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Document 32022R1369

    Misure coordinate di riduzione della domanda di gas

    Misure coordinate di riduzione della domanda di gas

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    • Il regolamento mira a garantire l’approvvigionamento di gas nell’Unione europea (Unione), applicando una riduzione volontaria della domanda e migliorando il coordinamento, il monitoraggio e la comunicazione delle misure nazionali di riduzione della domanda di gas. Introduce la possibilità di dichiarare lo stato di allarme dell’Unione per far scattare la riduzione obbligatoria della domanda a livello dell’Unione.
    • Il regolamento è stato originariamente adottato nel contesto dell’escalation dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina nella primavera del 2022, che ha comportato un calo considerevole dell’approvvigionamento di gas in un tentativo deliberato di utilizzare il gas come arma politica. Si è applicato per un anno dal 9 agosto 2022.
    • Il regolamento di modifica (UE) 2023/706 ha prorogato di un ulteriore anno l’obiettivo volontario di riduzione della domanda di gas degli Stati membri dell’Unione e ha mantenuto la possibilità per il Consiglio dell’Unione europea di attivare lo stato di allarme dell’Unione.

    PUNTI CHIAVE

    Riduzione volontaria della domanda

    In base al regolamento di modifica (UE) 2023/706, gli Stati membri devono fare tutto il possibile per ridurre il consumo di gas di almeno il 15 % nel periodo compreso tra il 1o aprile 2023 e il 31 marzo 2024 (periodo di riduzione) rispetto alla media nel periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2022 (periodo di riferimento).

    Ciò fa seguito a riduzioni efficaci della domanda di gas nell’Unione di oltre il 15 % nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023 nell’ambito del periodo iniziale coperto dal regolamento (UE) 2022/1369.

    Riduzione obbligatoria della domanda quando l’Unione dichiara lo stato di allarme

    In caso di uno stato di allarme dell’Unione, ogni Stato membro è tenuto a ridurre il consumo di gas di almeno il 15 % rispetto al consumo di gas nel periodo di riferimento. Qualsiasi riduzione della domanda raggiunta dagli Stati membri nel periodo precedente alla dichiarazione dello stato di allarme deve essere presa in considerazione ai fini della riduzione obbligatoria della domanda.

    Il Consiglio può dichiarare lo stato di allarme dell’Unione, sulla base di una proposta della Commissione europea. La Commissione deve presentare tale proposta se ritiene sia presente:

    • un rischio sostanziale di grave penuria nell’approvvigionamento di gas; o
    • una domanda di gas eccezionalmente elevata che abbia come conseguenza il grave deterioramento della situazione dell’approvvigionamento di gas.

    La Commissione è altresì tenuta a presentare una proposta per dichiarare lo stato di allarme dell’Unione su richiesta di cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma del regolamento (UE) 2017/1938 (si veda la sintesi).

    La Commissione consulterà inoltre i gruppi di rischio pertinenti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938, nonché il gruppo di coordinamento del gas.

    Eccezioni

    Le eccezioni alla riduzione obbligatoria del 15 % includono i casi in cui:

    • il sistema elettrico di uno Stato membro è sincronizzato unicamente con il sistema dell’energia elettrica di un paese terzo ed è quindi desincronizzato, se l’eccezione è necessaria per garantire che il sistema funzioni in modo sicuro e affidabile;
    • uno Stato membro non è direttamente interconnesso al sistema interconnesso del gas di un altro Stato membro.

    Uno Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell’obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda:

    • di un volume di gas pari alla differenza tra il suo obiettivo intermedio per il 1o agosto 2022 e il volume effettivo di gas stoccato al 1o agosto 2022, qualora a tale data esso soddisfi l’obiettivo intermedio;
    • sulla base del volume di gas consumato come materia prima* durante il periodo di riferimento.

    Possono essere applicate deroghe parziali, temporanee o complete quando uno Stato membro si trova ad affrontare una crisi dell’energia elettrica, se non esistono altre alternative economiche per sostituire il gas necessario per produrre elettricità senza compromettere seriamente la sicurezza dell’approvvigionamento.

    Vengono applicati limiti di tempo agli Stati membri per la notifica alla Commissione, se desiderano richiedere eccezioni basate sul consumo di gas di riferimento o su altre deroghe.

    Misure per conseguire la riduzione della domanda

    L’autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile di monitorare l’attuazione delle misure di riduzione della domanda.

    Gli Stati membri sono liberi di scegliere le misure idonee a ridurre la domanda. Queste devono essere chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1938. Nello specifico le misure:

    • non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas;
    • non mettono a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell’Unione;
    • rispettano le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda i clienti protetti.

    Un cliente protetto è principalmente un nucleo familiare collegato alla rete di distribuzione del gas. Gli Stati membri possono anche includere le piccole e medie imprese e i servizi sociali essenziali, nonché gli impianti di teleriscaldamento che forniscono tali entità, se non riescono a passare a combustibili diversi dal gas.

