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Document 32014L0045

    Controlli per garantire la sicurezza dei veicoli e dei loro rimorchi

    Controlli per garantire la sicurezza dei veicoli e dei loro rimorchi

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

    La direttiva si prefigge di migliorare la sicurezza stradale fissando requisiti minimi per i controlli tecnici periodici dei veicoli e dei loro rimorchi nell’Unione europea (Unione).

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    La legge si applica ai veicoli in grado di raggiungere velocità superiori a 25 km/h nelle seguenti categorie:

    • autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1), da sottoporre a controlli quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
    • veicoli della categoria M1 impiegati come taxi o ambulanze, autobus o minibus (M2, M3), autoveicoli pesanti (N2, N3) e rimorchi pesanti (O3, O4), da sottoporre a controlli un anno dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
    • trattori veloci di velocità nominale superiore a 40 km/h (T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b) e utilizzati in ambito commerciale, da sottoporre a controlli quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

    Motocicli potenti

    I veicoli a due o tre rute (categoria L) con un motore a combustione superiore a 125 cm3 saranno sottoposti a controlli dal 2022 a meno che le statistiche sulla sicurezza stradale per i cinque anni precedenti dimostrino che lo stesso livello di sicurezza stradale potrebbe essere raggiunto con misure alternative.

    Controlli tecnici prima della scadenza dei termini

    In determinate circostanze, i veicoli potrebbero dover essere sottoposti a controlli prima della debita scadenza:

    • dopo un incidente;
    • quando cambia il titolare del certificato di immatricolazione;
    • al raggiungimento di 160 000 km;
    • qualora la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.

    Deroghe

    Le seguenti tipologie di veicoli possono essere escluse dai controlli tecnici:

    • veicoli di interesse storico;
    • veicoli diplomatici;
    • veicoli utilizzati da forze armate, polizia, dogana, vigili del fuoco o solo per attività agricole e forestali;
    • veicoli utilizzati esclusivamente nelle isole piccole.

    Centri di controllo approvati

    Ogni Stato membro dell’Unione deve predisporre centri di controllo approvati e conformi, mentre gli ispettori devono soddisfare criteri di competenza ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi.

    Valutazione delle anomalie

    • Le anomalie sono classificate come lievi, gravi o pericolose. Una lieve anomalia non è sufficiente perché un veicolo non superi un controllo.
    • Se le anomalie sono pericolose, l’uso del veicolo su strade pubbliche può essere sospeso fino a quando il guasto non viene eliminato.

    Certificato di revisione

    Quando un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro è reimmatricolato, il suo certificato deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri, anche se la proprietà è cambiata.

    Entro il 2021, i centri di controllo saranno tenuti a condividere le informazioni pertinenti con l’autorità nazionale del proprio Stato membro.

    Piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli

    La fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli devono essere esaminati.

    Frode

    • Per individuare le frodi sui contachilometri (manipolando il dispositivo utilizzato per misurare la distanza percorsa), occorre che le informazioni relative al precedente controllo siano messe a disposizione degli ispettori.
    • La manomissione della distanza percorsa di un veicolo è considerata un reato punibile.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

    La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 20 maggio 2017. Le norme si applicano a partire dal 20 maggio 2018.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

    Le successive modifiche alla direttiva 2014/45/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Ultimo aggiornamento: 22.06.2023

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