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Document 32020L1057

    Maggiore controllo sull’osservanza delle norme dell’UE relative al distacco dei lavoratori

    Maggiore controllo sull’osservanza delle norme dell’UE relative al distacco dei lavoratori

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

    Direttiva 2014/67/UE concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

    Direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012

    QUAL È LO SCOPO DELLE DIRETTIVE?

    • La direttiva 96/71/CE redige un elenco delle condizioni di lavoro che devono essere accordate ai lavoratori temporaneamente distaccati all’estero dal loro datore di lavoro nel paese nel quale sono distaccati (paese ospite). La sua finalità è quella di garantire la protezione dei lavoratori così come di prevedere condizioni di parità per i prestatori di servizi.
    • La direttiva 2014/67/UE mira a promuovere l’applicazione e l’attuazione della direttiva 96/71/CE. Affronta questioni quali l’abuso e l’elusione delle norme sul distacco, la responsabilità solidale nelle catene di subappalto e la condivisione di informazioni tra i paesi dell’Unione.
    • La direttiva di modifica (UE) 2018/957 aggiorna e modifica la direttiva 96/71/CE. Stabilisce le disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori distaccati e mira a garantire salari equi e condizioni di parità tra le imprese che distaccano i lavoratori e le aziende locali nello Stato ospitante, pur mantenendo il principio della libera circolazione dei servizi.
    • La direttiva (UE) 2020/1057 stabilisce normative specifiche per il distacco di conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada e per l’efficace applicazione di tali norme. La direttiva fornisce norme che si adattano maggiormente all’elevato grado di mobilità del lavoro nel settore del trasporto su strada. È inoltre volta a eliminare le discrepanze tra gli Stati membri nell’interpretazione, applicazione ed attuazione di tali disposizioni sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada. È stata studiata al fine di creare un settore del trasporto su strada sicuro, efficiente e socialmente responsabile e offrire nel contempo una maggiore certezza giuridica, alleggerire gli oneri amministrativi per i trasportatori e prevenire distorsioni della concorrenza.

    PUNTI CHIAVE

    Direttiva 96/71/CE

    • La direttiva 96/71/CE si applica nella misura in cui le imprese, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore sul territorio di un paese dell’Unione, a condizione che esista un rapporto di lavoro fra l’impresa che distacca e il lavoratore durante il periodo di distacco. Per «lavoratore distaccato» si intende qualsiasi lavoratore che durante un periodo limitato, esegue il suo lavoro sul territorio di un paese dell’Unione diverso da quello in cui svolge abitualmente la propria attività.
    • Al fine di proteggere i diritti dei lavoratori distaccati nel caso in cui le imprese si avvalgono della libera prestazione dei servizi e al fine di facilitare l’esercizio di tale libertà, la direttiva 96/71/CE stabilisce condizioni di lavoro fondamentali applicabili ai lavoratori distaccati, quali:
      • i periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
      • la durata minima dei congedi annuali retribuiti;
      • i tassi di salario minimo, compresi quelli maggiorati per le ore supplementari;
      • la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro.

    Direttiva 2014/67/UE

    Migliore prevenzione, monitoraggio e sanzionamento degli abusi delle norme applicabili

    • Per sostenere la lotta contro la violazione e l’elusione delle norme applicabili (ad esempio tramite le cosiddette società di comodo*) la direttiva 2014/67/UE contiene un elenco di elementi fattuali che intervengono nella valutazione volta ad accertare se una determinata situazione costituisca un autentico distacco.
    • Per una maggiore certezza giuridica, la direttiva 2014/67/UE stabilisce una serie di misure di controllo nazionali che sono considerate giustificate e proporzionate e che possono essere applicate al fine di controllare il rispetto della direttiva 96/71/CE e della direttiva di applicazione (direttiva 2014/67/UE) stessa.
    • Per accrescere la protezione dei diritti dei lavoratori nei casi di subcontratto a catena, i paesi dell’Unione devono garantire che i lavoratori distaccati nel settore dell’edilizia, nell’ambito di un rapporto contrattuale con un subcontraente diretto, possano ritenere responsabile il contraente, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, per quanto riguarda eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali. In luogo di tali norme in materia di responsabilità, i paesi dell’Unione possono adottare altre misure esecutive appropriate.

    Facilitazione dell’accesso all’informazione

    • Al fine di accrescere la consapevolezza e la trasparenza, i paesi dell’Unione sono obbligati a rendere disponibili a titolo gratuito le informazioni relative alle condizioni di impiego e ai contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati tramite un unico sito web ufficiale nazionale. Le informazioni devono essere rese pubbliche nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue più pertinenti in funzione delle esigenze del mercato del lavoro.

