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Document 32002D0187

Decisione che istituisce Eurojust

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Eurojust' per informazioni aggiornate sullargomento.

Decisione che istituisce Eurojust

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 2002/187/GAI che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • Essa istituisce Eurojust, un organismo dell’UE che ha lo scopo di agevolare, migliorare e sostenere il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri: in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale.
  • La decisione è stata modificata due volte:
    • La decisione 2003/659/GAI puntava ad allineare Eurojust con il regolamento finanziario applicabile agli organi e alle agenzie dell’UE; e
    • la decisione 2009/426/GAI aveva lo scopo di dotare Eurojust dei mezzi per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
  • Nel 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1727 — cfr. la sintesi Eurojust (riforma). Essa abroga e sostituisce la decisione 2002/187/GAI a partire dal 12 dicembre 2019.

PUNTI CHIAVE

Composizione, competenze e funzioni di Eurojust

  • La presente decisione istituisce Eurojust quale organo dell’UE dotato di personalità giuridica.
  • Ogni Stato membro invia un membro nazionale presso la sede di Eurojust all’Aia avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. Tali membri nazionali devono essere assistiti da una o più persone. Essi sono tutti soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro che li nomina.
  • La decisione di modifica 2009/426/GAI fissa i termini del mandato a un minimo di 4 anni, rinnovabile. Lo Stato membro decide circa la natura del potere giudiziario concesso al proprio membro nazionale. Tuttavia, i membri nazionali devono poter disporre almeno di alcuni poteri ordinari, nonché di altri poteri esercitati d’intesa con l’autorità competente nazionale o in casi urgenti, come stabilito dalla decisione.
  • Eurojust è competente in materia di indagini e di azioni penali (che interessino due o più Stati membri) sulle forme di criminalità gravi, allo scopo di:
    • promuovere il coordinamento fra le autorità competenti degli Stati membri interessati;
    • agevolare l’esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria.
  • L’ambito di competenza di Eurojust comprende le forme di criminalità e i reati per i quali è competente ad agire l’Ufficio europeo di polizia (Europol) in qualsiasi momento.
  • La decisione di modifica 2009/426/GAI introduce il requisito per la creazione di un sistema di coordinamento permanente composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Tale rappresentante può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale, contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, affinché Eurojust possa assolvere alle sue funzioni in qualsiasi momento.
  • Eurojust può svolgere le proprie funzioni sia per il tramite di uno o più membri nazionali che attraverso il collegio. Eurojust chiedere agli Stati membri interessati di considerare se:
  • La decisione di modifica 2009/426/GAI introduce il diritto per il collegio di Eurojust di esprimere pareri non vincolanti nei casi in cui:
    • due o più membri nazionali non siano stati in grado di risolvere conflitti di giurisdizione;
    • le autorità competenti segnalino rifiuti ripetuti o altre difficoltà che riguardano la cooperazione giudiziaria.
  • La Commissione europea, pienamente associata ai lavori di Eurojust, concorda di comune accordo con Eurojust le modalità pratiche di collaborazione.
  • In base alla decisione di modifica 2009/426/GAI, ciascuno Stato membro deve:
    • designare uno o più corrispondenti nazionali per l’Eurojust;
    • istituire un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto da:
      • dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust;
      • dal corrispondente nazionale dell’Eurojust in materia di terrorismo;
      • dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e dai suoi punti di contatto;
      • dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni; e
      • dai rappresentanti delle reti per i crimini di guerra, il recupero dei beni e la corruzione.
  • La decisione contiene norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento di Eurojust, organizzazione del segretariato, nomina del direttore amministrativo e durata del suo mandato, statuto del personale e regime linguistico.

Dati personali

  • Per raggiungere i propri obiettivi, Eurojust tratta dati personali. A tale proposito, si applicano i principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali.
  • Eurojust può trattare esclusivamente i dati personali di persone che sono:
    • oggetto di un’indagine o di un’azione penale per aver commesso un reato di competenza dell’Eurojust;
    • vittime e testimoni in tali indagini o azioni penali.
  • Fra i tipi di dati che possono essere trattati figurano l’identità della persona (cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità, recapiti, professione, numeri di sicurezza sociale, documenti identificativi) e la natura dei fatti contestati (qualifica penale, data e luogo in cui sono stati commessi, tipo di indagine). La decisione di modifica 2009/426/GAI ha aggiunto all’elenco dei dati personali che possono essere trattati il profilo DNA, fotografie e impronte digitali.
  • La decisione 2009/426/GAI ha introdotto una modifica per assicurare che i dati personali siano accessibili unicamente ai membri nazionali, ai loro aggiunti e assistenti, alle persone che partecipano ai sistemi di coordinamento nazionali Eurojust nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, nonché al personale autorizzato di Eurojust. Tutti i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione delle loro funzioni all’interno di Eurojust.
  • In seno a Eurojust, un membro del personale è appositamente designato alla protezione dei dati con il compito di garantire la legittimità del trattamento, nonché la registrazione per iscritto della trasmissione e ricezione dei dati.

Rapporti con altre istituzioni

Per svolgere le proprie attività, Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea. La decisione di modifica 2009/426/GAI ha esteso tali rapporti per includere Europol, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la guardia di frontiera e costiera europea e il Centro di intelligence dell’UE. Con l’approvazione del Consiglio, Eurojust può concludere accordi per scambiare informazioni con Stati terzi, organizzazioni internazionali e l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), nonché coordinare la cooperazione giudiziaria con gli Stati terzi.

Relazioni

Il Parlamento europeo e il Consiglio vengono tenuti informati sulle attività condotte da Eurojust e sulla situazione della criminalità nell’Unione. Nella sua relazione annuale indirizzata al Consiglio, Eurojust può formulare proposte volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

  • La decisione 2002/187/GAI si applica dal 6 marzo 2002.
  • La decisione di modifica 2003/659/GAI è in vigore dal 1o ottobre 2003.
  • La decisione di modifica 2009/426/GAI è in vigore dal 4 giugno 2009.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione 2002/187/GAI sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Ultimo aggiornamento: 17.04.2019

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