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Document 32012D0021

Aiuti di Stato — applicazione delle norme sui servizi di interesse economico generale (SIEG)

Aiuti di Stato — applicazione delle norme sui servizi di interesse economico generale (SIEG)

 

SINTESI DI:

Comunicazione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale

Decisione 2012/21/UE — applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

Comunicazione — disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELLE COMUNICAZIONI?

  • La comunicazione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato chiarisce i concetti chiave relativi agli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (servizi pubblici).
  • La decisione definisce le condizioni in cui la compensazione del servizio pubblico è compatibile con il mercato interno e non deve essere notificata alla Commissione europea.
  • La comunicazione sulla disciplina per gli aiuti di Stato definisce le condizioni per la valutazione di compensazioni di importo elevato con non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione. Tali casi devono essere notificati alla Commissione e possono essere dichiarati compatibili se rispondono a determinati criteri.

PUNTI CHIAVE

Servizi d’interesse economico generale (SIEG)

I servizi d’interesse economico generale sono attività economiche, quali le reti di trasporti e i servizi postali e sociali, considerati dalle autorità pubbliche come particolarmente importanti per i cittadini, che non verrebbero forniti (o verrebbero fornito a condizioni differenti) senza l’intervento statale.

Compensazione per i SIEG

In base alla sentenza Altmark del 2003 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), la compensazione del servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato se sussistono cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  • L’impresa beneficiaria incaricata deve definire in modo chiaro gli obblighi di servizio pubblico;
  • il metodo di calcolo della compensazione deve essere definito previamente, obiettivo e trasparente;
  • la compensazione non può eccedere i costi pertinenti e un utile ragionevole, cioè non si deve verificare sovracompensazione; e
  • la scelta dell’impresa da incaricare deve avvenire tramite una procedura di appalto pubblico oppure il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi di un’impresa media, «gestita in modo efficiente» del settore interessato.

Qualora una o più delle suddette condizioni non siano soddisfatte, la compensazione del servizio pubblico verrà esaminata in base alle norme sugli aiuti di Stato.

Riforma delle norme sugli aiuti di Stato per i servizi SGEI

Un pacchetto di quattro documenti sui SIEG mira a chiarire e semplificare le norme sugli aiuti di Stato a favore dei SIEG.

La Comunicazione sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea

  • spiega due tipi di nozioni: concetti generali di aiuto di Stato e concetti specifici di SIEG;
  • chiarisce le condizioni in cui la compensazione per il servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato a causa dell’assenza di qualsiasi vantaggio;
  • definisce i diversi requisiti per la gestione di SGEI
    • l’atto di incarico, un incarico di servizio pubblico che definisce gli obblighi dei fornitori di servizi e dell’autorità pubblica
    • il metodo di calcolo della compensazione, che deve essere stabilito in anticipo in modo obiettivo e trasparente. Non è richiesta alcuna formula specifica, ma il modo in cui verrà calcolata la compensazione deve essere chiaro fin dall’inizio
    • evitare sovracompensazioni: il livello di compensazione non deve superare quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi e un utile ragionevole e
    • la selezione del fornitore e il calcolo della compensazione, mediante un’apposita procedura di appalto o mediante un esercizio di analisi comparativa.

La decisione e la disciplina di seguito indicate definiscono le condizioni alle quali una misura di aiuto di Stato è considerata o può essere ritenuta compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 106, paragrafo 2.

Decisione 2012/21/UE

  • La decisione consente una spesa illimitata nel settore dei servizi sociali:
    • edilizia sociale e ospedali;
    • servizi che rispondono a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria e assistenza di lungo termine;
    • servizi per l’infanzia;
    • accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro; e
    • assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.
  • Per tutte le altre attività dei SIEG la soglia della compensazione è di 15 milioni di euro annui. Qualsiasi finanziamento concesso al di sopra di questa soglia deve essere notificato alla Commissione in base alla disciplina dei SIEG.
  • Il periodo di durata dell’incarico del fornitore di SIEG non deve superiore a dieci anni.
  • Nel settore dei trasporti, la compensazione può essere data:
    • per i collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri;
    • ai porti con un traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri; e
    • agli aeroporti con un traffico annuale medio non superiore a 200 000 passeggeri.

Disciplina dell’UE

La disciplina:

  • fornisce una metodologia più precisa per il calcolo dell’importo della compensazione ammissibile;
  • impone agli Stati membri di introdurre incentivi all’efficienza per incoraggiare il fornitore di servizi a operare in modo più efficiente;
  • rafforza i requisiti di trasparenza;
  • introduce l’obbligo per i SIEG di conformarsi alle norme dell’UE in materia di appalti pubblici;
  • introduce un requisito di «non discriminazione»: quando vi sono più organizzazioni che forniscono un SIEG, la compensazione deve essere calcolata allo stesso modo per evitare discriminazioni.

Relazioni

Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione della decisione e sulla conformità con la disciplina.

Trasparenza

Gli Stati membri devono pubblicare i dettagli sul finanziamento di un SIEG nell’ambito della decisione (per compensazioni superiori a 15 milioni di euro concesse a un’impresa che svolge anche attività al di fuori del campo di applicazione del SIEG) o la disciplina su base annuale:

Linee guida

La Commissione ha predisposto linee guida sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai SIEG.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

Viene applicata dal 31 gennaio 2012.

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4).

Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, sull’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).

Comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 106 (ex articolo 86 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 90).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Guida relativa all’applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno [SWD(2013) 53 final/2, del 29.4.2013].

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 360/2012 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 09.09.2019

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