    Cooperazione amministrativa rafforzata

    • La direttiva 2014/67/UE comprende inoltre norme più chiare per migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali incaricate di accertare l’osservanza della stessa, compresi i termini per la trasmissione di informazioni. In questo contesto si applica il regolamento sul sistema di informazione del mercato interno (IMI). Il sistema IMI è uno strumento elettronico multilingue che consente alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare velocemente e facilmente con le proprie controparti nell’Unione, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia in merito alla normativa del mercato interno dell’UE.
    • La direttiva 2014/67/UE assicura inoltre che le sanzioni amministrative e le ammende imposte ai fornitori di servizi in caso di mancata osservanza delle norme applicabili in un paese dell’Unione possono essere eseguite e riscosse in un altro paese dell’Unione.

    Direttiva di modifica (UE) 2018/957

    La direttiva di modifica (UE) 2018/957 introduce una serie di nuove disposizioni:

    • relativamente alla retribuzione, ai lavoratori distaccati si applicano le stesse regole che si applicano ai lavoratori locali del paese ospitante;
    • un lavoratore sarà considerato distaccato a lungo termine dopo 12 mesi (con la possibilità di estendere il periodo di 6 mesi, qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata). Trascorso tale periodo, il lavoratore distaccato sarà soggetto a quasi tutti gli aspetti del diritto del lavoro del paese ospitante;
    • il numero di potenziali contratti collettivi che possono essere applicati nei paesi dell’Unione che dispongono di un sistema per la dichiarazione di contratti collettivi o di arbitrati di applicazione generale può essere aumentato;
    • le agenzie di lavoro interinale devono garantire ai lavoratori distaccati gli stessi termini e le stesse condizioni che si applicano ai lavoratori interinali assunti nel paese in cui il lavoro viene svolto;
    • viene rafforzata la cooperazione tra le autorità in materia di frodi e abusi delle disposizioni relative al distacco dei lavoratori.

    Direttiva (UE) 2020/1057

    Tra le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2020/1057 vi sono:

    • un’eccezione alle norme generali sul distacco che si applicano al cabotaggio e alle operazioni di trasporto internazionale, ad eccezione del transito, delle «operazioni di trasporto bilaterali» (sia di merci che di passeggeri) e delle operazioni bilaterali con due soste aggiuntive legate al trasporto. Questa eccezione è limitata ai casi in cui esiste un contratto di servizio tra il datore di lavoro che invia il conducente e una parte che opera nello Stato membro ospitante;
    • norme amministrative relative al distacco dei conducenti, al controllo e all’applicazione: i trasportatori devono utilizzare il sistema IMI per inviare le dichiarazioni di distacco e le informazioni richieste;
    • sanzioni in caso di infrazioni;
    • una «applicazione intelligente», che richiede agli Stati membri di integrare il controllo delle norme sul distacco in una strategia di controllo generale;
    • norme atte a garantire che il rafforzamento delle norme sul distacco per i conducenti dell’UE non comporti un vantaggio competitivo per gli operatori dei paesi terzi che hanno accesso al mercato del trasporto su strada dell’UE.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DIRETTIVE?

    • La Direttiva 96/71/CE si applica dal 10 febbraio 1997, con l’obbligo di diventare legge negli Stati membri entro il 16 dicembre 1999.
    • La Direttiva 2014/67/UE si applica dal 17 giugno 2014, con l’obbligo di diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 18 giugno 2016.
    • La direttiva di modifica (UE) 2018/957 doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro il 30 luglio 2020. Tuttavia, si applicherà al settore dei trasporti su strada solo dalla data di applicazione di un atto legislativo adottato per modificare le direttive 2006/22/CE e 2014/67/UE relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada. È la direttiva (UE) 2020/1057, che verrà applicata a partire dal 2 febbraio 2022.
    • La direttiva (UE) 2020/1057 deve diventare legge negli Stati membri entro il 2 febbraio 2022.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni consultare:

    TERMINI CHIAVE

    Società di comodo: società costituite al fine di trarre profitto da lacune normative, nella misura in cui non forniscono direttamente alcun servizio ai clienti, ma fungono da interfaccia per servizi forniti dai loro proprietari (Commissione europea in COM(2013) 122 final).

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

    Le successive modifiche alla direttiva 96/71/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

    Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

    Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 13.10.2020

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