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Document 32003L0086
Ricongiungimento familiare
Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Essa punta a fissare norme comuni in materia del diritto al ricongiungimento familiare. Si tratta di permettere ai familiari dei cittadini non comunitari che risiedono legalmente sul territorio dell’UE di raggiungerli nel paese dell’UE dove risiedono. L’obiettivo è di tutelare l’unità familiare e facilitare l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi.
Non si applica all’Irlanda, alla Danimarca e al Regno Unito (1). Inoltre non si oppone a eventuali condizioni più favorevoli riconosciute dalle legislazioni nazionali.
Condizioni
Possono richiedere il ricongiungimento familiare i cittadini non comunitari titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno in uno dei paesi dell’UE e che hanno una possibilità legale di ottenere un diritto di soggiorno permanente.
Invece, la direttiva non si applica ai familiari di un cittadino dell’UE, né ai cittadini non comunitari che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiati e le cui domande non hanno ricevuto una risposta definitiva, o a coloro che si avvalgono di forme temporanee di protezione.
Possono beneficiare del ricongiungimento familiare:
Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento familiare a talune condizioni:
Il matrimonio poligamo non è riconosciuto: può beneficiare del diritto al ricongiungimento un solo coniuge. Sono così esclusi anche i figli dei coniugi non ammessi al ricongiungimento a meno che non lo esiga il loro migliore interesse (in conformità con la convenzione sui diritti del fanciullo del 1989).
È altresì permesso ai paesi dell’UE di prevedere che il cittadino non comunitario e il suo congiunto abbiano raggiunto un’età minima (che in alcun caso non può essere superiore a ventuno anni) prima di poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.
Procedura
Diritti dei familiari
Orientamenti sull’applicazione della direttiva?
Nel 2014, la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti per gli Stati membri sull’applicazione della direttiva.
La direttiva è entrata in vigore il venerdì 3 ottobre 2003 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il lunedì 3 ottobre 2005.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, 3.10.2003, pagg. 12-18).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(2014) 210 final, 3.4.2014].
Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell’Unione europea (direttiva 2003/86/CE) [COM/(2011) 735 final, 15.11.2011]
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(2008) 610 final, 8.10.2008].
Ultimo aggiornamento: 05.06.2018
(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.