Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
- Mira a garantire la parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro in tutta l’Unione europea facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza.
- Stabilisce i requisiti minimi per i congedi familiari (paternità, parentali e per i prestatori di assistenza) e modalità di lavoro flessibili.
- Punta a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a raggiungere una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne.
- Prevede incentivi volti a far sì che gli uomini condividano equamente le responsabilità di assistenza istituendo congedi di paternità e parentali retribuiti, la cui assenza è una delle cause del basso utilizzo di congedi da parte dei padri.
- Lo squilibrio nella concezione delle politiche a favore dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra donne e uomini rafforza gli stereotipi e le differenze di genere nell’ambito del lavoro e dell’assistenza. Le politiche in materia di parità di trattamento dovrebbero mirare ad affrontare la questione degli stereotipi relativi alle professioni e ai ruoli sia maschili sia femminili.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
- La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un altro rapporto di lavoro come definito dalle leggi, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascun paese dell’Unione, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Diritti minimi
La direttiva prevede diritti individuali minimi relativamente a quanto segue:
- congedo di paternità, congedo parentale e congedo per i prestatori di assistenza;
- modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza; e
- tutela legale per chi fa domanda o fruisce di congedo per motivi familiari e di modalità di lavoro flessibili.
I paesi dell’Unione possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori.
Congedo di paternità
- Il padre o il secondo genitore equivalente ha diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio.
- Il congedo di paternità deve essere retribuito al livello della prestazione di malattia nazionale.
- Il diritto al congedo di paternità non può essere subordinato a una determinata anzianità lavorativa o di servizio.
- I paesi dell’Unione possono subordinare il diritto a un pagamento o un’indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.
Congedo parentale
- Ciascun lavoratore dispone di un diritto individuale al congedo parentale di quattro mesi, dei quali due mesi non possono essere trasferiti tra i genitori.
- Per almeno due mesi di congedo parentale per ciascun genitore deve essere corrisposta una retribuzione di livello adeguato.
- I paesi dell’Unione possono subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a un anno.
- I paesi dell’Unione devono garantire che i lavoratori abbiano il diritto di richiedere che il congedo parentale possa essere fruito in modo flessibile, ad esempio a tempo parziale o a periodi alternati di congedo separati da periodi di lavoro.
Congedo per i prestatori di assistenza
- La direttiva introduce disposizioni per i prestatori di assistenza, cioè lavoratori che assistono familiari che necessitano di sostegno a causa di condizioni di salute gravi. Tali disposizioni riguardano anche persone che vivono nello stesso nucleo familiare del lavoratore.
- Ogni prestatore di assistenza ha diritto a un congedo di cinque giorni lavorativi all’anno.
Modalità di lavoro flessibili
- I lavoratori con figli fino a una determinata età, che non deve essere inferiore a otto anni, e i prestatori di assistenza hanno il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza.
- Tali modalità comprendono l’uso del lavoro a distanza, calendari di lavoro flessibili o una riduzione dell’orario di lavoro.
- Il datore di lavoro prende in considerazione le richieste entro un periodo di tempo ragionevole e motiva l’eventuale rifiuto o rinvio di tali modalità.
- I paesi dell’Unione possono subordinare il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili a una determinata anzianità lavorativa o di servizio. Tale periodo non deve essere superiore a sei mesi.
Protezione giuridica
I paesi dell’Unione sono tenuti a introdurre regole volte a garantire che:
- i lavoratori siano protetti dalla discriminazione e dal licenziamento per avere richiesto o fruito di congedo familiare o di modalità di lavoro flessibili;
- i lavoratori che ritengono di essere stati licenziati per aver esercitato tali diritti possano chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento;
- il lavoro precedente e i diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte dei lavoratori prima del congedo siano mantenuti dopo il congedo.
Abrogazione
La direttiva abroga la direttiva 2010/18/CE sul congedo parentale a partire dal 2 agosto 2022.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Viene applicata dal 1o agosto 2019 e deve diventare legge negli Stati membri entro il 2 agosto 2022 (ad eccezione della retribuzione corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale, per le quali il termine è il 2 agosto 2024).
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13).
Le successive modifiche alla direttiva 2010/18/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 24.02.2020