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Document 32014L0025

Appalti pubblici: norme per i settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

Appalti pubblici: norme per i settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva stabilisce le norme riguardanti l’aggiudicazione di appalti pubblici da parte di enti attivi nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
  • Le sue norme si fondano sulla direttiva generale sugli appalti pubblici 2014/24/UE (si veda la sintesi), tenendo tuttavia conto della natura specifica di tali settori.

PUNTI CHIAVE

Gli enti attivi nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali che risultano essere enti pubblici, di proprietà pubblica o che beneficiano di diritti speciali o esclusivi sono tenuti a rispettare le norme stabilite nella direttiva.

Soglie

L’aggiudicazione degli appalti avviene in virtù delle norme della direttiva quando le somme interessate superano le seguenti soglie:

  • 443 000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione (dal 1o gennaio 2024);
  • 5 538 000 euro in caso di appalti di lavori (dal 1o gennaio 2024);
  • 1 000 000 euro per i contratti di servizi relativi a servizi sociali e ad altri servizi specifici.

La Commissione europea verifica ogni due anni tali soglie secondo gli obblighi internazionali dell’Unione europea.

Attività interessate

La direttiva si applica agli appalti pubblici nei seguenti settori:

  • produzione, trasporto o distribuzione in relazione ai settori del gas e del riscaldamento, dell’elettricità e dell’acqua, qualora tali servizi siano destinati al pubblico;
  • servizi di trasporto pubblico quali trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus o teleferiche;
  • aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto per vettori aerei, marittimi e fluviali;
  • servizi postali e altre imprese che forniscono al pubblico servizi simili, consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali;
  • estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone e di altri combustibili solidi.

Deroghe

La direttiva non si applica:

  • all’acquisto di beni finalizzati alla rivendita o al noleggio;
  • a contratti in paesi terzi;
  • a contratti concernenti aspetti relativi alla difesa o alla sicurezza trattati o esclusi dalla direttiva 2009/81/CE (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 18 aprile 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Le modifiche successive alla direttiva 2014/25/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 (formulari elettronici) (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.12.2023

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