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Document 32022L2381

    Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa

    Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa

     

    SINTESI DI:

    Direttiva (UE) 2022/2381 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

    Stabilisce misure per raggiungere una rappresentanza di genere più equilibrata tra gli amministratori delle società quotate.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    La direttiva si applica a qualsiasi grande società con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri.

    Non si applica:

    • alle micro, piccole e medie imprese, ossia imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
    • alle micro, piccole e le medie imprese con sede legale in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, qualora si applichi un importo equivalente di fatturato o di totale di bilancio annuo nella moneta di tale Stato membro.

    Obiettivi

    Gli Stati membri devono garantire che le società quotate siano soggette a uno dei seguenti obiettivi, da raggiungere entro il 30 giugno 2026:

    • le donne devono detenere almeno il 40 % delle posizioni senza incarichi esecutivi nei consigli;
    • le donne devono detenere almeno il 33 % di tutte le posizioni gestionali, con o senza incarichi esecutivi.

    L’allegato alla direttiva contiene gli obiettivi numerici relativi agli amministratori del sesso sottorappresentato necessari per raggiungere l’obiettivo, a seconda delle dimensioni del consiglio.

    Modalità per il conseguimento degli obiettivi

    Alle società quotate che non soddisfano gli obiettivi la direttiva impone che adattino i processi di selezione dei membri del consiglio garantendo l’adozione di criteri trasparenti, neutrali rispetto al genere e basati sul merito durante l’intero processo di selezione. Nello specifico, ciò prevede:

    • criteri chiari, definiti in termini neutri e non ambigui, da applicare in modo non discriminatorio durante l’intero processo di selezione;
    • qualora due candidati di sesso diverso siano ugualmente qualificati, la concessione della priorità a un candidato del sesso sottorappresentato;
    • la comunicazione dei loro criteri di qualificazione, qualora un candidato non selezionato li richieda, e la valutazione comparativa obiettiva dei candidati in base a tali criteri;
    • impegni individuali a raggiungere l’equilibrio di genere tra i loro amministratori con carichi esecutivi;
    • l’obbligo per le società quotate che non soddisfano gli obiettivi della direttiva di comunicare i motivi e le misure che adotteranno o che intendono adottare per farvi fronte;
    • sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le società quotate che non rispettano gli obblighi di selezione e segnalazione.

    Gli Stati membri devono inoltre pubblicare un elenco delle imprese che hanno raggiunto gli obiettivi.

    Clausola di sospensione

    Uno Stato membro che si è avvicinato al raggiungimento degli obiettivi o ha messo in atto una legislazione ugualmente efficace prima dell’applicazione della direttiva (il 27 dicembre 2022) può sospendere i requisiti della direttiva relativi al processo di nomina o selezione.

    Comunicazione annuale

    • Ogni anno, le grandi società quotate devono fornire informazioni sulla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo tra amministratori con carichi esecutivi e non esecutivi e delineando le misure che stanno adottando per raggiungere gli obiettivi pertinenti; una società quotata che non raggiunge gli obiettivi deve comunicare i motivi alla base del mancato raggiungimento degli stessi e fornire una descrizione dettagliata delle misure che ha già adottato, o che intende adottare, per raggiungerli.
    • Gli Stati membri devono inoltre pubblicare ogni anno un elenco delle imprese che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

    La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 28 dicembre 2024. Le norme si applicano a partire dal 28 dicembre 2024.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 44).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 [COM(2020) 152 final del 5.3.2020].

    Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389).

    Ultimo aggiornamento: 13.01.2023

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