Regolamentazione in materia di sicurezza degli aeroporti
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 139/2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento introduce requisiti per la gestione, la certificazione e l’operatività degli aeroporti* in tutta l’Unione europea (Unione), che sostituiscono le norme nazionali vigenti di sicurezza degli aeroporti.
PUNTI CHIAVE
Ispezione
Ciascuno Stato membro dell’Unione deve designare una o più autorità competenti che:
- siano dotate dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano;
- siano indipendenti dagli operatori degli aeroporti e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale*.
Il personale autorizzato dall’autorità competente deve essere abilitato a eseguire almeno le seguenti attività:
- esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;
- prelevare copie o estratti di detto materiale;
- chiedere chiarimenti a voce sul posto;
- accedere ad aeroporti, locali pertinenti, siti operativi o altre aree pertinenti e mezzi di trasporto;
- effettuare audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni, ispezioni;
- adottare o avviare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea
- Entro 3 mesi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 139/2014, gli Stati membri erano tenuti a comunicare all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA), istituita dal Regolamento (UE) 2018/1139, le seguenti informazioni relative agli aerodromi:
- Il regolamento (UE) n. 376/2014 (si veda la sintesi) stabilisce obblighi specifici per le autorità competenti degli Stati membri di istituire sistemi di segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi nel settore dell’aviazione civile nell’ambito del loro sistema di gestione. Poiché tali obblighi esistono parallelamente agli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento (UE) n. 139/2014, un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/894, allinea i sistemi di segnalazione di eventi delle autorità nazionali competenti a norma del regolamento (UE) n. 139/2014 ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014 relativo alla segnalazione, all’analisi e al seguito degli eventi nel settore dell’aviazione civile a decorrere dal 20 marzo 2025.
- Gli Stati membri possono esentare alcuni aeroporti dal regolamento (UE) n. 139/2014 per la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, in particolare quelli che trattano al massimo:
- 10 000 passeggeri all’anno;
- 850 movimenti relativi a operazioni di trasporto merci all’anno.
- Tuttavia, devono esaminare ogni anno i dati relativi al traffico di un aeroporto oggetto di esenzione.
Certificati
- Il regolamento contiene norme sulla conversione dei certificati rilasciati prima del 31 Dicembre 2014, in base alle norme nazionali, durante un periodo transitorio che va fino al 31 Dicembre 2017.
- Fino al 31 dicembre 2024, le autorità competenti possono accettare le domande per il rilascio di un certificato, incluse le deviazioni rispetto alle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, se sono soddisfatte determinate condizioni tecniche richiamate negli allegati del regolamento. In questi casi, le autorità competenti devono compilare la documentazione che comprova il rispetto delle condizioni in un documento di azione e accettazione della deviazione (DAAD).
- L’autorità competente specifica il periodo di validità del DAAD e può modificare, sospendere o revocare il DAAD se le condizioni non sono più soddisfatte.
Operazioni aeroportuali
- Per garantire i livelli di sicurezza delle operazioni aeroportuali, i requisiti relativi alla qualità dei dati devono essere completati a livello delle operazioni.
- I requisiti aggiuntivi stabiliti in un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2020/1234, sono stati incorporati nel regolamento (UE) n. 139/2014 e si applicano dal 20 marzo 2022. Essi riguardano aeroporti e organizzazioni che forniscono servizi di gestione del piazzale e comprendono:
- i poteri delle autorità competenti per quanto riguarda le dichiarazioni di capacità presentate dalle organizzazioni fornitrici di servizi di gestione del piazzale;
- i requisiti per le organizzazioni fornitrici di servizi di gestione del piazzale relativi alla gestione della sicurezza, alle procedure operative e al personale;
- i requisiti per la gestione delle interfacce afferenti alla sicurezza tra il gestore aeroportuale, le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale e il fornitore di servizi di traffico aereo per quanto riguarda le operazioni sul piazzale.
