso.
  • Un divieto all’esportazione di prodotti in zone in cui la Russia ha un’elevata dipendenza dall’Unione (compresi semiconduttori, macchinari sensibili, trasporti e prodotti chimici).
  • Il divieto di fornire servizi di contabilità, revisione contabile, revisione legale, tenuta di libri contabili e consulenza fiscale, consulenza in materia di affari e gestione, servizi di relazioni pubbliche, servizi in ambito architettonico e ingegneristico, servizi di consulenza informatica e di consulenza legale al governo russo, nonché alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi con sede in Russia.
  • Il divieto di fornire servizi di pubblicità, di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, nonché servizi di collaudo dei prodotti e di ispezione tecnica.
  • Il divieto di trasporto di merci su strada nell’Unione per i rimorchi e i semirimorchi immatricolati in Russia, anche quando sono trasportati da camion immatricolati al di fuori della Russia.
  • Il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell’Unione alle navi che effettuano trasferimenti da nave a nave, se le autorità competenti hanno fondati motivi per sospettare che la nave sia in violazione del divieto di importare per via marittima petrolio greggio e prodotti petroliferi nell’Unione o di trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati al di sopra del tetto stabilito dalla coalizione sul tetto al prezzo.
  • Il divieto all’importazione di merci provenienti da zone dell’Ucraina non soggette al controllo del governo, compresi gli oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, e dalla Crimea e Sebastopoli annesse illegalmente.

Uno strumento di elusione è stato introdotto nell’ambito del pacchetto di sanzioni del giugno 2023 per affrontare l’elusione crescente delle sanzioni dell’Unione. Per privare la Russia delle risorse che le permettono di continuare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, lo strumento assume la forma di misure individuali adeguate riguardanti il coinvolgimento degli operatori di paesi terzi nell’agevolazione dell’elusione. In seguito, se l’elusione sostanziale e sistematica persiste, l’Unione ha la possibilità di adottare misure eccezionali di ultima istanza. In questo caso, il Consiglio dell’Unione europea può decidere all’unanimità di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie la cui esportazione verso la Russia è già vietata ai paesi terzi la cui competenza è stata dimostrata come avente un rischio costante e particolarmente elevato di essere utilizzata per l’elusione.

Restrizioni ai mezzi di comunicazione russi tra cui la sospensione della trasmissione, della distribuzione e della radiodiffusione di un determinato numero di organismi di proprietà statale, al fine di limitare la propaganda sistematica, la manipolazione e la disinformazione dei mezzi di comunicazione. Il pacchetto di sanzioni del giugno 2023 ha sospeso le licenze per la radiodiffusione di altre cinque organizzazioni per le loro azioni ininterrotte e concertate nei confronti della società civile dell’Unione e dei paesi vicini, distorcendo gravemente e manipolando i fatti.

Sanzioni nei confronti della Bielorussia in considerazione della situazione in tale paese e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa a danni dell’Ucraina (si veda la sintesi).

Sanzioni per persone ed entità iraniane in considerazione del loro ruolo nello sviluppo e nella consegna di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) utilizzati dalla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Il 20 luglio 2023, il Consiglio ha stabilito un nuovo quadro per le misure restrittive in vista del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, che vieta l’esportazione dall’Unione verso l’Iran di componenti utilizzati nella costruzione e produzione di UAV e prevede restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni che potrebbero essere imposte a persone che sostengono, partecipano o sono responsabili del programma UAV iraniano. Questo nuovo regime integra i tre pacchetti precedentemente adottati di sanzioni legate ai droni che prendono di mira persone ed entità.

Misure diplomatiche quali la sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporto di servizio e per gli imprenditori.

Deroghe

  • Per salvaguardare la sicurezza alimentare ed energetica globale, le sanzioni non riguardano le esportazioni russe di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi verso i paesi terzi.
  • Le attività di talune persone che detengono un ruolo importante nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, prima della loro iscrizione, possono anche essere sbloccate; fondi e risorse economiche possono essere messi a loro disposizione.
  • Le sanzioni dell’Unione non impediscono ai paesi terzi e ai rispettivi cittadini residenti al di fuori dell’Unione di acquistare prodotti farmaceutici o medicinali dalla Russia.
  • Una «clausola di emergenza» consente il trasporto di petrolio al di là del tetto dei prezzi, la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di finanziamento, o di assistenza finanziaria relativa al trasporto verso paesi terzi, per prevenire o attenuare eventi che potrebbero avere un impatto grave sulla salute umana e sulla sicurezza o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

Gli allegati alla serie di decisioni e regolamenti comprendono elenchi di persone, entità e organismi, insieme ai beni e alla tecnologia interessati dalle misure restrittive.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E I REGOLAMENTI?

La decisione 2014/119/PESC e il regolamento (UE) n. 208/2014 sono in vigore dal 6 marzo 2014.

La decisione 2014/145/PESC e il regolamento (UE) n. 269/2014 sono in vigore dal 17 marzo 2014.

La decisione 2014/386/PESC e il regolamento (UE) n. 692/2014 sono in vigore dal 25 giugno 2014.

La decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014 sono in vigore dal 1o agosto 2014.

La decisione (PESC) 2022/266 e il regolamento (UE) 2022/263 sono in vigore dal 24 febbraio 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Infrastruttura critica. Una risorsa, una struttura, un’attrezzatura, una rete o un sistema, o una parte di una risorsa, una struttura, un’attrezzatura, una rete o un sistema, che occorre per la fornitura di un servizio essenziale.
Infrastruttura critica europea. Infrastrutture critiche la cui perturbazione o distruzione potrebbe incidere significativamente su due o più Stati membri o su un unico Stato membro se l’infrastruttura critica si trova in un altro Stato membro. Ciò comprende gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali da altri tipi di infrastrutture.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

Le successive modifiche alla decisione 2014/119/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell’Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 159I del 23.6.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/1215 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 159I del 23.6.2023, pag. 330).

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 159I del 23.6.2023, pag. 335).

Decisione (PESC) 2023/1217 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 159I del 23.6.2023, pag. 451).

Decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 159I del 23.6.2023, pag. 526).

Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 (GU C 100 dell’1.3.2022, pag. 3)). (PESC) (GU C 72 del 28.2.2023, pag. 2).

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.10.2023

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