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Document 32014L0057

    Sanzioni penali in caso di abusi di mercato

    Sanzioni penali in caso di abusi di mercato

    La presente normativa dell'Unione europea ha lo scopo di migliorare l'integrità dei mercati finanziari europei.

    ATTO

    Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato).

    SINTESI

    Gli abusi che hanno luogo sui mercati finanziari, per esempio quando i partecipanti al mercato diffondono informazioni false sui prezzi dei prodotti finanziari, possono essere molto dannosi per i consumatori, gli investitori e l'economia nel complesso.

    La presente legge stabilisce sanzioni penali per gli abusi di mercato più gravi,commessi intenzionalmente. Le nuove norme dovrebbero essere applicabili entro e non oltre il mese di luglio 2016, in tutti i paesi dell'UE.

    PUNTI CHIAVE

    1.

    Sanzioni per le persone fisiche - Condanne alla reclusione

    Secondo le nuove norme, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, le due principali forme di abuso di mercato, sono punibili con una pena massima di reclusione di almeno quattro anni.

    La manipolazione del mercato consiste nel manipolare artificiosamente i prezzi dei prodotti finanziari. Per esempio, ciò può succedere quando un soggetto diffonde informazioni false sulla fornitura, la domanda o il prezzo di un prodotto finanziario.

    L'abuso di informazioni privilegiate avviene quando un soggetto commercia un prodotto finanziario con accesso a «informazioni privilegiate». Si tratta di informazioni riservate riguardanti il prodotto finanziario commerciato o la società che lo ha immesso sul mercato. L'accesso a questo tipo di informazioni dà al soggetto un vantaggio iniquo.

    Anche la comunicazione illecita di«informazioni privilegiate» è considerata come un reato, punibile con una pena massima di reclusione di almeno due anni. Ciò avviene quando un soggetto comunica «informazioni privilegiate» ad altre persone, salvo tale comunicazione avvenga nel regolare esercizio della sua professione.

    2.

    Sanzioni per le persone giuridiche (società ritenute responsabili)

    Le norme prevedono che le società ritenute responsabili di reati di abuso di mercato siano soggette a sanzioni pecuniarie, penali o non penali. Possono essere applicate altre sanzioni, come l’interdizione temporanea o perpetua dall’esercizio di un’attività d’impresa.

    Il regolamento (UE) n. 596/2014, adottato unitamente a queste nuove norme inasprisce le sanzioni amministrative che possono altresì essere imposte per abusi di mercato. Esso rafforza inoltre i poteri investigativi degli organismi nazionali di regolamentazione per rilevare gli abusi sui mercati finanziari.

    RIFERIMENTI

    Atto

    Data di entrata in vigore

    Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    Direttiva 2014/57/UE

    2.7.2014

    3.7.2016

    GU L 173 del 12.6.2014

    ATTI COLLEGATI

    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).

    Ultimo aggiornamento: 04.08.2014

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