Piste
- L’allegato I del regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2018/401. Le modifiche riflettono le modifiche adottate dall’ICAO, volte a semplificare la classificazione dell’avvicinamento alla pista esistente e a descrivere più accuratamente le varie tipologie di operazioni di avvicinamento e atterraggio.
- Per ridurre il numero di incidenti legati alla sicurezza delle piste e di inconvenienti gravi in cui si verificano incursioni in pista, nonché altri eventi relativi alla sicurezza delle piste, l’allegato I è stato ulteriormente modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/2148. Mira ad attuare le norme pertinenti dell’ICAO e le pratiche raccomandate per quanto riguarda la valutazione delle condizioni e le relazioni sulle superfici della pista, compresa l’aggiunta di definizioni di nuovi termini.
Aree limitrofe all’aeroporto
Gli Stati membri devono assicurare:
- lo svolgimento di consultazioni sugli impatti delle costruzioni proposte in materia di sicurezza:
- entro i limiti delle superfici di limitazione degli ostacoli* e di protezione dagli ostacoli*, nonché di altre superfici associate all’aeroporto,
- oltre i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate all’aeroporto che superino l’altezza stabilita dagli Stati membri;
- il coordinamento della protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con altri Stati membri;
- che si svolgano delle consultazioni sulle attività umane e sull’uso del suolo, quali:
- sviluppi che possano creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili,
- l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti,
- l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento,
- attività che possono interferire sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.
Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica
Gli Stati membri devono:
- avere procedure per la registrazione e la notifica di impatti di fauna selvatica con aeromobili;
- raccogliere informazioni presso gli operatori aerei, il personale dell’aeroporto e altre fonti sulla presenza di fauna selvatica che costituisca un rischio potenziale per le operazioni degli aeromobili;
- assicurare una valutazione continua del pericolo costituito dalla fauna selvatica da parte di personale autorizzato;
- raccogliere e trasmettere all’ICAO relazioni sugli impatti di specie selvatiche per l’inclusione nel sistema informatico sugli impatti con uccelli dell’ICAO.
Requisiti per le operazioni ogni tempo
Il regolamento delegato (UE) 2022/208, che stabilisce norme sull’attuazione delle operazioni ogni tempo negli aeroporti, modifica gli allegati I, III e IV del regolamento.
Rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea
Il regolamento delegato (UE) 2022/1645 stabilisce i requisiti per gli operatori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale per quanto concerne la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea. Si applicherà a partire dal 16 ottobre 2025.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 139/2014 è in vigore dal 6 marzo 2014.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
- Aeroporti (Commissione europea).
- Aeroporti (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea).
TERMINI CHIAVE
Aeroporto. Un’area definita, comprendente edifici, impianti ed attrezzature, su terra o acqua, oppure su struttura fissa sulla terraferma o galleggiante, destinata a essere utilizzata in tutto o in parte per l’arrivo, partenza e spostamenti a terra di aeromobili.
Servizi di gestione del piazzale. L’organismo sorvegliato da un’autorità competente che presta servizi di gestione delle attività e dei movimenti degli aeromobili e veicoli in un piazzale, ossia un’area predefinita destinata ad accogliere gli aeromobili per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, il carico o lo scarico della posta o delle merci, il rifornimento di carburante, il parcheggio o la manutenzione.
Superficie di limitazione degli ostacoli. Una superficie che definisce i limiti oltre i quali gli oggetti non possono estendersi nello spazio aereo.
Superficie di protezione dagli ostacoli. Una superficie stabilita per sistema indicatore ottico di pendenza di avvicinamento che oggetti o estensioni di oggetti esistenti non possono superare tranne quando, a giudizio dell’autorità competente, il nuovo oggetto o la nuova estensione siano in ombra rispetto a un oggetto immobile esistente.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 139/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la segnalazione di eventi (GU L 2024/894 del 20.3.2024).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18).
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 12.07.2024