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Document 32006L0042

Sicurezza delle macchine

Sicurezza delle macchine

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Tale direttiva consente ai macchinari che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’ Unione europea (Unione) di circolare liberamente in tutta la Comunità europea. Ciò significa che i lavoratori e il pubblico sono ben protetti quando utilizzano o entrano in contatto con le macchine.
  • I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono obbligatori, però le norme che conferiscono la presunzione di conformità, di cui le referenze sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono volontari.
  • Viene applicato solo a quei prodotti quando sono immessi per la prima volta sul mercato Unione.
  • Aiuta l’Unione ad essere più innovativa, efficiente e competitiva.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva riguarda: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.
  • Non riguarda altri tipi di macchine, come ad esempio le attrezzature specifiche per parchi giochi, le macchine utilizzate nell’industria nucleare, nei laboratori e nelle miniere o le macchine utilizzate da forze militari o di polizia.

Le obbligazioni dei costruttori

I costruttori sono tenuti a:

  • svolgere una valutazione di rischio per valutare che i requisiti di salute e di sicurezza vengo applicati alle loro macchine;
  • tenere presente il rischio di valutazione durante la progettazione e la costruzione delle loro macchine;
  • determinare quale limiti ci possano essere quando si utilizzano le macchine;
  • identificare qualunque tipo di pericoli;
  • valutare il rischio delle loro macchine causando diversi incidenti o danni e prendere dei provvedimenti per rendere queste macchine più sicure;
  • assicurare che le loro macchine siano conforme con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nell’Allegato alla direttiva;
  • fornire un documento tecnico confermando che le macchine soddisfano i requisiti diretti;
  • assicurare che le procedure di valutazione di conformità siano applicate, e che tutte le informazioni necessarie sono disponibili, compreso di istruzioni per assemblaggio e uso;
  • controllare che la conformità di dichiarazione sia stata compilata e che la marcatura di conformità CE è stata messa sulle macchine cosicché si possano utilizzare all’interno della Comunità europea.

La Commissione europea si impegna ad adottare e a implementare gli atti

Ai sensi del regolamento di modifica 2019/1243, la Commissione europea è autorizzata ad adottare atti delegati per modificare la lista indicativa dei componenti di sicurezza nell’Allegato V alla direttiva 2006/42/CE

Per assicurare condizioni uniformi per l’attuazione della Direttiva 2006/42/CE, la Commissione è stata conferita con i poteri di introdurre misure necessarie per gestire potenziali macchinari pericolosi per mezzo di atti di implementazione. Tali poteri devono essere esercitati in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 (vedi sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2006/42/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 29 giugno 2008. Tali normative dovevano entrare in vigore dal 29 dicembre 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

La direttiva 2006/42/CE modificata e sostituita dalla direttiva 98/37/CE e dalle successive modifiche.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Le successive modifiche alla direttiva 2006/42/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 54 del 13.2.2015, pag. 1).

Direttiva 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (rifusione) (GU L 218 del 13.8.2006, pag. 82).

Ultimo aggiornamento: 28.04.2022

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