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Document 22014A0830(02)

    Accordo di associazione con la Georgia

    Accordo di associazione con la Georgia

     

    SINTESI DI:

    Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra

    Decisione 2014/494/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra

    Decisione 2014/495/Euratom che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra

    QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

    Gli scopi dell’accordo sono:

    • la promozione dell’associazione politica e dell’integrazione economica aumentando la partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell’Unione europea (Unione);
    • la fornitura di una base più solida per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti;
    • il sostegno al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale in Georgia;
    • la promozione, la preservazione e il rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale e internazionale;
    • la promozione della cooperazione finalizzata a una pacifica risoluzione dei conflitti;
    • il potenziamento della cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia con l’obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
    • il sostegno degli sforzi della Georgia volti allo sviluppo del proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, compreso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’Unione;
    • la promozione dell’integrazione economica progressiva della Georgia nel mercato interno dell’Unione, in particolare istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito;
    • la creazione delle condizioni per una cooperazione più stretta in altri settori di reciproco interesse.

    La decisione 2014/494/UE attesta la firma e la decisione 2014/495/Euratom attesta la conclusione dell’accordo di associazione con la Georgia da parte dell’Unione, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri dell’Unione.

    PUNTI CHIAVE

    L’accordo di associazione contempla:

    Principi generali

    L’accordo si basa su una serie di principi essenziali:

    Dialogo politico

    Il dialogo politico tra le due parti è destinato a essere ulteriormente sviluppato e rafforzato. Ha una serie di finalità, tra cui:

    • l’approfondimento dell’associazione politica e il miglioramento della convergenza e dell’efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;
    • la promozione dei principi dell’integrità territoriale, del rispetto delle frontiere, della sovranità e dell’indipendenza riconosciuti a livello internazionale;
    • la promozione della risoluzione pacifica dei conflitti;
    • la promozione della stabilità e della sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
    • l’approfondimento della cooperazione in materia di sicurezza e difesa.

    Libertà, sicurezza e giustizia

    La cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia riguarda una serie di questioni specifiche, tra cui:

    • protezione dei dati personali;
    • migrazione, asilo e gestione delle frontiere;
    • lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, al terrorismo e alle droghe illecite.

    Scambi e questioni commerciali

    L’accordo comprende un ampio ventaglio di scambi e questioni commerciali, quali:

    • trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci:
      • istituzione di una zona di libero scambio tra le parti e soppressione dei dazi doganali sulle merci provenienti dall’altra parte con talune eccezioni (definite negli allegati);
      • dal 2016 è in vigore un meccanismo antielusione che, in determinate circostanze, sospende il trattamento preferenziale di alcuni prodotti agricoli della Georgia che entrano nell’Unione;
    • graduale ravvicinamento alla legislazione dell’Unione nei settori con ostacoli tecnici al commercio, delle misure sanitarie e fitosanitarie, delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali e degli appalti pubblici;
    • diritto di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico;
    • pagamenti correnti e movimenti di capitali;
    • per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, l’accordo firmato nel 2012 dall’Unione europea e dalla Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche è stato integrato nell’accordo di associazione. Una delle priorità di quest’ultimo accordo riguarda la garanzia del rafforzamento concreto della legislazione della Georgia in tale ambito affinché i funzionari delle amministrazioni interessate e i membri della magistratura ricevano la formazione adeguata. Nell’ambito del consiglio di associazione (si veda in basso), l’Unione e la Georgia si impegnano a confrontarsi regolarmente al fine di discutere problemi e migliori prassi nel settore.

    Cooperazione economica

    L’accordo impone che:

    • entrambe le parti migliorino la propria comprensione delle reciproche economie e introducano politiche economiche per realizzare la riforma economica;
    • la Georgia si adoperi per instaurare un’economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico a quelle dell’Unione, garantendo politiche macroeconomiche valide.

    Altri settori di cooperazione

    L’Unione e la Georgia concordano sull’instaurazione di una stretta cooperazione su un ampio ventaglio di ambiti politici a favore dello sviluppo e del potenziale di crescita della Georgia.

    Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e di controllo

    Disposizioni istituzionali e generali

    • L’accordo istituisce un consiglio di associazione incaricato di sovrintendere all’applicazione e all’attuazione dell’accordo.
    • Tale consiglio è assistito da un comitato di associazione e da un comitato di associazione nella formazione «Commercio» composto da alti funzionari delle due parti.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    • L’accordo è un accordo misto* che deve essere ratificato da ciascuno Stato membro e dal Parlamento europeo. È in vigore dal 1o luglio 2016.
    • Alcune parti dell’accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1o settembre 2014.

    CONTESTO

    TERMINI CHIAVE

    Accordo misto: qualora l’oggetto di un accordo non rientri nella competenza esclusiva dell’Unione (in questo caso l’accordo coinvolge anche l’Euratom), anche gli Stati membri dovranno sottoscrivere l’accordo. Tali accordi sono noti come accordi misti. Ciò significa che, oltre all’Unione stessa, gli Stati membri diventano parti contraenti nei confronti delle parti contraenti di paesi terzi. Gli accordi misti possono altresì prevedere che un atto interno dell’Unione venga adottato per ripartire gli obblighi tra gli Stati membri e l’Unione.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4).

    Le modifiche successive all’accordo di associazione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 261, del 30.8.2014, pag. 1).

    Decisione 2014/495/Euratom del Consiglio, del 16 giugno 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 744).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU C 203 del 7.6.2016, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 77, del 23.3.2016, pag. 62).

    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 1).

    Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 30.04.2021

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