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Document 32009L0052

Immigrazione illegale - Sanzioni per i datori di lavoro

Immigrazione illegale - Sanzioni per i datori di lavoro

SINTESI DI:

Sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2009/52/CE

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Al fine di contrastare l’immigrazione illegale, chiede ai paesi dell’Unione europea (UE) di vietare l’impiego di cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nell’UE.

Introduce norme minime in tutta l’UE relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.

Questa direttiva non si applica a tutti i paesi dell’UE: Danimarca, Irlanda e Regno Unito (1) non vi aderiscono.

PUNTI CHIAVE

Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro devono:

  • richiedere ai cittadini di un paese terzo, prima di assumerli, di produrre un permesso di soggiorno o un’altra autorizzazione di soggiorno;
  • tenere una copia del permesso o dell’autorizzazione per tutta la durata del rapporto di lavoro, in caso di ispezione da parte delle autorità nazionali;
  • informare le autorità entro il termine fissato dal paese dell’UE in cui impiegano un cittadino di un paese terzo.

I paesi dell’UE possono inoltre:

  • utilizzare una procedura semplificata di notifica laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l’impiego sia a fini privati;
  • decidere di non richiedere la notifica qualora al lavoratore sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo.

Sanzioni

I paesi dell’UE devono garantire che i datori di lavoro che violano queste norme siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui:

  • sanzioni finanziarie in base al numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente;
  • il pagamento dei costi di rimpatrio per i cittadini che sono obbligati a rimpatriare nel loro paese d’origine.

I paesi dell’UE devono inoltre:

  • garantire che i datori di lavoro siano responsabili per i pagamenti arretrati come le retribuzioni arretrate e i contributi previdenziali;
  • mettere in atto sistemi per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di rivendicare eventuali retribuzioni arretrate dai loro datori di lavoro;
  • garantire che i datori di lavoro siano anche, se del caso, passibili di altre sanzioni, come ad esempio:
    • escludere i datori di lavoro dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni pubbliche, compresi i fondi dell’Unione europea, per un periodo fino a cinque anni;
    • chiedere loro il rimborso di tutte le prestazioni concesse fino a dodici mesi prima della constatazione dell’assunzione illegale;
    • vietare loro la partecipazione ad appalti pubblici per un massimo di cinque anni;
    • chiudere in maniera temporanea o permanente la loro attività.

Fattispecie di reato

Una violazione intenzionale costituisce un reato quando il datore di lavoro:

  • persiste nel non conformarsi;
  • impiega un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale;
  • impiega tali persone in condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
  • impiega vittime della tratta di esseri umani;
  • assume illegalmente un minore.

Denunce e ispezioni

I cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente devono essere in grado di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che tramite terzi. I paesi dell’UE sono tenuti a effettuare ispezioni sulla base di valutazioni dei rischi regolari, per verificare se i datori di lavoro stanno impiegando tali immigranti illegali.

Attuazione

Secondo una relazione del 2014 sull’applicazione della direttiva, si sono registrati due risultati principali:

  • si sono rilevate differenze di severità della punizione nei diversi paesi dell’UE;
  • esiste un margine di miglioramento in tutti i settori che offrono protezione ai migranti irregolari.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal 20 luglio 2009. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 20 luglio 2011.

CONTESTO

Migrazione illegale - politica dell’UE.

ATTO

Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pagg. 24-32)

Le correzioni alla direttiva 2009/52/CE sono state integrate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [COM(2014) 286 final del 22.5.2014].

Ultimo aggiornamento: 21.03.2016



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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