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Document 32014R0517

Ridurre i gas a effetto serra prodotti dall’uomo (gas fluorurati)

Ridurre i gas a effetto serra prodotti dall’uomo (gas fluorurati)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • È volto alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente per mezzo della riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra che sono gas a effetto serra prodotti dall’uomo con un effetto sul riscaldamento globale 23 000 volte superiore all’anidride carbonica.
  • Punta a ridurre le emissioni di gas fluorurati nell’Unione europea (Unione) di due terzi rispetto ai livelli del 2014 entro il 2030.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

  • riguarda gli idrofluorocarburi (HFC)*, i perfluorocarburi (PFC)* e gli esafluoruri di zolfo (SF6)*;
  • stabilisce norme sul contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati.
  • fissa un limite annuale globale dell’impatto sul clima degli HFC, che sarà gradualmente ridotto fra il 2015 e il 2030.

Esso fissa inoltre i seguenti obblighi:

  • il rilascio intenzionale di gas fluorurati è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l’uso previsto. I fabbricanti devono fare tutto il possibile per limitare le emissioni durante la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di gas fluorurati:
  • gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati devono prendere tutte le precauzioni per prevenire qualsiasi perdita di tali gas. Devono garantire che le apparecchiature vengano regolarmente controllate per prevenire le perdite. I requisiti variano a seconda del potenziale impatto sul clima o se le apparecchiature sono ermeticamente sigillate;
  • la Commissione europea presenta una relazione sugli effetti del regolamento entro il 31 dicembre 2022.

Programmi di certificazione e di formazione

  • Le autorità nazionali sono responsabili dell’istituzione di programmi di certificazione e formazione per le imprese e le persone incaricate dell’installazione, dell’assistenza, della manutenzione, della riparazione o dello smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati e del recupero degli stessi.

Divieti sui prodotti contenenti gas fluorurati

  • Il regolamento suddivide fra il 2015 e il 2025 i divieti relativi alla vendita di nuovi articoli, quali determinate categorie di frigoriferi e congelatori, sistemi di condizionamento d’aria, schiume e aerosol contenenti gas fluorurati nel caso in cui esistano alternative più sicure e rispettose dell’ambiente.

Limiti annuali per gli HFC

  • Il regolamento mira a ridurre l’impatto sul clima dell’uso degli HFC nel tempo. Il limite annuale degli HFC sul mercato nel 2030 è del 21 % rispetto ai livelli del 2009-2012.
  • Per garantire il rispetto dei limiti, la Commissione stanzia quote annuali per i produttori e gli importatori, che non devono essere superate.

Relazioni

  • I produttori, gli importatori, gli esportatori, gli utilizzatori di materie prime e le imprese che distruggono i gas fluorurati devono presentare una relazione annuale alla Commissione.
  • Anche gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati devono farlo e, dal 2017, devono fornire prova che le quantità di HFC contenute nelle apparecchiature da loro importate sono giustificate.

Emendamento di Kigali del protocollo di Montreal

  • Il regolamento garantisce inoltre che l’Unione rispetti gli obblighi assunti a livello internazionale definiti dall’emendamento di Kigali al protocollo di Montreal.
  • L’emendamento di Kigali, in vigore dal 1o gennaio 2019, ha aggiunto gli HFC all’elenco delle sostanze oggetto della regolamentazione definito dal protocollo di Montreal (si veda la sintesi). Si prevede che la riduzione graduale degli HFC consentirà di risparmiare fino al 2050 circa 80 gigatonnellate di CO2 equivalente, dando un contributo significativo alla lotta al cambiamento climatico.
  • Tutte le 198 parti del Protocollo di Montreal hanno deciso di adottare misure per ridurre gradualmente la produzione e l’uso di HFC. La prima fase di riduzione doveva essere adottata dall’Unione e da altri paesi sviluppati nel 2019. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo inizierà la propria riduzione graduale nel 2024.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2015.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

HFC: usati come refrigeranti, solventi con effetto pulente e agenti schiumogeni (come gli estintori).
PFC: usati per fabbricare semiconduttori, come solventi con effetto pulente e come agenti schiumogeni.
SF6: usato nei commutatori elettrici ad alto voltaggio e nella produzione di magnesio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 1).

Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 3).

Ultimo aggiornamento: 09.11.2021

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