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QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COMUNICAZIONE E DELL’ARTICOLO 24 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA?
La comunicazione:
propone azioni urgenti per la Commissione europea e le agenzie dell’Unione europea per la protezione dei minori migranti1 e formula raccomandazioni agli Stati membri;
punta a garantire legami più stretti tra le autorità responsabili delle richieste di asilo e delle migrazioni e dei servizi di protezione dei minori.
alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
a esprimere liberamente la propria opinione e a che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;
a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
In tutte le azioni o decisioni che riguardano i minori, intraprese dalle autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore dei minori deve costituire una considerazione primaria.
PUNTI CHIAVE
Vi è un numero crescente di bambini migranti che arrivano nell’UE, molti dei quali non accompagnati, e nel 2015 e 2016 circa il 30% dei richiedenti asilo nell’UE erano bambini, con un aumento pari a sei volte del numero totale dei minori richiedenti asilo negli ultimi 6 anni. I bambini migranti sono particolarmente vulnerabili a causa della loro età e distanza da casa, soprattutto quando sono separati dai loro genitori.
accordare priorità al rafforzamento dei sistemi di protezione dei minori lungo le rotte migratorie, anche nel contesto del piano d’azione del vertice di La Valletta del 2015 e della dichiarazione sulla migrazione;
aiutare i paesi partner a sviluppare sistemi di protezione di minori e una cooperazione transfrontaliera relativa alla protezione dei minori;
sostenere i progetti volti a tutelare i minori non accompagnati nei paesi terzi lungo le rotte migratorie, in particolare per impedire la tratta o il traffico di minori;
a raccogliere e scambiarsi dati comparabili per facilitare la ricerca transfrontaliera dei minori non accompagnati scomparsi (segnalazioni, protocolli e procedure) e la verifica dei legami familiari;
rilevare le impronte digitali e i dati biometrici2 con metodi adatti ai minori e che tengano conto della specificità di genere;
a garantire che fin dall’inizio e in ogni punto di crisi3 sia presente una persona responsabile della protezione dei minori;
Accoglienza nell’Unione europea
Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:
che all’arrivo dei minori siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità e delle esigenze in funzione del genere e dell’età, e che tali valutazioni siano prese in considerazione in tutte le procedure successive;
accesso tempestivo a un’istruzione formale inclusiva e alle cure sanitarie, a un sostegno psico-sociale e ad altri servizi pubblici essenziali;
che ai minori non accompagnati sia offerta una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso l’affidamento/l’assistenza su base familiare
che siano in essere politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza;
che siano disponibili e accessibili alternative percorribili al trattenimento;
Un efficace sistema di monitoraggio relativo all’accoglienza;
la piena applicazione degli orientamenti dell’EASO sull’accoglienza dei minori non accompagnati.
Determinazione dello status e garanzie procedurali
La Commissione e le agenzie dell’UE istituiranno una rete europea per la tutela, a fini di sviluppo e scambio di buone prassi e di aggiornamento degli orientamenti relativi all’accertamento dell’età. Gli Stati membri sono incoraggiati:
a rafforzare l’autorità/l’istituto di tutela per garantire la rapida designazione di tutori per tutti i minori non accompagnati;
ad attuare procedure di accertamento dell’età affidabili, multidisciplinari e non invasive;
a garantire rapide ricerche familiari, nell’UE o al di fuori di essa;
a dare priorità al trattamento dei casi (ad es. alle domande di asilo), in linea con il principio dell’urgenza;
a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati dalla Grecia e dall’Italia.
Garantire soluzioni durature
Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:
accesso a un’istruzione inclusiva e formale, entro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, accesso alle cure sanitarie e ad altri servizi pubblici fondamentali;
supporto ai minori che sono in fase di transizione verso l’età adulta per aiutarli ad accedere all’istruzione e alla formazione;
l’inclusione sociale, ad esempio in alloggi misti, non segregati;
a incrementare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione internazionale;
misure di ricerca e ricongiungimento familiare per i minori che saranno rimpatriati nel loro paese d’origine.
Interesse superiore del minore; uso più efficace di dati, ricerca, formazione e finanziamenti
La Commissione e le agenzie dell’UE:
offriranno orientamenti, strumenti e formazioni supplementari per la valutazione dell’interesse superiore del minore;
avvieranno consultazioni su possibili miglioramenti da apportare alla raccolta di dati;
esigeranno che le organizzazioni in contatto diretto con i minori abbiano predisposto politiche interne di protezione dei minori per ricevere i finanziamenti dell’UE;
diffonderanno buone prassi sulla protezione dei minori migranti attraverso una banca dati on-line.
Gli Stati membri sono incoraggiati a:
garantire che tutti i minori ricevano le informazioni adatte all’età sui loro diritti e sulle procedure in vigore;
a garantire che le persone che lavorano con i minori migranti siano adeguatamente formate,
Minori migranti: minori (di età inferiore ai 18 anni) cittadini di paesi terzi, obbligati a sfollare o a emigrare nel territorio dell’Unione europeo o all’interno di esso, accompagnati o da soli, richiedenti asilo o meno.
Dati biometrici: Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento generale sulla protezione dei dati, definisce i dati biometrici come dati personali derivanti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che consentono o confermano l’identificazione univoca di tale persona fisica.
Punto di crisi: una zona alla frontiera esterna dell’UE interessata da una «pressione migratoria specifica e sproporzionata, composta da flussi migratori misti».
DOCUMENTO PRINCIPALE
Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — La protezione dei minori migranti, COM(2017) 211 definitivo, .
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo III — Uguaglianza — Articolo 24 — Diritti del bambino (GU C 202 del , pag. 398).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del , pagg. 168–194).
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (GU L 180 del , pagg. 60–95).
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del , pagg. 96–116).
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del , pagg. 31–59).
Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del — Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale (GU L 59, , pagg. 5–16).
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del , pagg. 1–11).
Le modifiche successive alla direttiva 2011/36/UE sono state incorporate nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio — Piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014) SEC(2010)534 final (COM(2010(213) final, del ).
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del , pagg. 98–107).
Direttiva 2003/86/EC del Consiglio, del , relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del , pagg. 12–18).