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Document 32003L0086

Ricongiungimento familiare

Ricongiungimento familiare

 

SINTESI DI:

Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a fissare norme comuni in materia del diritto al ricongiungimento familiare. Si tratta di permettere ai familiari dei cittadini non comunitari che risiedono legalmente sul territorio dell’UE di raggiungerli nel paese dell’UE dove risiedono. L’obiettivo è di tutelare l’unità familiare e facilitare l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi.

Non si applica all’Irlanda, alla Danimarca e al Regno Unito (1). Inoltre non si oppone a eventuali condizioni più favorevoli riconosciute dalle legislazioni nazionali.

PUNTI CHIAVE

Condizioni

Possono richiedere il ricongiungimento familiare i cittadini non comunitari titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno in uno dei paesi dell’UE e che hanno una possibilità legale di ottenere un diritto di soggiorno permanente.

Invece, la direttiva non si applica ai familiari di un cittadino dell’UE, né ai cittadini non comunitari che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiati e le cui domande non hanno ricevuto una risposta definitiva, o a coloro che si avvalgono di forme temporanee di protezione.

Possono beneficiare del ricongiungimento familiare:

  • il coniuge del richiedente il ricongiungimento;
  • i figli minorenni della coppia (ovvero i figli non sposati che abbiano un’età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nel paese dell’UE interessato), o di uno dei componenti della coppia qualora abbia il diritto di tutela e siano a suo carico, compresi i figli adottivi.

Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento familiare a talune condizioni:

  • agli ascendenti in linea retta e di primo grado (padre e madre del cittadino straniero;
  • ai figli maggiorenni non coniugati;
  • al convivente non coniugato.

Il matrimonio poligamo non è riconosciuto: può beneficiare del diritto al ricongiungimento un solo coniuge. Sono così esclusi anche i figli dei coniugi non ammessi al ricongiungimento a meno che non lo esiga il loro migliore interesse (in conformità con la convenzione sui diritti del fanciullo del 1989).

È altresì permesso ai paesi dell’UE di prevedere che il cittadino non comunitario e il suo congiunto abbiano raggiunto un’età minima (che in alcun caso non può essere superiore a ventuno anni) prima di poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.

Procedura

  • I paesi dell’UE decidono se spetta al cittadino straniero o ai familiari che intendono raggiungerlo, presentare una domanda di ricongiungimento familiare. Salvo casi particolari, il familiare di cui si chiede il ricongiungimento deve trovarsi fuori dall’UE durante la procedura. La domanda deve essere accompagnata da documenti giustificativi che provino il legame familiare e il rispetto delle condizioni previste. La richiesta deve essere esaminata entro un periodo massimo di nove mesi a partire dalla presentazione della domanda per esaminare l’istanza.
  • Si potrà chiedere che la persona che presenta domanda di ricongiungimento disponga di un alloggio che corrisponda alle norme di sicurezza e di salubrità in vigore nel paese dell’UE interessato e di un’assicurazione malattia e/o di risorse stabili per provvedere alle proprie necessità e a quelle dei familiari e che si conformi alle misure di integrazione nel rispetto del diritto nazionale. Si potrà altresì richiedere un soggiorno di una durata determinata (massimo due anni) nel paese dell’UE interessato, prima del ricongiungimento da parte dei familiari.
  • L’ingresso e il soggiorno di un familiare potranno essere rifiutati per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di salute pubblica, nonché in caso di frode (falsificazione di documenti, matrimonio fittizio, ecc.). Le medesime ragioni potranno giustificare la revoca o il mancato rinnovo di un permesso già concesso.
  • Le persone alle quali viene rifiutato, non rinnovato o revocato il permesso, hanno diritto di ricorrere in giustizia avverso una decisione di rifiuto.
  • Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare dei rifugiati, i paesi dell’UE non imporranno condizioni relative alla permanenza minima nel territorio prima del ricongiungimento familiare. Inoltre, i rifugiati sono esenti dalle sopraccitate condizioni all’alloggio, all’assicurazione medica e alle risorse stabili nel caso in cui la richiesta di ricongiungimento familiare venga effettuata entro tre mesi dall’ottenimento dello status di rifugiato.

Diritti dei familiari

  • I familiari del cittadino straniero hanno diritto a un permesso di soggiorno della stessa durata di quello della persona che hanno raggiunto. Hanno inoltre diritto, allo stesso titolo del cittadino, di accedere all’istruzione, all’occupazione e alla formazione professionale.
  • Dopo al massimo cinque anni di residenza, il congiunto o il partner non sposato, nonché i figli diventati maggiorenni, hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo.
  • Le condizioni applicabili alla concessione e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono definiti nel diritto nazionale. In caso di rottura del vincolo familiare, i paesi dell’UE possono esclusivamente limitare la concessione del permesso di soggiorno autonomo a coniugi o coppie non sposate.

Orientamenti sull’applicazione della direttiva?

Nel 2014, la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti per gli Stati membri sull’applicazione della direttiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il venerdì 3 ottobre 2003 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il lunedì 3 ottobre 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, 3.10.2003, pagg. 12-18).

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(2014) 210 final, 3.4.2014].

Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell’Unione europea (direttiva 2003/86/CE) [COM/(2011) 735 final, 15.11.2011]

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(2008) 610 final, 8.10.2008].

Ultimo aggiornamento: 05.06.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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