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Document 32008L0101

Scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e trasporto aereo

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e trasporto aereo

Prendendo in considerazione le dimensioni e la natura globale dell’industria del trasporto aereo e il suo impatto sull’ambiente, l’Unione europea (UE) agisce per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra provocate dal trasporto aereo in Europa e, allo stesso tempo, lavora con la comunità internazionale attraverso l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per istituire misure di portata globale.

ATTO

Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

La presente direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE, che ha istituito il sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell’UE, attraverso la cessione di crediti di emissioni di anidride carbonica provocate dalle attività del trasporto aereo. Di conseguenza, tutti i voli verso, da e all’interno dei paesi dell’UE, nonché di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE.

PUNTI CHIAVE

  • Il 95 % delle emissioni medie del periodo 2004-2006 è stabilito come limitazione annuale per le emissioni del trasporto aereo per il periodo 2013-2020.
  • La direttiva si applica allo stesso modo alle compagnie aeree comunitarie e di paesi terzi, che ricevono quote scambiabili corrispondenti a un determinato livello di emissioni di CO2 prodotte dai loro voli ogni anno.
  • La decisione n. 377/2013/UE ha reso esenti dai requisiti del sistema di scambio delle emissioni dell’UE, in maniera retroattiva, i voli verso e dai paesi non appartenenti al SEE nel 2012, per concedere tempo ai negoziati con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) verso una misura globale di mercato per le emissioni del trasporto aereo.
  • La normativa è stata modificata per il periodo 2013-2016 in base al regolamento (UE) n. 421/2014. Ciò significa che solo i voli all’interno di Unione europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono compresi nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE, in attesa dei risultati dei negoziati in seno all’ICAO per una misura globale di mercato da concordare entro il 2016 e da applicare entro il 2020.

CONTESTO

Il trasporto aereo è una delle fonti di emissioni di gas a effetto serra che sta crescendo più velocemente a livello globale (e nell’UE), essendo responsabile di circa il 3 % delle emissioni totali. Si prevede che, entro il 2020, la quantità di gas a effetto serra emessa dal trasporto aereo sarà maggiore del 70 % rispetto al 2005, anche tenendo in considerazione il miglioramento del rendimento dei carburanti.

TERMINI CHIAVE

Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE è il fondamento della politica comunitaria per la lotta contro i cambiamenti climatici ed è uno strumento chiave per ridurre le emissioni industriali di gas a effetto serra in maniera economicamente vantaggiosa. Tale sistema, che è il primo (e per ora il più grande) sistema internazionale per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, riguarda più di 11 000 centrali elettriche e impianti industriali nei 28 paesi dell’UE (1), Islanda, Norvegia e Liechtenstein, nonché le emissioni provenienti dal trasporto aereo.

Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE funziona secondo il principio di «limitazione e scambio». Una «limitazione», o limite, viene stabilita sulla quantità totale di determinati gas a effetto serra che possono essere emessi dalle fabbriche, dalle centrali elettriche e da altri impianti del sistema. La limitazione viene ridotta col tempo, così le emissioni totali diminuiscono. Il sistema consente lo scambio di quote di emissioni in modo che le emissioni totali degli impianti e degli operatori di aeromobili rimangano all’interno della limitazione e possano essere accettate misure a costi minimi per ridurre le emissioni.

Per maggiori informazioni, consultare le pagine riguardanti la riduzione delle emissioni del trasporto aereo sul sito Internet della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2008/101/CE

2.2.2009

-

GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3-21

ATTI COLLEGATI

Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Gazzetta ufficiale L 113 del 25.4.2013, pag. 1-4).

Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (Gazzetta ufficiale L 129 del 30.4.2014, pag. 1-4).

Ultimo aggiornamento: 23.07.2015



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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