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Document 32019R2088
Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Il regolamento opera una chiara distinzione tra i rischi connessi alla sostenibilità esterna (eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, i cosiddetti rischi ESG, che, se si verificano, potrebbero avere ripercussioni negative, reali o potenziali, sul valore di un investimento) e gli impatti negativi sui fattori relativi alla sostenibilità (esternalità negative sulle condizioni ESG). Il regolamento chiarisce anche i potenziali impatti positivi sulla sostenibilità degli investimenti.
Trasparenza a livello di entità / trasparenza da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari
I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono pubblicare sui propri siti web:
Inoltre, i siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari devono includere informazioni su come:
Trasparenza dei prodotti finanziari
Finora sono stati sviluppati prodotti finanziari sostenibili con livelli di ambizione differenti. Per questo motivo il presente regolamento distingue tra i requisiti di trasparenza:
Le due categorie di prodotti finanziari devono spiegare come si intende raggiungere la loro sostenibilità ESG all’interno di documenti precontrattuali relativi ai prodotti finanziari* e come questa è stata raggiunta all’interno di documenti periodici relativi ai prodotti finanziari*.
Inoltre, tutti i prodotti finanziari devono:
Regole simili si applicano ai consulenti finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione gli impatti negativi principali sulle questioni relative alla sostenibilità devono anche spiegare se, e, in caso affermativo, come i loro prodotti finanziari considerano gli impatti negativi principali.
Le autorità europee di vigilanza:
La relazione viene resa pubblica e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.
Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione):
La Commissione:
Il regolamento non si applica automaticamente a:
Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 integra il regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione, specificando il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche relative a:
Il 31 ottobre 2022, la Commissione ha adottato modifiche al presente regolamento delegato [regolamento delegato (UE) 2023/363] per richiedere ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in quale misura i loro portafogli sono esposti ad attività connesse al gas e al nucleare conformi al regolamento sulla tassinomia (si veda la sintesi), come stabilito nell’atto delegato complementare sul clima.
Tali modifiche sono volte ad aumentare la trasparenza e a consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate.
I requisiti e gli standard si applicano dal 1o gennaio 2023 e le modifiche si applicano dal 20 febbraio 2023.
Il regolamento è in vigore dal 10 marzo 2021, fatta eccezione per le norme sulla trasparenza degli impatti negativi sulla sostenibilità, nella misura in cui si applicano ai partecipanti ai mercati finanziari che superano una media di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario e ai partecipanti al mercato che sono società controllanti di un grande gruppo che supera, su base consolidata, i 500 dipendenti durante l’esercizio finanziario. In questi casi, si applica dal 30 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/2088 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 332 del 27.12.2022, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
Regolamento (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 06.03.2023