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Document 32007R0834

Produzione e etichettatura dei prodotti biologici (fino al 2021)

Produzione e etichettatura dei prodotti biologici (fino al 2021)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento fissa un quadro normativo per i prodotti biologici. Esso include gli obiettivi di base e i principi generali relativi all’agricoltura biologica e illustra le norme che disciplinano la produzione, l’etichettatura, i controlli e gli scambi con i paesi non membri dell’Unione europea (Unione).

L’armonizzazione delle norme di produzione, etichettatura e controllo dei prodotti biologici mira a garantire:

  • la concorrenza leale tra i produttori;
  • una maggiore fiducia verso tali prodotti da parte dei consumatori.

Il regolamento (UE) n. 834/2007 viene abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2018/848 (si veda la sintesi) a partire dal 1o gennaio 2022. Tuttavia, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026 per completare l’esame delle domande pendenti provenienti da paesi terzi.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il quadro disciplina:

  • i prodotti agricoli (compresi i prodotti dell’acquacoltura) non trasformati o destinati all’alimentazione umana;
  • i mangimi;
  • il materiale di propagazione vegetativa (ad esempio radici e innesti) e le sementi per la coltivazione;
  • i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Obiettivi e principi

Gli obiettivi comprendono la sostenibilità e la qualità della produzione agricola, che deve rispondere alle esigenze dei consumatori.

I principi generali riguardano, in particolare, i metodi di produzione specifici, l’impiego delle risorse naturali e la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica.

Il regolamento definisce inoltre principi specifici applicabili all’agricoltura, alla trasformazione degli alimenti biologici e ai mangimi biologici.

Norme di produzione

Le norme generali di produzione biologica vietano l’uso di qualsiasi tipo di organismo geneticamente modificato. Le norme in materia di etichettatura degli alimenti consentono agli operatori di vigilare sul rispetto di tale divieto. È altresì vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento degli alimenti.

Le aziende che intendono portare avanti sia la produzione agricola biologica che non biologica devono garantire che gli animali e i terreni per questi due tipi di agricoltura siano separati.

La produzione vegetale biologica deve rispettare una serie di norme riguardanti:

  • i trattamenti del suolo, che devono rispettarne la vita e la fertilità naturale;
  • la prevenzione dei danni alle piante, che deve essere basata su metodi naturali, con la possibilità di ricorrere a un numero limitato di prodotti fitosanitari autorizzati dalla Commissione Europea (articolo 16 del regolamento);
  • le sementi e i materiali di propagazione vegetativa, che devono essere prodotti secondo il metodo biologico;
  • i prodotti per la pulizia, che devono essere autorizzati dalla Commissione.

Anche i vegetali selvatici raccolti in determinate zone sono classificati come prodotti biologici, sempre che rispondano a una serie di requisiti in materia di raccolta e di zona di provenienza (ad esempio il luogo nel quale sono raccolti non deve essere stato trattato con prodotti non autorizzati da almeno tre anni). Analogamente, le alghe marine sono assimilabili a prodotti biologici subordinatamente al rispetto di determinate condizioni riguardanti la zona di produzione e la raccolta.

La produzione animale biologica deve rispettare una serie di norme riguardanti:

  • l’origine degli animali, che devono essere nati ed essere stati allevati in aziende biologiche;
  • le pratiche di gestione e cura degli animali, con particolare riguardo a determinate condizioni di stabulazione degli animali;
  • la riproduzione degli animali, che di norma deve avvenire con metodi naturali;
  • i mangimi, che devono essere di origine biologica;
  • la prevenzione delle malattie;
  • la pulizia e la disinfezione, utilizzando esclusivamente prodotti autorizzati dalla Commissione.

Analoghe norme specifiche si applicano alla produzione di animali d’acquacoltura.

La Commissione autorizza l’impiego di un numero limitato di prodotti e di sostanze nell’agricoltura biologica. Si tratta di prodotti fitosanitari o di prodotti destinati all’alimentazione degli animali e alla pulizia degli impianti utilizzati per la produzione animale e vegetale. La Commissione può inoltre fissare le condizioni e i limiti per l’utilizzo di tali prodotti.

Le aziende che avviano un’attività di produzione biologica devono completare un periodo di conversione, ovvero una fase di transizione durante la quale è necessario rispettare le pratiche di produzione biologica. Tale periodo è disciplinato dalle norme fissate dal regolamento.

I mangimi biologici trasformati devono essere composti da materie prime biologiche e non possono essere trasformati con l’ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica. Gli alimenti trasformati devono essere principalmente costituiti da ingredienti di origine agricola. L’aggiunta di altri ingredienti è subordinata a un’autorizzazione della Commissione. I lieviti biologici devono essere ottenuti da substrati biologici e da altri ingredienti autorizzati.

La Commissione può concedere eccezioni alle disposizioni riguardanti gli obiettivi, le norme di produzione e l’etichettatura. Si tratta tuttavia di eccezioni limitate nel tempo e riservate a determinati casi particolari.

Etichettatura

Abbreviazioni quali «eco» e «bio» possono essere utilizzate nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali per caratterizzare un prodotto biologico, i suoi ingredienti o le sue materie prime.

L’etichettatura di un prodotto biologico deve essere facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un riferimento all’organismo di controllo che certifica il prodotto.

Dal 1o luglio 2010, l’utilizzo del logo dell’Unione sui prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica è diventato obbligatorio, insieme all’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il prodotto. Tale indicazione dovrà figurare nello stesso campo visivo del logo dell’Unione.

Controlli

Il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è garantito da un regime di controllo basato sul regolamento (CE) n. 882/2004 e sulle misure precauzionali e di controllo elaborate dalla Commissione. Il regime di controllo consente di garantire la tracciabilità degli alimenti in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 178/2002.

La natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base a una valutazione del rischio di infrazioni. I controlli saranno gestiti dalle autorità designate dagli Stati membri dell’Unione. Nel rispetto di determinate condizioni, le autorità possono delegare compiti di controllo ad organismi accreditati, ferma restando la loro competenza esclusiva in materia di supervisione dei controlli e di delega. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare periodicamente alla Commissione l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

Prima che un prodotto biologico sia immesso sul mercato, tali autorità devono inoltre controllare le attività di tutti gli operatori coinvolti nella sua commercializzazione.

Al termine del controllo, all’operatore è rilasciato un documento certificativo che comprova il rispetto del regolamento. Nel caso in cui vengano constatate irregolarità, l’autorità di controllo deve accertarsi che l’etichettatura dei prodotti considerati non contenga alcun riferimento al metodo di produzione biologico.

Scambi con i paesi terzi

Anche i prodotti provenienti da paesi non membri dell’Unione possono essere venduti sul mercato dell’UE come prodotti biologici purché siano conformi al presente regolamento e siano stati sottoposti a controllo. Il controllo può essere eseguito da parte di un organismo riconosciuto dall’Unione o da un organismo di controllo accreditato.

Commercializzazione e sorveglianza statistica

La commercializzazione di un prodotto biologico non può in alcun modo essere ostacolata da un’autorità di uno Stato membro diversa dall’autorità che ha controllato il prodotto.

La Commissione esegue una sorveglianza statistica sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. Il comitato di regolamentazione per l’agricoltura biologica assiste la Commissione nell’elaborazione delle politiche in materia di agricoltura biologica.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2018/848 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2022, sebbene quest’ultimo regolamento rimanga in vigore fino al 31 dicembre 2026 per completare l’esame delle domande pendenti provenienti da paesi terzi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 834/2007 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150, del 14.6.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 07.11.2022

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