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Document 32014L0028

Garantire esplosivi sicuri per usi non militari

Garantire esplosivi sicuri per usi non militari

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/28/UE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce norme per l’immissione sul mercato e la vigilanza degli esplosivi per uso civile nell’Unione europea (Unione). La direttiva non si applica a:

  • esplosivi destinati a essere usati dalle forze armate o dalla polizia;
  • articoli pirotecnici (fuochi pirotecnici);
  • munizioni (con eccezioni).

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce le responsabilità dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori per quanto riguarda il commercio di esplosivi commerciali.

  • Gli esplosivi disponibili sul mercato dell’Unione devono recare la marcatura CE di conformità per dimostrare di rispondere a tutti i requisiti essenziali di sicurezza della legislazione dell’Unione.
  • Per ottenere la marcatura CE, il fabbricante deve sottoporsi a una valutazione della conformità, redigere la documentazione tecnica dettagliata per i prodotti e assicurarsi che siano tracciabili.
  • Gli importatori devono controllare che i fabbricanti si siano sottoposti correttamente alla valutazione della conformità e informare le autorità nazionali preposte a vigilare sulla sicurezza nel caso in cui ritengano che l’esplosivo rappresenta un rischio.
  • Tutta la documentazione necessaria deve essere registrata e conservata per dieci anni.
  • La documentazione e le informazioni di sicurezza devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali.
  • I fabbricanti e gli importatori devono riportare il proprio indirizzo postale sull’esplosivo.
  • I distributori devono controllare che l’esplosivo rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni scritte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nel paese di destinazione. Se ritengono che gli esplosivi presentino un rischio, devono conformemente informare le autorità nazionali preposte a vigilare sulla sicurezza.

Inoltre, la direttiva:

  • stabilisce i requisiti per gli organismi che si occupano delle valutazioni della conformità, che devono essere indipendenti e imparziali;
  • specifica i passi che le autorità nazionali di vigilanza del mercato devono compiere per individuare i prodotti non a norma, prevenire l’importazione di prodotti pericolosi da paesi terzi e adottare tutte le azioni correttive appropriate.

La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 93/15/CEE e 2004/57/CE a decorrere dal 20 aprile 2016. Due atti di esecuzione, adottati mentre la direttiva 93/15/CEE era in vigore, sono ancora applicabili:

  • La decisione 2004/388/CE della Commissione stabilisce il modello di documento (noto come documento di trasferimento intracomunitario di esplosivi) che deve essere accettato dalle autorità competenti come documento di trasferimento valido per accompagnare gli esplosivi nei trasferimenti tra Stati membri fino all’arrivo a destinazione.
  • La direttiva 2008/43/CE della Commissione introduce un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Gli Stati membri devono garantire che le aziende del settore degli esplosivi che producono o importano esplosivi o assemblano detonatori contrassegnino gli esplosivi e ogni più piccola unità di imballaggio con un’identificazione univoca.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita entro il 19 aprile 2016. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 20 aprile 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8).

Le successive modifiche alla direttiva 2008/43/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.08.2022

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