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Document 32001R0045

Garantire la tutela della vita privata dei cittadini: Garante europeo della protezione dei dati

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea' per informazioni aggiornate sullargomento.

Garantire la tutela della vita privata dei cittadini: Garante europeo della protezione dei dati

La presente normativa dell’Unione europea (UE) è volta a garantire che i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in particolare la tutela della vita privata in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, siano rispettati.

ATTO

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

SINTESI

La presente normativa dell’Unione europea (UE) è volta a garantire che i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in particolare la tutela della vita privata in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, siano rispettati.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Istituisce il Garante europeo della protezione dei dati. Stabilisce le norme che garantiscono la tutela dei dati personali gestiti dalle istituzioni e dagli organismi dell’UE e definisce i diritti dei cittadini a questo proposito.

PUNTI CHIAVE

Il Garante europeo della protezione dei dati

Il presente regolamento prevede l’istituzione di un Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), l’autorità responsabile del controllo dell’applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE. I cittadini possono presentare reclami direttamente al garante se ritengono che i propri diritti di protezione dei dati previsti dal regolamento non siano stati rispettati.

Ogni istituzione e organismo dell’UE deve nominare almeno un funzionario responsabile della protezione dei dati, con il compito di collaborare con il garante e assicurare che i diritti e le libertà dei titolari dei dati non siano compromessi durante il trattamento dei dati.

Dati personali e trattamento dei dati

Ai sensi del regolamento, e per le finalità per le quali sono stati raccolti, i dati personali devono essere:

  • trattati in modo corretto e lecito;
  • raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
  • adeguati, pertinenti e non eccedenti;
  • esatti e aggiornati;
  • conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario.

Il trattamento successivo dei dati personali per scopi storici, statistici o scientifici è consentito esclusivamente in una forma che li renda anonimi.

Il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

  • è necessario per l’esecuzione di una funzione di interesse pubblico;
  • è necessario per adempiere un obbligo legale;
  • l’interessato ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile;
  • è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato.

Diritti dei cittadini

Il trattamento di dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale e di dati relativi alla salute o alla vita sessuale, nonché di dati relativi alle infrazioni penali è vietato in linea di principio, tranne che per ragioni espressamente autorizzate dalla normativa.

I cittadini godono di diritti giuridicamente tutelati ai sensi del regolamento, quali il diritto ad accedere, rettificare, bloccare o cancellare i dati personali detenuti dalle istituzioni e dagli organismi dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 1o febbraio 2001.

TERMINI CHIAVE

Dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona identificabile o «titolare dei dati» in termini di elementi quali l’identità fisica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento dei dati personali: un’operazione applicata a dati personali, quali la raccolta, la conservazione, l’impiego, la modifica, la trasmissione, la diffusione o la cancellazione.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet del Garante europeo della protezione dei dati .

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 45/2001

1.2.2001

-

GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1-22

Rettifica

-

-

GU L 164 del 26.6.2007, pag. 36

ATTI COLLEGATI

Decisione 2008/597/CE della Commissione, del 3 giugno 2008, recante adozione di norme d’attuazione relative al responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 7-11).

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31-50).

Ultimo aggiornamento: 12.06.2015

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