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Document 32021R0240

Strumento di sostegno tecnico dell’Unione europea (2021-2027)

Strumento di sostegno tecnico dell’Unione europea (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/240 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento si prefigge di garantire che la Commissione europea possa continuare a fornire competenze su misura sul campo e sostegno agli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per il miglioramento delle loro capacità istituzionali e amministrative volte all’elaborazione e all’attuazione di riforme.

PUNTI CHIAVE

Scopi

Al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione aiutando gli Stati membri ad attuare riforme, il regolamento ha l’obiettivo di fornire assistenza alle autorità nazionali per migliorare la loro capacità di:

  • concezione, elaborazione e attuazione delle riforme;
  • preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (si veda la sintesi).

Ambito di applicazione

Gli obiettivi specifici riguardano una serie di settori strategici ponendo un accento particolare sulle azioni a favore di una transizione digitale, equa e verde. Essi comprendono:

  • la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, compresi il bilancio verde e il bilancio di genere, il quadro macrofinanziario, la gestione del debito e della liquidità e la politica fiscale e di spesa;
  • la riforma istituzionale, la semplificazione normativa e procedurale, la riforma dei sistemi giudiziari, il potenziamento della vigilanza finanziaria e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro;
  • il contesto imprenditoriale, la reindustrializzazione e il trasferimento della produzione nell’Unione, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca, all’innovazione e alla digitalizzazione;
  • l’istruzione, l’apprendimento permanente e la formazione, l’istruzione e la formazione professionali, le politiche per i giovani, le politiche del mercato del lavoro, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, l’alfabetizzazione mediatica, l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, alla disparità di reddito e a tutte le forme di discriminazione;
  • l’assistenza sanitaria pubblica, i sistemi di sicurezza sociale, l’assistenza e una protezione sociale e dei servizi di assistenza all’infanzia accessibili, anche dal punto di vista economico, e resilienti;
  • le politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la realizzazione della transizione digitale e della transizione verde e giusta, la teledidattica, l’uso dell’intelligenza artificiale, i trasporti e la mobilità, la lotta alla povertà energetica e il conseguimento della sicurezza energetica, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, remote e insulari;
  • le politiche per il settore finanziario e la sua regolamentazione, compresi l’alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l’accesso ai finanziamenti e i prestiti all’economia reale, in particolare per le piccole e medie imprese, le lavoratrici e i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le imprenditrici;
  • la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche;
  • la preparazione per l’adesione alla zona euro;
  • la rilevazione precoce dei rischi elevati per la salute o la sicurezza pubblica e la risposta coordinata agli stessi, nonché la garanzia della continuità operativa e di servizio di istituzioni e settori pubblici e privati essenziali.

Sostegno tecnico

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del regolamento, lo strumento si occuperà del finanziamento di una serie di tipi di azioni, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • prestazione di consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;
  • messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative;
  • creazione delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alle organizzazioni della società civile;
  • organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l’asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;
  • svolgimento di studi, inclusi studi di fattibilità, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d’impatto.

Gli Stati membri che intendono ricevere sostegno tecnico sono tenuti a presentarne richiesta alla Commissione, individuando settori strategici e priorità.

Bilancio

  • Il bilancio per lo strumento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 864 milioni di euro ai prezzi correnti.
  • Gli Stati membri possono trasferire risorse supplementari al bilancio dello strumento per finanziare azioni ammissibili per il sostegno tecnico, che saranno impiegate esclusivamente a favore dello Stato membro interessato.

A PARTIRE DA QUANDO È VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 19 febbraio 2021.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 05.05.2021

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