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Document 02009D0917-20091230

Informatica nel settore doganale

Informatica nel settore doganale

 

SINTESI DI:

Decisione 2009/917/GAI sull’uso dell’informatica nel settore doganale

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • Sostituisce e aggiorna la convenzione del sistema informativo doganale del 1995 (convenzione CIS) e la rende conforme al regolamento (CE) n. 766/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 (si veda la sintesi) sulla collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione europea per garantire la corretta applicazione della legge in materia doganale e agricola.
  • Il sistema informativo doganale ha lo scopo di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

PUNTI CHIAVE

Il sistema informativo doganale consiste in una banca dati centrale, cui si può accedere da ogni Stato membro. Il sistema comprende esclusivamente i dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo, relativi alle categorie seguenti:

  • merci (prodotti che possono essere acquistati o venduti);
  • mezzi di trasporto;
  • imprese;
  • persone;
  • tendenze in materia di frode;
  • disponibilità di competenze professionali;
  • articoli bloccati, sequestrati o confiscati;
  • denaro contante bloccato, sequestrato o confiscato.

Protezione dei dati

  • La direttiva (UE) 2016/680 si applica alla protezione dei dati, se non diversamente previsto nella presente decisione.
  • Il CIS contiene i dati (inclusi quelli di carattere personale) necessari per raggiungere l’obiettivo del sistema attraverso attività quali osservazione e rendiconto, di sorveglianza discreta, controlli specifici e analisi strategiche e operative.
  • La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali relative all’accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
  • Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, aggiungere o cancellare tali dati.
  • I dati sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli è riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti.

Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali

  • Viene istituito uno speciale archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali per consentire alle autorità nazionali di sapere se anche le persone o le imprese su cui stanno indagando vengono indagate o se sono state indagate in altri Stati membri. Ai fini di tale archivio, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, a Europol e a Eurojust l’elenco delle infrazioni gravi delle leggi nazionali: quelle punibili con una sentenza privativa della libertà di almeno dodici mesi o con una ammenda non inferiore a 15 000 EUR.
  • Uno Stato membro non è tenuto a condividere le informazioni con tale archivio speciale se ciò nuoce all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
  • I dati vengono conservati per tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna violazione. I dati sono cancellati a dodici mesi dall’ultimo atto investigativo. Tale periodo viene esteso a sei anni in caso di violazione che non ha portato a una condanna o a 10 anni per i fascicoli da cui è scaturita una condanna.

Controllo e amministrazione

  • Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno dei dati contemplati dalla decisione. È istituita un’autorità comune di controllo. Essa è composta di due rappresentanti delle rispettive autorità nazionali indipendenti di controllo di ciascuno Stato membro.
  • Il Garante europeo della protezione dei dati sovrintende alle attività della Commissione relative al sistema informativo doganale.
  • È istituito un comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, con il coinvolgimento della Commissione, responsabile dell’attuazione e della corretta applicazione della presente decisione (basata sull’unanimità) e del corretto funzionamento tecnico e operativo del sistema informativo doganale (decisioni a maggioranza dei due terzi).

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

Viene applicata a partire dal 27 maggio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Le successive modifiche alla direttiva (UE) 2016/680 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla cooperazione tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione della legge in materia doganale e agricola (GU L 82 22.3.1997, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.11.2019

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