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Il regolamento sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari («Regolamento europeo sull’identità digitale») crea un sistema per interazioni elettroniche sicure in tutta l’Unione europea (UE) tra imprese, cittadini e autorità pubbliche.
Esso mira a migliorare la fiducia nelle transazioni elettroniche a livello dell’UE e ad aumentare l’efficacia dei servizi online pubblici e privati. Si applica a:
portafogli di identità digitale europei forniti da uno Stato membro;
fornitori di servizi fiduciari con sede nell’UE.
La principale novità del regolamento europeo sull’identità digitale rivisto è che tutti gli Stati membri dovranno fornire almeno un portafoglio di identità digitale europeo entro dicembre 2026 a tutti i cittadini e residenti nell’UE.
PUNTI CHIAVE
Portafogli europei di identità digitale
Gli Stati membri devono introdurre i portafogli europei di identità digitale entro dicembre 2026. I portafogli consentiranno agli utenti di identificarsi in modo sicuro o di fornire la conferma di determinate informazioni personali per accedere a servizi pubblici e privati, online e offline, e di archiviare, presentare e condividere documenti digitali in tutta l’UE.
La conformità dei portafogli europei di identità digitale e del regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale sono forniti è certificata da organismi di valutazione della conformità designati dagli Stati membri.
Identificazione elettronica
Un documento di identità elettronico rilasciato in uno Stato membro deve essere riconosciuto in tutti gli altri. Ciò vale solo se il documento di identità elettronico soddisfa i requisiti del regolamento ed è stato notificato alla Commissione e pubblicato in un elenco. Il riconoscimento reciproco dei documenti di identità elettronici è obbligatorio dal e facilita le transazioni elettroniche sicure in tutta l’UE.
Un regime di identificazione elettronica deve specificare uno dei tre livelli di garanzia (basso, significativo, elevato) per la forma di identificazione elettronica rilasciata da tale regime. Il riconoscimento reciproco è obbligatorio solo quando l’organismo pubblico interessato usa i livelli «significativo» o «elevato» per accedere a tale servizio online.
Quando notificano alla Commissione i sistemi di identificazione elettronica, gli Stati membri devono fornire informazioni su aspetti quali:
i livelli di garanzia e l’emittente dell'identificazione elettronica di tale regime;
i regimi di responsabilità e di vigilanza applicabili; e
l’organismo che gestisce la registrazione dei singoli dati di identificazione personale.
Servizi fiduciari
Il regolamento europeo sull’identità digitale definisce i servizi fiduciari come servizi, normalmente forniti a titolo oneroso, che includono:
il rilascio di certificati per le firme elettroniche, certificati per i sigilli elettronici, certificati per l’autenticazione dei siti web o certificati per la fornitura di altri servizi fiduciari;
la convalida di certificati per firme elettroniche, certificati per sigilli elettronici, certificati per l’autenticazione di siti web o certificati per la fornitura di altri servizi fiduciari;
la creazione di firme elettroniche o di sigilli elettronici;
la convalida di firme elettroniche o sigilli elettronici;
la conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, certificati per firme elettroniche o certificati per sigilli elettronici;
la gestione dei dispositivi per la creazione di firme elettroniche a distanza o dei dispositivi per la creazione di sigilli elettronici a distanza;
il rilascio di attestazioni elettroniche di attributi;
la convalida di attestazioni elettroniche di attributi;
la creazione di marche temporali elettroniche;
la convalida di marche temporali elettroniche;
la fornitura di servizi di consegna elettronica registrata;
la convalida dei dati trasmessi tramite servizi di consegna elettronica registrata e delle relative prove;
l’archiviazione elettronica di dati e documenti elettronici;
la registrazione di dati elettronici in un registro elettronico.
I fornitori di servizi fiduciari con sede nell’UE sono considerati «qualificati» se soddisfano i requisiti applicabili del regolamento europeo sull’identità digitale. Essi sono legalmente autorizzati a fornire servizi fiduciari qualificati (ad esempio firme elettroniche qualificate, sigilli o certificati) in tutti gli Stati membri.
Per quanto riguarda gli aspetti internazionali, i servizi fiduciari offerti da fornitori di servizi di paesi terzi saranno considerati giuridicamente equivalenti a quelli qualificati forniti da fornitori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’UE mediante atti di esecuzione o a seguito di un accordo tra l’UE e il paese terzo o un’organizzazione internazionale.
Vigilanza
Gli Stati membri designano uno o più organismi di vigilanza per le attività di vigilanza sui portafogli di identità digitale europei e sui servizi fiduciari ai sensi del presente regolamento. Tali organismi devono cooperare con le autorità di protezione dei dati e le autorità responsabili della sicurezza informatica, se del caso.
Tutti i fornitori di servizi fiduciari sono soggetti alla vigilanza e agli obblighi di gestione del rischio e di comunicazione di violazioni alla sicurezza.
I fornitori di servizi fiduciari qualificati con sede nell’UE sono soggetti a vigilanza rigorosa, che comprende l’autorizzazione previa da parte degli organismi di vigilanza e la revisione dei conti almeno ogni due anni da parte di un’organizzazione che ne valuta la conformità alle norme previste dal regolamento.
I prestatori di servizi fiduciari non qualificati sono soggetti a una vigilanza «leggera», vale a dire che l’organismo di vigilanza interviene solo quando viene informato che i prestatori di servizi fiduciari non qualificati o i servizi fiduciari da essi forniti presumibilmente non soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Governance
Il Gruppo di cooperazione sull’identità digitale europea («Gruppo di cooperazione») è istituito al fine di sostenere e agevolare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di servizi fiduciari, portafogli europei di identità digitale e sistemi di identificazione elettronica notificati.
Atti di esecuzione
Per garantire l’attuazione uniforme e corretta del regolamento sull’identità digitale europea in tutta l’UE, la Commissione ha adottato atti di esecuzione che stabiliscono norme tecniche, procedurali e organizzative dettagliate.
Nel loro insieme, tali atti di esecuzione integrano e rendono operativo il regolamento in un’ampia gamma di settori e specificano, tra l’altro, i requisiti di interoperabilità, le norme di sicurezza e di certificazione, le procedure di notifica e di scambio di informazioni, i formati per gli elenchi di fiducia, le risposte alle violazioni della sicurezza, le disposizioni in materia di governance e di vigilanza, nonché le modalità operative per gli schemi di identificazione elettronica, i servizi fiduciari e i portafogli europei di identità digitale.
Gli atti di esecuzione coprono un’ampia serie di aspetti tecnici e operativi e non si limitano ai settori sopra elencati. Essi sono regolarmente aggiornati per riflettere i sviluppi tecnologici, i rischi per la sicurezza emergenti e gli standard in evoluzione, comprendono l’Architecture and Reference Framework (ARF) elaborato congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica dal .
TERMINE CHIAVE
Identificazione elettronica (eID). Forme tangibili o intangibili di identificazione contenenti dati di identificazione personale utilizzati per l’autenticazione di un servizio online.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del , pagg. 73–114), comprese le sue modifiche apportate dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2024/1183 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.