    Gli Stati membri possono inoltre escludere i suddetti clienti da tali misure sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto:

    • dell’importanza economica;
    • dell’impatto di una perturbazione sulle catene di approvvigionamento (anche sui settori a valle in altri Stati membri) che rivestono un ruolo critico per la società;
    • dei potenziali danni duraturi agli impianti industriali;
    • delle possibilità di riduzione del consumo e sostituzione dei prodotti nell’Unione.

    Gli Stati membri devono inoltre considerare:

    • misure per ridurre il consumo di gas nel settore dell’elettricità;
    • misure per incoraggiare il passaggio ad altri combustibili nel settore;
    • campagne nazionali di sensibilizzazione; e
    • obblighi mirati per ridurre il riscaldamento e il raffreddamento, promuovere il passaggio ad altri combustibili e ridurre il consumo industriale.

    Nuova norma per il caso specifico di un maggiore consumo di gas dovuto al passaggio dal carbone al gas

    Il regolamento di modifica (UE) 2023/706 comprende una nuova norma in base alla quale uno Stato membro può modificare il consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l’obiettivo obbligatorio di riduzione della domanda in base al volume di maggiore consumo di gas derivante dal passaggio dal carbone al gas utilizzato per il teleriscaldamento, se tale aumento è di almeno l’8 % nel periodo dal 1o agosto 2023 al 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas nel periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento è direttamente imputabile a tale passaggio.

    Coordinamento, monitoraggio, applicazione e riesame

    Gli Stati membri devono:

    • cooperare tra loro all’interno di ciascuno dei gruppi di rischio pertinenti;
    • aggiornare i propri piani nazionali di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 entro il 31 ottobre 2022;
    • consultare la Commissione e i gruppi di rischio pertinenti prima di adottare piani di emergenza rivisti;
    • monitorare l’attuazione delle misure di riduzione della domanda sul proprio territorio, fornire comunicazioni alla Commissione ogni due mesi.

    Se viene dichiarato uno stato di allarme dell’Unione, la comunicazione deve essere effettuata su base mensile.

    Gli Stati membri possono includere nella loro comunicazione una ripartizione del consumo di gas per settore.

    Qualora la Commissione individui il rischio che uno Stato membro non sia in grado di adempiere alla riduzione obbligatoria della domanda, la Commissione chiederà allo Stato membro di presentare un piano che delinei la sua strategia per soddisfare tale obbligo.

    La Commissione doveva procedere a un riesame del presente regolamento alla luce della situazione generale dell’approvvigionamento di gas all’Unione e presentare una relazione sui principali risultati di tale riesame al Consiglio entro il 1o marzo 2024. Sulla base di tale relazione, la Commissione doveva decidere se prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    • Il regolamento (UE) 2022/1369 si applica dal 9 agosto 2022 e il regolamento di modifica (UE) 2023/706 si applica dal 1o aprile 2023.
    • Il regolamento di modifica (UE) 2023/706 si è applicato fino al 31 marzo 2024.

    CONTESTO

    Nonostante la riduzione della domanda raggiunta a norma del regolamento (UE) 2022/1369 nel corso dell’inverno 2022-23, persistono preoccupazioni per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per l’inverno 2023-24, con un calo della volatilità significativa visto nell’estate e nell’autunno 2023, quando i prezzi sono aumentati di oltre il 50 % in poche settimane.

    Nel riesame del febbraio 2024 della Commissione (di cui sopra) si è constatato che, collettivamente, l’Unione ha ridotto la domanda di gas del 18 % tra agosto 2022 e dicembre 2023, risparmiando circa 101 miliardi di metri cubi di gas. La riduzione, infatti, ha superato l’obiettivo stabilito nell’estate del 2022 ed è stata fondamentale per mantenere un approvvigionamento stabile, stabilizzare i mercati dell’energia dell’Unione e dimostrare solidarietà nei confronti dell’Ucraina.

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha proposto di adottare, piuttosto che di prolungare la validità del regolamento (UE) 2022/1369, una raccomandazione del Consiglio sulle misure di riduzione della domanda di gas. Di conseguenza, il 25 marzo 2024, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa al mantenimento di misure coordinate di riduzione della domanda di gas. Ciò incoraggia gli Stati membri a continuare ad adottare misure volontarie per mantenere una riduzione collettiva della domanda di gas del 15 % rispetto alla domanda media tra aprile 2017 e marzo 2022.

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Materia prima. Un «uso non energetico del gas naturale» come indicato nei calcoli dei bilanci dell’energia da parte della Commissione (Eurostat).

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/1369 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Raccomandazione del Consiglio, del 25 marzo 2024, sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU C, C/2024/2476 del 27.3.2024).

    Relazione della Commissione al Consiglio — Riesame del funzionamento del regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, modificato dal regolamento (UE) 2023/706 [COM(2024) 88 final del 27.2.2024].

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Risparmiare gas per un inverno sicuro» [COM(2022) 360 final del 20.7.2022].

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano REPowerEU [COM(2022) 230 final del 18.5.2022].

    Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 08.02.2024

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