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Document 32013R0604

La politica di asilo dell’Unione europea: Stato membro dell’UE responsabile dell’esame delle domande

La politica di asilo dell’Unione europea: Stato membro dell’UE responsabile dell’esame delle domande

 

SINTESI DI:

regolamento (UE) n. 604/2013 sui criteri e le procedure volti a determinare quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento Dublino III stabilisce lo Stato membro dell’Unione europea (Unione) responsabile dell’esame di una domanda di asilo. Offre ai richiedenti una protezione migliore fino al momento in cui viene determinato il loro status. Crea inoltre un nuovo sistema per rilevare tempestivamente i problemi legati ai sistemi di asilo e accoglienza nazionali e combatterne le cause profonde prima che si trasformino in crisi vere e proprie.

PUNTI CHIAVE

Principi e criteri di determinazione della responsabilità

Vengono valutati vari fattori tra cui, in ordine di importanza:

  • circostanze familiari;
  • recente possesso di un visto o di un permesso di residenza in uno Stato membro;
  • regolarità o irregolarità dell’ingresso nell’Unione.

Maggiori garanzie per i richiedenti

Il regolamento contiene maggiori garanzie di tutela per i richiedenti, come ad esempio:

  • diritto di informazione;
  • colloqui personali;
  • più garanzie per i minori e priorità accordata all’interesse superiore del minore per l’intera procedura;
  • maggiore protezione per i figli, i membri della famiglia, le persone a carico e i parenti del richiedente;
  • assistenza legale gratuita, su richiesta;
  • diritto di fare ricorso contro decisioni di trasferimento in un altro Stato membro, compresa l’opzione di concedere un effetto sospensivo.

Trattenimento

In linea generale, i richiedenti non devono essere trattenuti per il solo fatto di chiedere asilo. Tuttavia, il regolamento prevede il trattenimento dei richiedenti in presenza di rischio di fuga (ad esempio in caso di trasferimento in un altro Stato membro).

Un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi

Il regolamento Dublino III rende più efficiente il sistema introducendo un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi progettato per:

  • contrastare il malfunzionamento dei sistemi di asilo nazionali;
  • aiutare gli Stati membri che devono gestire un elevato numero di richiedenti protezione internazionale alle loro frontiere.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 604/2013 sarà abrogato dal regolamento (UE) n. 2024/1351 (si veda la sintesi) a partire dal 30 giugno 2026.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 1 gennaio 2014.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Al testo di riferimento sono state aggiunte le modifiche successive al regolamento (UE) n. 604/2013. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60-95).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.08.2024

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