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Document 52017DC0211

La protezione dei minori migranti

La protezione dei minori migranti

SINTESI DI:

Comunicazione COM(2017) 211 final sulla protezione dei bambini migranti

Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COMUNICAZIONE E DELL’ARTICOLO 24 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA?

La comunicazione:

  • propone azioni urgenti per la Commissione europea e le agenzie dell’Unione europea per la protezione dei minori migranti1 e formula raccomandazioni agli Stati membri;
  • punta a garantire legami più stretti tra le autorità responsabili delle richieste di asilo e delle migrazioni e dei servizi di protezione dei minori.

Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce il diritto dei minori:

  • alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
  • a esprimere liberamente la propria opinione e a che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;
  • a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

In tutte le azioni o decisioni che riguardano i minori, intraprese dalle autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore dei minori deve costituire una considerazione primaria.

PUNTI CHIAVE

Vi è un numero crescente di bambini migranti che arrivano nell’UE, molti dei quali non accompagnati, e nel 2015 e 2016 circa il 30% dei richiedenti asilo nell’UE erano bambini, con un aumento pari a sei volte del numero totale dei minori richiedenti asilo negli ultimi 6 anni. I bambini migranti sono particolarmente vulnerabili a causa della loro età e distanza da casa, soprattutto quando sono separati dai loro genitori.

La protezione dei minori consiste nell’applicare le leggi dell’UE e nel rispettare la Carta dei diritti fondamentali e la legge internazionale sui diritti umani e sui diritti dei minori. La comunicazione stabilisce azioni che devono essere intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri con il supporto dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo(EASO) e l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea.

Affrontare le cause profonde e proteggere i minor

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero:

Identificazione e protezione rapida e totale

Gli Stati membri sono incoraggiati:

  • a raccogliere e scambiarsi dati comparabili per facilitare la ricerca transfrontaliera dei minori non accompagnati scomparsi (segnalazioni, protocolli e procedure) e la verifica dei legami familiari;
  • rilevare le impronte digitali e i dati biometrici2 con metodi adatti ai minori e che tengano conto della specificità di genere;
  • a garantire che fin dall’inizio e in ogni punto di crisi3 sia presente una persona responsabile della protezione dei minori;

Accoglienza nell’Unione europea

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:

  • che all’arrivo dei minori siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità e delle esigenze in funzione del genere e dell’età, e che tali valutazioni siano prese in considerazione in tutte le procedure successive;
  • accesso tempestivo a un’istruzione formale inclusiva e alle cure sanitarie, a un sostegno psico-sociale e ad altri servizi pubblici essenziali;
  • che ai minori non accompagnati sia offerta una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso l’affidamento/l’assistenza su base familiare
  • che siano in essere politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza;
  • che siano disponibili e accessibili alternative percorribili al trattenimento;
  • Un efficace sistema di monitoraggio relativo all’accoglienza;
  • la piena applicazione degli orientamenti dell’EASO sull’accoglienza dei minori non accompagnati.

Determinazione dello status e garanzie procedurali

La Commissione e le agenzie dell’UE istituiranno una rete europea per la tutela, a fini di sviluppo e scambio di buone prassi e di aggiornamento degli orientamenti relativi all’accertamento dell’età. Gli Stati membri sono incoraggiati:

  • a rafforzare l’autorità/l’istituto di tutela per garantire la rapida designazione di tutori per tutti i minori non accompagnati;
  • ad attuare procedure di accertamento dell’età affidabili, multidisciplinari e non invasive;
  • a garantire rapide ricerche familiari, nell’UE o al di fuori di essa;
  • a dare priorità al trattamento dei casi (ad es. alle domande di asilo), in linea con il principio dell’urgenza;
  • a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati dalla Grecia e dall’Italia.

Garantire soluzioni durature

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:

  • accesso a un’istruzione inclusiva e formale, entro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, accesso alle cure sanitarie e ad altri servizi pubblici fondamentali;
  • supporto ai minori che sono in fase di transizione verso l’età adulta per aiutarli ad accedere all’istruzione e alla formazione;
  • l’inclusione sociale, ad esempio in alloggi misti, non segregati;
  • a incrementare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione internazionale;
  • misure di ricerca e ricongiungimento familiare per i minori che saranno rimpatriati nel loro paese d’origine.

Interesse superiore del minore; uso più efficace di dati, ricerca, formazione e finanziamenti

La Commissione e le agenzie dell’UE:

  • offriranno orientamenti, strumenti e formazioni supplementari per la valutazione dell’interesse superiore del minore;
  • avvieranno consultazioni su possibili miglioramenti da apportare alla raccolta di dati;
  • esigeranno che le organizzazioni in contatto diretto con i minori abbiano predisposto politiche interne di protezione dei minori per ricevere i finanziamenti dell’UE;
  • diffonderanno buone prassi sulla protezione dei minori migranti attraverso una banca dati on-line.

Gli Stati membri sono incoraggiati a:

  • garantire che tutti i minori ricevano le informazioni adatte all’età sui loro diritti e sulle procedure in vigore;
  • a garantire che le persone che lavorano con i minori migranti siano adeguatamente formate,
  • accordare priorità ai minori migranti in base ai programmi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e ai programmi del Fondo sicurezza interna;
  • migliorare la raccolta e la diffusione di buone prassi sulla protezione dei minori migranti.

CONTESTO

Per maggiori informazioni e per monitorare l’attuazione della comunicazione, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Minori migranti: minori (di età inferiore ai 18 anni) cittadini di paesi terzi, obbligati a sfollare o a emigrare nel territorio dell’Unione europeo o all’interno di esso, accompagnati o da soli, richiedenti asilo o meno.
  2. Dati biometrici: Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento generale sulla protezione dei dati, definisce i dati biometrici come dati personali derivanti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che consentono o confermano l’identificazione univoca di tale persona fisica.
  3. Punto di crisi: una zona alla frontiera esterna dell’UE interessata da una «pressione migratoria specifica e sproporzionata, composta da flussi migratori misti».

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — La protezione dei minori migranti, COM(2017) 211 definitivo, .

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo III — Uguaglianza — Articolo 24 — Diritti del bambino (GU C 202 del , pag. 398).

ultimo aggiornamento

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