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Document 32014R0516

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), che ha lo scopo di contribuire a una gestione efficiente dei flussi migratori e a un miglioramento dell’attuazione e dello sviluppo della politica comune in materia di immigrazione e asilo dell’Unione europea (Unione).

L’AMIF europeo ha quattro obiettivi principali:

  • rafforzamento e sviluppo di tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compreso il suo aspetto esterno.
  • il sostegno alla migrazione legale verso gli Stati membri dell’Unione in base alle loro esigenze economiche e sociali, tra cui quelle relative al mercato del lavoro, e la promozione dell’integrazione efficace di cittadini e cittadine di paesi terzi;
  • miglioramento delle strategie di rimpatrio negli Stati membri, con particolare attenzione alla sostenibilità di rimpatrio e alla riammissione efficace nei paesi d’origine;
  • miglioramento della solidarietà e della condivisione di responsabilità fra gli Stati membri, in particolare per quelli maggiormente interessati dai flussi migratori e dai richiedenti asilo.

PUNTI CHIAVE

Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca, che non prende parte a questo fondo) elaborano programmi nazionali che delineano le iniziative attraverso le quali intendono raggiungere gli obiettivi stabiliti dal regolamento AMIF.

Esempi di tali iniziative sono le misure di sostegno:

  • sistemi di accoglienza e di asilo (quali migliori strutture amministrative, formazione del personale incaricato delle procedure di asilo, sviluppo di alternative alla detenzione);
  • misure di integrazione, con particolare attenzione al livello locale (quali attività di formazione e servizi ai paesi terzi e condivisione delle procedure migliori tra gli Stati membri);
  • programmi di rimpatrio volontario; misure di reinserimento ecc.

Mentre la maggior parte del budget del fondo è destinato ai programmi nazionali, una parte di esso viene utilizzato per iniziative a livello europeo, assistenza di emergenza, rete europea sulle migrazioni e assistenza tecnica alle iniziative della Commissione europea.

Iniziative specifiche

Oltre allo stanziamento del programma nazionale, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo per l’attuazione di iniziative specifiche. Tali iniziative (elencate nell’allegato II) richiedono la collaborazione degli Stati membri e generano un considerevole valore aggiunto per l’Unione.

Programma di reinsediamento dell'Unione

Inoltre, ciascun Stato membro può ricevere, ogni due anni, un importo aggiuntivo basato su una somma forfettaria di 6 000 euro per ogni persona reinsediata, che verrà aumentata a 10 000 euro per le priorità comuni (come i programmi di protezione regionale) e i gruppi di persone vulnerabili.

Bilancio

Inizialmente, la dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo 2014-2020 era stata fissata a 3,137 miliardi di euro, e successivamente è stata più che raddoppiata, soprattutto a causa della crisi migratoria del 2015/2016. Per maggiori dettagli sull’attuazione del fondo consultare il regolamento (UE) n. 514/2014 (si veda la sintesi).

L’invasione ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha provocato un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina verso diversi Stati membri, mettendo nuovamente sotto pressione le loro risorse finanziarie per far fronte alle urgenti necessità relative a migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza. Il regolamento di modifica (UE) 2022/585 offre flessibilità consentendo l’uso eccezionale degli importi inutilizzati stanziati agli Stati membri dall’AMIF 2014-2020 per aiutarli ad affrontare circostanze nuove o impreviste relative alla gestione di asilo e migrazione. Inoltre, proroga di un anno il periodo di attuazione dei Fondi degli affari interni 2014-2020.

La decisione (UE) 2022/1928 conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2022/585.

Il regolamento (UE) 2021/1147 ha stabilito un nuovo AMIF per il periodo 2021-2027 (si veda la sintesi).

La decisione (UE) 2022/507 conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/1147.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Al testo di riferimento sono state aggiunte le modifiche successive al regolamento (UE) n. 516/2014. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2022/1928 della Commissione, dell’11 ottobre 2022, recante conferma della partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recanti disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 81).

Decisione (UE) 2022/507 della Commissione, del 29 marzo 2022, recante conferma della partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 102 del 30.3.2022, pag. 33).

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 94 del 27.3.2020, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l’attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all’assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 78).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.12.2022

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