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Document 32017R1131

Fondi comuni monetari

Fondi comuni monetari

 

SINTESI DI

Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) per rendere i fondi comuni monetari (FCM)* più resilienti e maggiormente in grado di sopportare gli shock del mercato, garantendo norme uniformi sui requisiti prudenziali, di governance e di trasparenza per i gestori degli FCM.

PUNTI CHIAVE

La normativa si applica a tutti gli FCM gestiti e/o commercializzati nell’Unione. Esistono tre di tipi di FCM:

  • con valore patrimoniale netto (VNAV) che dipendono soprattutto dalle fluttuazioni del mercato;
  • con valore patrimoniale netto costante che investono in debito pubblico (CNAV), che cercano di mantenere invariato il prezzo per ciascuna azione;
  • con valore patrimoniale netto a bassa volatilità (LVNAV), una nuova categoria di FCM in grado di offrire un prezzo invariato in presenza di condizioni rigorose e di requisiti di liquidità elevati.

Il regolamento richiede che gli FCM dispongano di liquidità sufficiente per poter far fronte a improvvisi ritiri degli investimenti.

  • I fondi LVNAV e CNAV devono detenere almeno il 10 % delle attività in scadenza (ovvero che devono essere rimborsati dall’emittente) entro un giorno e il 30 % di quelle che maturano entro una settimana.
  • I fondi VNAV devono detenere almeno il 7,5 % delle attività in scadenza entro un giorno e il 15 % entro una settimana.

Introduce norme sulla diversificazione del portafoglio e sulla valutazione delle attività. Un FCM non può investire più del:

  • 5 % delle proprie attività in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo;
  • 10 % delle proprie attività in depositi costituiti presso gli stessi enti creditizi;
  • 17,5 % in altri FCM per impedire investimenti circolari.

Il regolamento stabilisce:

  • un limite del 15 % su operazioni di acquisto con patto di rivendita* con la stessa controparte;
  • limiti specifici per le obbligazioni garantite.

Impedisce che gli FCM ricevano aiuti finanziari da altri istituti, ovvero banche.

Richiede inoltre che i gestori dei fondi FCM:

  • applichino procedure prudenti di valutazione della qualità ai potenziali investimenti;
  • siano a conoscenza delle attività dei propri investitori;
  • forniscano informazioni di vigilanza corrette alle autorità competenti.

La Commissione europea deve riesaminare la legislazione entro il 21 luglio 2022.

Atti di esecuzione e atti delegati

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l’informativa alle autorità competenti, come previsto dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131.
  • Regolamento delegato (UE) 2018/990 che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività semplici, trasparenti e standardizzate, i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1383 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/990 per quanto riguarda i requisiti per le attività ricevute dai fondi comuni monetari nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 luglio 2018, a eccezione di alcune norme in vigore dal 20 luglio 2017 (articoli 11, paragrafo 4, 15, paragrafo 7, 22 e 37, paragrafo 4). Si applica interamente ai fondi che devono modificare le proprie norme dal 21 gennaio 2019 (articolo 44).

CONTESTO

  • I fondi comuni monetari sono principalmente utilizzati come depositi bancari alternativi per investire il contante in eccesso per periodi di tempo brevi. Essi consentono agli investitori di diversificare le proprie partecipazioni finanziarie e di recuperarle in tempi brevi. Nell’Unione, i fondi gestiscono un patrimonio di circa un trilione di euro impiegato per finanziare l’economia reale.
  • Tuttavia, le turbolenze del mercato, come visto nella crisi finanziaria degli anni 2007-2008, e più di recente di marzo 2020, possono comportare una corsa ai fondi. Se grandi gruppi di investitori iniziano a ritirare il proprio contante, altri possono seguirli all’interno dell’Unione, danneggiando il sistema finanziario.
  • La legislazione dell’Unione segue percorsi simili a quelli del gruppo dei paesi industrializzati del G20 e del consiglio per la stabilità finanziaria per rafforzare la vigilanza e la regolamentazione del sistema bancario ombra.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Fondo comune monetario. Un fondo comune che emette azioni agli investitori per finanziare le loro attività.
Operazione di acquisto con patto di rivendita. In questo caso l’acquirente di titoli accetta di rivenderli a un prezzo concordato in una data specifica.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2017/1131 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l’informativa alle autorità competenti, come previsto dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 15.5.2018, pag. 5).

Ultimo aggiornamento: 16.11.2021

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